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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01728/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/06/2025 con cui il Tribunale del riesame di Taranto ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio relativo a un hard disk di marca "Seagate" contenente dati e documenti elettronici rinvenuti nella sede operativa della societa' "Autotrasporti Circi srl". La ricorrente ha dedotto: omissione/insufficiente motivazione; mancata convalida del sequestro del 12/07/2024 e illegittimita' del sequestro del 12/05/2025; carenza di poteri della Guardia di Finanza per estrarre copie digitali dai sistemi aziendali; inosservanza per rinvio per relationem a una CNR del 31/10/2024 ignota alla difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto della procura speciale: i beni oggetto del provvedimento erano di proprieta' della societa' "Autotrasporti Circi srl" e quindi il terzo interessato (la societa') doveva conferire procura speciale al difensore ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; nessuna procura speciale e' stata prodotta. Sul merito, comunque, la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi: le attivita' della Guardia di Finanza per l'acquisizione delle copie dei dati sono state giudicate legittime nell'ambito dei poteri di polizia amministrativa (richiamato art. 52 d.P.R. 633/1972); sono state adottate misure tecniche idonee a preservare gli originali e a impedire alterazioni; non risultano contestazioni immediate relative alle operazioni di estrazione; il decreto di sequestro probatorio e' stato ritenuto autonomo e legittimo rispetto alla preliminare attività di verifica amministrativa. Il ricorso e' quindi dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata alle spese e obbligata al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Per i terzi portatori di interessi civilistici (qui la societa' proprietaria del bene) e' necessaria la procura speciale al difensore per stare in giudizio; l'assenza di tale procura rende il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilita' del ricorso si applica l'onere delle spese del procedimento; la Corte ha disposto altresi' un versamento alla Cassa delle ammende, fissato equitativamente in euro 3.000,00.

  • art. 52 d.P.R. 633/1972

    Attribuisce alla Guardia di Finanza specifici poteri di polizia amministrativa in materia tributaria; la Corte ha ritenuto che, nell'ambito di tali poteri, i finanzieri possano acquisire dati informatici utili all'accertamento senza preventiva autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria nei casi ordinari.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilita'; ha inciso sulla determinazione dell'ammontare da versare alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di legittimita' citata (vari arresti)

    Costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il terzo interessato con mera posizione civilistica necessita di procura speciale e secondo cui la GdF svolge sia compiti di polizia amministrativa sia di polizia giudiziaria nelle materie di competenza; tali principi hanno guidato la decisione.

Massime di principio

  • Se i beni sottoposti a sequestro appartengono a terzi (societa' o altri soggetti con interesse civilistico), chi impugna deve produrre procura speciale al difensore: in mancanza, il ricorso e' inammissibile.
  • E' fondamentale distinguere tra acquisizione amministrativa di dati effettuata dalla Guardia di Finanza nell'ambito dei controlli tributari e il successivo sequestro probatorio disposto dall'Autorita' giudiziaria: l'acquisizione amministrativa puo' legittimare la successiva attivita' giudiziaria se conformemente documentata.
  • La Guardia di Finanza, nell'esercizio dei poteri di polizia amministrativa (art. 52 d.P.R. 633/1972), puo' acquisire dati informatici; la legittimita' di copia forense del materiale dipende dalla corretta adozione di misure tecniche per preservare gli originali e impedire alterazioni.
  • Per contestare le modalita' tecniche di estrazione e conservazione dei dati informatici e' opportuno sollevare tempestivamente e specificamente obiezioni sul verbale di operazioni e documentare eventuali vizi tecnici: mancate contestazioni immediate indeboliscono il rilievo successivo.
  • Rinvii a pareri o documenti tecnici (es. rapporti CNR) sono irrilevanti se solo citati incidentalmente e non utilizzati come fondamento decisorio a discapito del diritto di difesa; se tali atti sono determinanti devono essere conosciuti e accessibili alla difesa.
  • La proposizione di ricorsi privi dei requisiti processuali essenziali (es. procura speciale) comporta non solo l'inammissibilita' ma anche il rischio di condanna alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende.

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