Cassazione Penale, Sentenza n. 01728/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/06/2025 con cui il Tribunale del riesame di Taranto ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio relativo a un hard disk di marca "Seagate" contenente dati e documenti elettronici rinvenuti nella sede operativa della societa' "Autotrasporti Circi srl". La ricorrente ha dedotto: omissione/insufficiente motivazione; mancata convalida del sequestro del 12/07/2024 e illegittimita' del sequestro del 12/05/2025; carenza di poteri della Guardia di Finanza per estrarre copie digitali dai sistemi aziendali; inosservanza per rinvio per relationem a una CNR del 31/10/2024 ignota alla difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto della procura speciale: i beni oggetto del provvedimento erano di proprieta' della societa' "Autotrasporti Circi srl" e quindi il terzo interessato (la societa') doveva conferire procura speciale al difensore ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; nessuna procura speciale e' stata prodotta. Sul merito, comunque, la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi: le attivita' della Guardia di Finanza per l'acquisizione delle copie dei dati sono state giudicate legittime nell'ambito dei poteri di polizia amministrativa (richiamato art. 52 d.P.R. 633/1972); sono state adottate misure tecniche idonee a preservare gli originali e a impedire alterazioni; non risultano contestazioni immediate relative alle operazioni di estrazione; il decreto di sequestro probatorio e' stato ritenuto autonomo e legittimo rispetto alla preliminare attività di verifica amministrativa. Il ricorso e' quindi dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata alle spese e obbligata al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 100 cod. proc. pen.
Per i terzi portatori di interessi civilistici (qui la societa' proprietaria del bene) e' necessaria la procura speciale al difensore per stare in giudizio; l'assenza di tale procura rende il ricorso inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilita' del ricorso si applica l'onere delle spese del procedimento; la Corte ha disposto altresi' un versamento alla Cassa delle ammende, fissato equitativamente in euro 3.000,00.
art. 52 d.P.R. 633/1972
Attribuisce alla Guardia di Finanza specifici poteri di polizia amministrativa in materia tributaria; la Corte ha ritenuto che, nell'ambito di tali poteri, i finanzieri possano acquisire dati informatici utili all'accertamento senza preventiva autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria nei casi ordinari.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilita'; ha inciso sulla determinazione dell'ammontare da versare alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza di legittimita' citata (vari arresti)
Costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il terzo interessato con mera posizione civilistica necessita di procura speciale e secondo cui la GdF svolge sia compiti di polizia amministrativa sia di polizia giudiziaria nelle materie di competenza; tali principi hanno guidato la decisione.
Massime di principio
- Se i beni sottoposti a sequestro appartengono a terzi (societa' o altri soggetti con interesse civilistico), chi impugna deve produrre procura speciale al difensore: in mancanza, il ricorso e' inammissibile.
- E' fondamentale distinguere tra acquisizione amministrativa di dati effettuata dalla Guardia di Finanza nell'ambito dei controlli tributari e il successivo sequestro probatorio disposto dall'Autorita' giudiziaria: l'acquisizione amministrativa puo' legittimare la successiva attivita' giudiziaria se conformemente documentata.
- La Guardia di Finanza, nell'esercizio dei poteri di polizia amministrativa (art. 52 d.P.R. 633/1972), puo' acquisire dati informatici; la legittimita' di copia forense del materiale dipende dalla corretta adozione di misure tecniche per preservare gli originali e impedire alterazioni.
- Per contestare le modalita' tecniche di estrazione e conservazione dei dati informatici e' opportuno sollevare tempestivamente e specificamente obiezioni sul verbale di operazioni e documentare eventuali vizi tecnici: mancate contestazioni immediate indeboliscono il rilievo successivo.
- Rinvii a pareri o documenti tecnici (es. rapporti CNR) sono irrilevanti se solo citati incidentalmente e non utilizzati come fondamento decisorio a discapito del diritto di difesa; se tali atti sono determinanti devono essere conosciuti e accessibili alla difesa.
- La proposizione di ricorsi privi dei requisiti processuali essenziali (es. procura speciale) comporta non solo l'inammissibilita' ma anche il rischio di condanna alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende.
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