Cassazione Penale, Ordinanza n. 13452/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero una mera riproposizione di profili già vagliati nel merito e non integrassero censure ammissibili in cassazione. Conseguentemente, per effetto dell'inammissibilità, sono state applicate le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 15/04/2025. Dai passaggi disponibili emerge che le censure riguardavano: la dedotta violazione dell'art. 649 c.p.p., il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena irrogata. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano inammissibili perché non consentiti in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione ritenuta corretta, puntuale, coerente con le emergenze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche.
Norme richiamate
art. 649 c.p.p.
La doglianza difensiva richiamava il divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto, ma la Corte ha ritenuto la censura non ammissibile e comunque già disattesa nei gradi di merito.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili motivi che si risolvano nella mera riproduzione di censure già esaminate e disattese in appello, se la motivazione del giudice di merito è giuridicamente corretta, puntuale e priva di illogicità manifeste.
- La deduzione di una violazione di legge o di un vizio motivazionale deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, se già valutate in modo congruo dal giudice di merito, non possono essere riproposte in cassazione come meri dissensi valutativi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, si applicano le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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