Sentenza del 09/11/2015 n. 4801 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo verbale di constatazione - Prove illegittimamente acquisite - Rogatoria internazionale - Nullità accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che il processo verbale di constatazione e l'avviso di accertamento fossero fondati su prove acquisite illegittimamente nell'ambito di una rogatoria internazionale. In particolare, il materiale istruttorio ottenuto tramite la rogatoria sarebbe stato utilizzato per finalità investigative diverse da quelle espressamente indicate nella richiesta di collaborazione, in violazione dei limiti della rogatoria e del principio del giusto processo.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che le prove illegittimamente acquisite non potessero essere utilizzate né per fondare il processo verbale di constatazione né per il successivo avviso di accertamento. Poiché il materiale ottenuto tramite rogatoria internazionale era stato impiegato per scopi diversi da quelli autorizzati, la prova è stata considerata illegittima. Ne è derivata la nullità del processo verbale di constatazione e dell'avviso di accertamento basato su tale materiale.
Norme richiamate
Articolo 111 della Costituzione
Il principio del giusto processo impedisce che prove illegittimamente acquisite siano utilizzate per fondare atti impositivi. L'Amministrazione deve rispettare le regole di acquisizione e di utilizzazione della prova.
Disciplina della rogatoria internazionale
Il materiale acquisito tramite rogatoria internazionale può essere utilizzato soltanto per le finalità indicate nella richiesta e autorizzate dallo Stato richiesto. L'uso per scopi investigativi ulteriori o diversi rende la prova illegittimamente acquisita.
Massime di principio
- Le prove raccolte dall'Amministrazione finanziaria in violazione delle regole procedurali non possono essere utilizzate per motivare un processo verbale di constatazione o un avviso di accertamento.
- Nel caso di cooperazione o rogatoria internazionale, l'autorità richiedente deve rispettare rigorosamente le finalità indicate nella richiesta: il materiale non può essere utilizzato liberamente per indagini diverse.
- Se l'avviso di accertamento si fonda in modo determinante su prove illegittime, il contribuente può chiederne l'annullamento, contestando sia l'acquisizione sia l'utilizzazione del materiale.
- L'illegittimità della prova deve essere valutata con riferimento alle regole applicabili alla sua raccolta e ai limiti eventualmente imposti dall'autorità estera che l'ha fornita.
- La nullità dell'atto impositivo può derivare dall'assenza di una base probatoria legittimamente utilizzabile, non soltanto da vizi formali dell'avviso.
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