Sentenza del 24/02/2015 n. 3655 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato cinque sentenze della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, che avevano dichiarato inammissibili per tardività i ricorsi proposti contro avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 1999, concernenti IVA, IRAP, IRPEF e addizionale regionale. Hanno dedotto, tra l'altro, la mancata notifica dell'avviso di trattazione, l'omessa indicazione nell'atto impositivo dell'autorità cui presentare ricorso e la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dopo la chiusura delle operazioni di controllo, sostenendo che tali irregolarità avessero determinato confusione e giustificassero la remissione in termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo contro le cinque sentenze, poiché riguardavano questioni identiche. Tuttavia, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, rilevando che la tardività dei ricorsi originari non era stata impugnata in modo specifico e che i ricorrenti non avevano spiegato concretamente quale alterazione dei termini si fosse verificata, né da quando dovessero decorrere. Il motivo era inoltre carente di pertinenza, autosufficienza e comprensibilità e mirava sostanzialmente a ottenere un riesame di merito, non consentito in cassazione. Gli altri motivi, relativi alla mancata comunicazione dell'udienza e all'omessa indicazione dell'autorità competente, sono stati dichiarati assorbiti. I ricorrenti sono stati condannati a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.700,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 31 e 61
art. 31, comma 1; art. 61, comma 7
Le disposizioni disciplinano la comunicazione dell'avviso di trattazione nel processo tributario. I ricorrenti sostenevano che la mancata comunicazione avesse leso il diritto di difesa, ma la Corte non ha esaminato il motivo perché assorbito.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 2, comma 1
Richiamato dai ricorrenti nell'ambito delle censure processuali, senza che la Corte ne abbia svolto un esame autonomo, essendo il motivo assorbito.
Codice di procedura civile, artt. 156 e 159
art. 156, comma 2; art. 159
Richiamati in relazione alla dedotta nullità degli atti processuali conseguente alla mancata comunicazione dell'udienza; la questione non è stata decisa nel merito.
Legge n. 241/1990, art. 3, comma 4
Prevede l'indicazione, nei provvedimenti, dei termini e dell'autorità cui è possibile ricorrere. Il motivo fondato su tale disposizione è rimasto assorbito e non è stato accolto.
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
Prevede il termine dilatorio di sessanta giorni tra la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni e l'emissione dell'avviso di accertamento, salvo particolare urgenza. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non specificava l'incidenza concreta della violazione sui termini per ricorrere e non contestava adeguatamente la decisione della CTR.
Codice di procedura civile, art. 360
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente il riesame del merito o la rivalutazione delle circostanze di fatto relative all'errore scusabile.
Cassazione, sentenza n. 8075/2013
Richiamata per affermare l'ammissibilità di un ricorso cumulativo contro più sentenze tributarie quando le controversie presentano questioni identiche o sostanzialmente sovrapponibili.
Massime di principio
- Un ricorso cumulativo contro più sentenze tributarie può essere ammesso quando le decisioni riguardano questioni identiche o strettamente sovrapponibili, tali da poter essere risolte con una motivazione comune.
- In cassazione occorre contestare in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente richiamare genericamente una norma o chiedere la rivalutazione di circostanze di fatto.
- La remissione in termini richiede la dimostrazione concreta di un errore scusabile e del nesso causale tra l'irregolarità dell'atto o dell'attività amministrativa e la tardività del ricorso.
- La violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non determina automaticamente la remissione in termini per impugnare l'avviso: occorre spiegare specificamente come la violazione abbia inciso sull'esercizio del diritto di difesa o sulla decorrenza dei termini.
- I motivi non adeguatamente specifici, privi dell'indicazione dei passaggi contestati e delle circostanze rilevanti, possono essere dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza e comprensibilità.
- Se un motivo preliminare viene dichiarato inammissibile e ciò è sufficiente a definire il giudizio, gli ulteriori motivi possono essere dichiarati assorbiti senza esame nel merito.
- La parte soccombente in cassazione è normalmente condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte.
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