Cassazione Civile, Ordinanza n. 14076/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio riassunto davanti alla Corte d'appello dopo una precedente cassazione con rinvio. In sede di riassunzione, il giudice aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di un soggetto indicato come ulteriore litisconsorte necessario. La notifica nei suoi confronti non andò a buon fine perché l'ufficiale notificatore accertò che la destinataria era deceduta. Il ricorrente sosteneva che la parte riassumente, avuta notizia dell'esito negativo della notifica, avrebbe dovuto riattivare immediatamente il procedimento notificatorio verso gli eredi, senza attendere oltre tre mesi e senza giustificazioni; perciò, decorso inutilmente il termine assegnato, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto ex art. 307, comma 3, c.p.c. Con il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 307, comma 3, 393, 153 e 112 c.p.c.; con il secondo motivo deduceva omessa pronuncia per non avere la Corte d'appello risposto alla censura relativa al mancato prova del decesso della destinataria della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, quando la notifica di un atto processuale non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi, appena appreso l'esito negativo, deve riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio, entro un tempo ragionevole e comunque, in via generale, non oltre la metà del termine di cui all'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate. Poiché nella specie la parte riassumente aveva atteso oltre tre mesi prima di segnalare l'evento e non aveva fornito giustificazioni, l'ordinanza della Corte d'appello che aveva concesso un nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio era nulla; tale nullità si rifletteva sulla sentenza finale. Accolto il primo motivo, il secondo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito dichiarando estinto il processo. Le spese del grado di appello in riassunzione sono state poste a carico solidale di alcune delle controparti, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della sola resistente che aveva resistito in cassazione.
Norme richiamate
art. 307, comma 3, c.p.c.
Il mancato tempestivo completamento della riassunzione o dell'integrazione del contraddittorio comporta l'estinzione del processo quando la parte interessata, avuta contezza dell'esito negativo della notifica, non riattiva con immediatezza il procedimento notificatorio.
art. 331, comma 2, c.p.c.
Se l'integrazione del contraddittorio non viene utilmente compiuta nel termine assegnato, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo; la concessione di un nuovo termine in assenza dei presupposti determina nullità dell'ordinanza e della sentenza successiva.
art. 393 c.p.c.
È richiamato nel motivo come norma violata in relazione alla riassunzione dopo cassazione con rinvio e agli effetti del mancato adempimento degli oneri processuali connessi.
art. 153 c.p.c.
È richiamato nel motivo in relazione alla possibilità di rimessione in termini o alla gestione del termine processuale, ma la Corte valorizza l'assenza di qualsiasi giustificazione per la protratta inerzia.
art. 112 c.p.c.
È richiamato nel secondo motivo per omessa pronuncia; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.
art. 325 c.p.c.
È utilizzato come parametro temporale: la riattivazione del procedimento notificatorio, salvo eccezioni rigorosamente provate, non deve superare la metà del termine ivi previsto.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte, cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti, di decidere nel merito dichiarando l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando una notificazione processuale non si perfeziona per causa non imputabile al notificante, la parte che ne abbia appreso l'esito negativo deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e con particolare diligenza, senza attendere inerzialmente l'udienza successiva.
- La conservazione degli effetti della richiesta originaria di notifica postula che il nuovo impulso sia dato entro un termine ragionevole, individuato in via generale entro la metà del termine di impugnazione richiamato dall'art. 325 c.p.c., salvo eccezioni rigorosamente provate.
- Se, decorso il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio, la parte non provvede tempestivamente alla rinnovazione della notificazione senza giustificazione, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo; la concessione di un ulteriore termine in mancanza dei presupposti integra vizio denunciabile in cassazione.
- L'accoglimento del motivo che investe la mancata declaratoria di estinzione può rendere assorbite le ulteriori censure, e, ove non occorrano nuovi accertamenti, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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