Corte di giustizia, Sentenza C-325/20
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 luglio 2021. — BEMH e Conseil national des centres commerciaux (CNCC) contro Premier ministre e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 14, punto 6 – Libertà di stabilimento – Autorizzazione di attività commerciale rilasciata da un organo collegiale – Organo composto in particolare da esperti che rappresentano il tessuto economico – Persone che possono costituire o rappresentare operatori concorrenti del richiedente l’autorizzazione – Divieto. — Causa C-325/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso rigoroso il divieto di coinvolgimento dei concorrenti nei procedimenti autorizzatori previsto dalla direttiva servizi. Anche una presenza senza voto, ma con funzione di illustrazione del contesto economico, è incompatibile con l’articolo 14, punto 6, se gli esperti sono designati da soggetti espressione dei concorrenti attuali o potenziali del richiedente. La regola vale per tutelare la libertà di stabilimento e impedire influenze, anche indirette, sul rilascio delle autorizzazioni.
Libertà di stabilimento e autorizzazioni commerciali: incompatibilità con l’articolo 14, punto 6, della direttiva 2006/123/CE della presenza, in un organo consultivo, di esperti designati da soggetti riconducibili ai concorrenti del richiedente.
La questione giuridica
Se l’articolo 14, punto 6, della direttiva 2006/123/CE consenta che, in seno a un organo collegiale chiamato a esprimere un parere su un’autorizzazione di attività commerciale, siedano esperti che rappresentano il tessuto economico locale, senza diritto di voto, se il loro ruolo è limitato a illustrare lo stato del tessuto economico e l’impatto del progetto, e in particolare se ciò sia ammesso quando i concorrenti attuali o potenziali del richiedente partecipano alla designazione di tali esperti.
Principio di diritto
L’articolo 14, punto 6, della direttiva 2006/123/CE osta a una normativa nazionale che consente la presenza, in un organo collegiale chiamato a esprimere un parere sul rilascio di un’autorizzazione di attività commerciale, di esperti che rappresentano il tessuto economico locale, anche se privi di voto e limitati a una funzione informativa, quando i concorrenti attuali o potenziali del richiedente partecipano alla loro designazione: tale partecipazione integra infatti un coinvolgimento, diretto o indiretto, di operatori concorrenti nel procedimento di autorizzazione, vietato in modo assoluto dalla direttiva e non suscettibile di giustificazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/123/CE
- Articolo 14, punto 6, direttiva 2006/123/CE
- Articolo 15, paragrafo 3, direttiva 2006/123/CE
- Articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, direttiva 2006/123/CE
- Articolo 49 TFUE
- Code de commerce francese, articoli L. 710-1, L. 751-1, L. 751-2, L. 752-1
- Code de l’artisanat, articolo L. 5-1
- Loi n. 2018-1021 del 23 novembre 2018 (legge ELAN)
- Décret n. 2019-331 del 17 aprile 2019
Divieto di coinvolgimento dei concorrenti nelle autorizzazioni commerciali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État (Francia) relativo alla compatibilità con la direttiva 2006/123/CE della composizione delle commissioni dipartimentali per la pianificazione commerciale (CDAC), chiamate a pronunciarsi sulle domande di autorizzazione di attività commerciale. Il tema centrale è se la presenza, in tali organi, di esperti rappresentativi del tessuto economico locale sia compatibile con il divieto, previsto dal diritto dell’Unione, di coinvolgere operatori concorrenti nel rilascio di autorizzazioni.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, BEMH e il Conseil national des centres commerciaux (CNCC) contestavano la legittimità del décret n. 2019-331 del 17 aprile 2019, adottato in attuazione dell’articolo L. 751-2 del code de commerce. Tale norma prevede che le CDAC comprendano, tra gli altri membri, esperti che rappresentano il tessuto economico e che sono designati dalle camere di commercio e dell’industria, dei mestieri e dell’artigianato, e, nei dipartimenti diversi da Parigi, anche della camera dell’agricoltura.
Il giudice del rinvio osservava che questi esperti non partecipano al voto sulla richiesta di autorizzazione, ma si limitano a illustrare lo stato del tessuto economico del bacino d’utenza pertinente e l’impatto del progetto su di esso. Ciononostante, dubitava della compatibilità di tale assetto con l’articolo 14, punto 6, della direttiva 2006/123/CE.
Questione pregiudiziale
Il Conseil d’État chiedeva in sostanza se l’articolo 14, punto 6, della direttiva servizi osti a una normativa nazionale che prevede la presenza, in un organo collegiale competente a esprimere un parere sul rilascio di un’autorizzazione di attività commerciale, di esperti rappresentativi del tessuto economico locale, i quali non votano e si limitano a fornire informazioni sul contesto economico e sull’impatto del progetto.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 14, punto 6, della direttiva 2006/123/CE, che vieta il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno a organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni;
- l’articolo 15, paragrafo 3, e l’articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva, richiamati nel contesto della disciplina dei requisiti imposti agli operatori;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- le disposizioni del code de commerce francese sulla composizione e funzione delle CDAC.
Ragionamento della Corte
La Corte interpreta l’articolo 14, punto 6, secondo i criteri letterale, contestuale e teleologico.
Sul piano letterale, rileva che il divieto è formulato in termini ampi e copre qualsiasi coinvolgimento, diretto o indiretto, di operatori concorrenti del richiedente, anche in organi consultivi, quando si tratta del rilascio di autorizzazioni. Le eccezioni previste dalla norma sono limitate agli ordini, alle associazioni professionali o ad altre organizzazioni che agiscono come autorità competente, nonché alla consultazione di organismi come le camere di commercio su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione.
Sul piano sistematico, la Corte richiama la propria giurisprudenza precedente, in particolare le sentenze Commissione/Italia e Commissione/Spagna, dalle quali emerge che la presenza di rappresentanti del settore commerciale in organi che intervengono nella procedura autorizzatoria può incidere negativamente sulla libertà di stabilimento.
Sul piano teleologico, la Corte osserva che la direttiva 2006/123 mira a garantire la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi; la partecipazione di concorrenti al processo decisionale, anche senza voto, può ostacolare o scoraggiare l’esercizio di tali libertà, favorendo ritardi, restrizioni eccessive o accesso a informazioni concorrenzialmente sensibili.
La Corte precisa che il divieto dell’articolo 14 non può essere giustificato, a differenza di altre disposizioni della direttiva. Ammettere una giustificazione svuoterebbe di effetto utile la norma e pregiudicherebbe l’armonizzazione perseguita dal legislatore dell’Unione.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ritiene che gli esperti che rappresentano il tessuto economico locale possano essere considerati, almeno indirettamente, espressione degli interessi dei concorrenti attuali o potenziali del richiedente, soprattutto se questi ultimi partecipano alla loro designazione. In tal caso, il loro intervento nella procedura integra un coinvolgimento vietato ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 14, punto 6, della direttiva 2006/123/CE osta a una normativa nazionale che prevede la presenza, in un organo collegiale competente a esprimere un parere sul rilascio di un’autorizzazione di attività commerciale, di esperti rappresentativi del tessuto economico del bacino d’utenza pertinente, anche se costoro non votano e si limitano a illustrare la situazione economica e l’impatto del progetto, purché i concorrenti attuali o potenziali del richiedente partecipino alla designazione di tali esperti.
Principi affermati
Il principio affermato è che il divieto di coinvolgimento dei concorrenti nel procedimento autorizzatorio ex articolo 14, punto 6, della direttiva servizi è rigoroso e comprende anche forme di partecipazione indiretta o consultiva, se idonee a influenzare la decisione amministrativa. La mera assenza di diritto di voto non basta a escludere la violazione quando soggetti designati dai concorrenti intervengono nell’organo chiamato a contribuire alla decisione sull’autorizzazione.
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