Sentenza n. 1677/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, 21 febbraio 2023, n. 234, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere realizzate in difformità dai titoli edilizi e paesaggistici in area vincolata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in appello la sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione n. 5 del 17 gennaio 2017. L'ordinanza riguardava, tra l'altro, una maggiore altezza del corpo di fabbrica principale, modifiche interne, difformità delle pavimentazioni esterne, una canna fumaria, una rampa di accesso più larga e a diverso livello, rampe amovibili in legno e un maggior numero e dimensionamento di cabine stagionali. Con il primo motivo l'appellante ha dedotto l'omessa pronuncia del TAR sull'indeterminatezza dell'ordinanza quanto all'incompatibilità delle opere con la disciplina urbanistico-edilizia, oltre a violazione dell'art. 167 d.lgs. 42/2004, dell'art. 56 l.r. Liguria 16/2008 e dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di presupposto, istruttoria e motivazione, illogicità e ultrapetizione o infrapetizione. Con il secondo motivo ha sostenuto che le opere erano state realizzate in epoca risalente, comunque anteriore alla concessione demaniale del 2004, le cui planimetrie le rappresentavano, e che ciò avrebbe generato un legittimo affidamento sul loro mantenimento. Con il terzo motivo ha dedotto che numerose opere non erano soggette ad autorizzazione paesaggistica e che, comunque, avrebbero potuto essere oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria. Con il quarto motivo ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto qualificare le singole difformità e individuare le opere da ripristinare; ha inoltre contestato l'applicazione della disciplina sulle difformità essenziali agli immobili situati in area vincolata, anziché agli immobili vincolati, e ha affermato che le opere erano riconducibili alla manutenzione straordinaria, con applicazione di una sanzione pecuniaria invece della demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto sufficientemente precisa l'identificazione degli abusi, tale da consentire sia il ripristino sia la difesa in giudizio, anche mediante il confronto tra i titoli edilizi e paesaggistici e la concessione demaniale del 2004. Ha ribadito che l'abuso edilizio deve essere valutato secondo un approccio globale e non atomistico, considerando l'insieme delle opere, il loro impatto edilizio complessivo e le reciproche interazioni. Poiché l'immobile si trova in area sottoposta a vincolo paesaggistico, le difformità rispetto ai titoli comportano l'obbligo di ripristino. Il tempo trascorso dalla realizzazione delle opere non impedisce la repressione dell'illecito e la concessione demaniale non supplisce alla mancanza del titolo edilizio né determina un legittimo affidamento sulla liceità delle opere. L'eventuale possibilità di ottenere l'accertamento di conformità edilizia o la compatibilità paesaggistica non impedisce l'adozione dell'ordine di demolizione, poiché la sanatoria presuppone un'istanza del privato e non opera d'ufficio. Nulla sulle spese, considerata anche la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 167 d.lgs. 42/2004
In presenza di opere realizzate in difformità dai titoli paesaggistici in area vincolata, la repressione dell'abuso può comportare il ripristino; l'eventuale compatibilità paesaggistica postuma richiede un'apposita istanza e non impedisce automaticamente la demolizione.
art. 56 l.r. Liguria 16/2008
La disciplina regionale è richiamata in relazione alla repressione delle difformità edilizie e all'obbligo di individuare e ripristinare le opere abusive.
art. 3 l. 241/1990
L'ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata quando identifica in modo preciso le opere abusive, anche mediante il confronto con i titoli edilizi e paesaggistici e con la documentazione richiamata.
art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata dall'appellante per sostenere che le difformità essenziali riguarderebbero immobili vincolati e non immobili situati in area vincolata; il giudice respinge complessivamente l'appello senza accogliere tale prospettazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicata allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione è sufficientemente determinato quando individua le opere abusive in modo tale da consentire sia l'esecuzione del ripristino sia l'esercizio della difesa, anche mediante il rinvio al confronto tra i titoli abilitativi e la situazione rappresentata o accertata dall'amministrazione.
- L'accertamento dell'abuso edilizio deve essere compiuto secondo un approccio globale e non atomistico, considerando l'insieme delle opere, il loro impatto edilizio complessivo e le reciproche interazioni, anziché valutare isolatamente ciascuna difformità.
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico, le difformità rispetto ai titoli edilizi e paesaggistici giustificano il ripristino; il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso non fa venir meno il potere-dovere dell'amministrazione di reprimerlo.
- La concessione demaniale, anche se rappresenta graficamente opere esistenti, non sostituisce il titolo edilizio o paesaggistico mancante e non può fondare un legittimo affidamento sulla liceità delle opere.
- La mera astratta possibilità di ottenere l'accertamento di conformità edilizia o la compatibilità paesaggistica non impedisce l'adozione dell'ordine di demolizione, poiché la sanatoria non opera d'ufficio e richiede un'apposita istanza del privato.
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