Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 57/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento della determina n. 44 del 19/08/2025, con la quale il Direttore Generale dell'ATI ha disposto, a sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/90, la revoca della precedente determinazione. N. 155 del 11/11/2024, con cui aveva disposto per il Comune di Lipari di presentare ad ARERA istanza di accesso allo schema regolatorio di convergenza ai sensi dell’articolo 32.3 dell’Allegato A alla deliberazione n. 639/2023/R/Idr.

Giustizia amministrativa202502519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di revoca, adottata ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, della precedente determinazione relativa alla presentazione ad ARERA di un’istanza di accesso allo schema regolatorio di convergenza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune di Lipari ha impugnato la determina n. 44 del 19 agosto 2025, con cui il Direttore generale dell’ATI di Messina ha revocato, ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, la precedente determinazione n. 155 dell’11 novembre 2024, concernente l’iniziativa del Comune di presentare ad ARERA un’istanza di accesso allo schema regolatorio di convergenza previsto dall’art. 32.3 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 639/2023/R/Idr. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudice si limita a disporre un incombente istruttorio.

La decisione

Il TAR rileva che l’ATI di Messina, amministrazione intimata non costituita in giudizio, non ha depositato il provvedimento impugnato e gli atti e documenti posti a fondamento dell’atto, richiamati nel medesimo o ritenuti utili al giudizio, come previsto dall’art. 46, comma 2, c.p.a. Ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a., il Collegio dispone quindi l’esibizione e il deposito della documentazione mancante entro il termine di legge, in vista dell’udienza di merito. Il TAR precisa che gli atti “utili al giudizio” comprendono qualsiasi atto suscettibile di incidere sulla decisione, anche in relazione all’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Poiché la causa non può essere definita senza tale documentazione, viene revocata l’udienza pubblica del 12 marzo 2026 e viene fissata una nuova udienza pubblica per il 9 luglio 2026. Non viene adottata alcuna decisione sulla domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio

    L’amministrazione intimata deve depositare entro il termine per la costituzione il provvedimento impugnato e la documentazione rilevante per la decisione, inclusi gli atti utili al giudizio.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti

    In caso di mancato deposito da parte dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’esibizione degli atti necessari all’istruttoria.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L’individuazione degli atti utili al giudizio deve comprendere anche la documentazione suscettibile di incidere sulla valutazione dell’eventuale non invalidità del provvedimento per vizi formali o procedimentali.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    È la base normativa richiamata dall’amministrazione per adottare la determina di revoca oggetto di impugnazione.

  • art. 32.3 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 639/2023/R/Idr

    Prevede lo schema regolatorio di convergenza cui si riferiva la determinazione amministrativa originaria; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.

Massime di principio

  • L’amministrazione intimata deve depositare, entro il termine previsto per la costituzione in giudizio, non solo il provvedimento impugnato e gli atti espressamente richiamati, ma anche ogni documento concretamente suscettibile di influire sulla decisione della controversia.
  • Quando l’amministrazione non costituita omette il deposito della documentazione prevista dall’art. 46, comma 2, c.p.a. e la causa non è decidibile allo stato degli atti, il giudice può ordinare l’esibizione della documentazione ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a. e rinviare la trattazione di merito.
  • La nozione di atti “utili al giudizio” comprende anche la documentazione rilevante per verificare l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.