Sentenza n. 12188/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’Ordinanza Sindacale al Registro Generale n° 28 del 07/11/2025 Città di Tarquinia, a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 , avente ad oggetto la regimentazione e convogliamento acque meteoriche provenienti dai terreni limitrofi e circostanti alla strada interpoderale privata sita in loc. Montecimbalo, notificata il 12.11.2025, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25.3.2026: Per l’annullamento dell'ulteriore ordinanza sindacale 01/2026 emessa a parziale modifica di quella già impugnata con contestuale istanza di sospensiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che imponeva opere di regimentazione e convogliamento delle acque meteoriche, nonché successiva ordinanza di rettifica e rinnovazione dell’obbligo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 28 del 7 novembre 2025, adottata ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, con cui le era stato ordinato, insieme ad altri proprietari di fondi frontisti o posti a monte, di realizzare opere necessarie a regimentare e convogliare le acque meteoriche, assicurare il deflusso superficiale, mantenere i canali di scolo ed evitare l’impraticabilità della strada interpoderale privata causata da detriti e smottamenti. La ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000 ed eccesso di potere, sostenendo che la strada fosse abusiva, privata e al servizio esclusivo di un’unica proprietaria, con conseguente insussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità. Lamentava inoltre l’inadeguatezza dell’istruttoria comunale, il mancato accertamento della proprietà dei fondi e l’inaffidabilità degli atti istruttori, caratterizzati da imprecisioni, cancellazioni e correzioni. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza n. 1 del 22 gennaio 2026, adottata a parziale modifica della precedente, deducendo nuovamente l’assenza dei presupposti per l’esercizio del potere contingibile e urgente, incompletezza dell’istruttoria, travisamento dei fatti e irragionevole esclusione di alcuni fondi posti a valle dagli obblighi imposti.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La successiva ordinanza, pur non avendo formalmente revocato o annullato quella originaria, l’ha superata sostanzialmente, escludendo alcuni destinatari, confermando l’obbligo nei confronti della ricorrente e assegnando un nuovo termine di 30 giorni; pertanto l’assetto di interessi definito dall’ordinanza precedente era ormai esaurito. I motivi aggiunti sono stati respinti nel merito. Il TAR ha ribadito che il potere contingibile e urgente richiede un pericolo grave, imminente e irreparabile per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con strumenti ordinari, oltre a temporaneità, provvisorietà e proporzionalità della misura. Ha però ritenuto sussistente il pericolo anche se la strada fosse privata e utilizzata da un solo proprietario, poiché l’impossibilità di accedere in sicurezza alla propria abitazione può integrare un rischio per la pubblica incolumità. Ha inoltre escluso il difetto di istruttoria sulla base della relazione comunale depositata in giudizio, dalla quale risultava che il fondo della ricorrente era collocato a monte del tratto stradale interessato dagli smottamenti e che le opere ordinate erano causalmente funzionali a impedire il deflusso di acque e detriti sulla strada. Le questioni relative a presunti sconfinamenti o abusi edilizi di terzi sono state ritenute estranee all’oggetto della controversia. Le spese sono state compensate nei confronti di ARSIAL; nulla è stato disposto nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Il potere contingibile e urgente del sindaco può essere esercitato per fronteggiare un pericolo grave, imminente e irreparabile per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, non altrimenti fronteggiabile con mezzi ordinari, nel rispetto di temporaneità, provvisorietà e proporzionalità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione, come nel caso in cui l’atto impugnato sia stato sostanzialmente superato da un provvedimento successivo.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta dalla ricorrente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È richiamato per l’avviso alle parti della possibile rilevazione d’ufficio delle cause di improcedibilità.
art. 63 r.d. 523/1904
formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi attraverso dei quali essi passano, e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne
I proprietari dei fondi sovrastanti sono tenuti a predisporre e mantenere a proprie spese i canali di scolo e a impedire che il deflusso delle acque arrechi danni ai fondi sottostanti.
art. 908 c.c.
costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno
Il proprietario deve convogliare le acque piovane nel proprio terreno e non può riversarle sul fondo del vicino.
Massime di principio
- Il sopravvenuto provvedimento amministrativo che, pur senza revocare o annullare formalmente l’atto originario, ne modifica l’assetto di interessi e assegna un nuovo termine per l’adempimento determina il superamento sostanziale dell’atto precedente e la sopravvenuta carenza di interesse alla sua impugnazione.
- Il potere sindacale contingibile e urgente ex art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000 presuppone un pericolo grave, imminente e irreparabile per la pubblica incolumità o la sicurezza urbana, non fronteggiabile con strumenti ordinari, nonché una misura provvisoria, temporanea e proporzionata.
- Il pericolo per la pubblica incolumità può sussistere anche quando le opere ordinate riguardino una strada privata utilizzata da un solo proprietario, se le condizioni della strada impediscono l’accesso sicuro alla sua abitazione.
- È legittimo imporre ai proprietari dei fondi posti a monte di una strada opere di raccolta, smaltimento e contenimento delle acque meteoriche quando l’istruttoria dimostri che il deflusso di acqua, detriti o materiali franati dai loro terreni contribuisce al pericolo sulla sede stradale.
- L’istruttoria relativa a un’ordinanza contingibile e urgente è adeguata quando l’amministrazione accerti la collocazione dei fondi rispetto al luogo del pericolo, il nesso tra il deflusso delle acque e gli smottamenti e la necessità delle opere imposte, fornendo tali elementi nella relazione e negli atti del procedimento.
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