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Sentenza

Sentenza del 17/03/2020 n. 7326 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava l'ammontare degli interessi corrisposti dall'Agenzia delle Entrate in ottemperanza a sentenza che aveva riconosciuto il rimborso IVA (capitale Euro 87.797,67). L'Ufficio aveva pagato il capitale e Euro 4.178,61 di interessi; la ricorrente sosteneva che gli interessi dovessero essere maggiori, calcolati ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, e proponeva giudizio di ottemperanza per ottenere la differenza.

La decisione

La CTP ha rigettato la domanda di ottemperanza ritenendo che la sentenza passata in giudicato avesse disposto il pagamento del capitale e degli interessi relativi all'anno 1994, come espressamente chiesto nel petitum, e che l'Agenzia avesse adempiuto a quanto formalmente statuìto. Pertanto le ulteriori pretese relative a interessi diversi o fino al soddisfo costituivano "domande nuove" non proponibili in sede di ottemperanza. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 70, comma 10, D.Lgs. 546/1992, che ammette il ricorso per cassazione contro la sentenza di ottemperanza solo per inosservanza delle norme sul procedimento, non per vizi motivazionali) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese (Euro 6.000,00 oltre spese prenotate) e degli eventuali contributi unificati.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, comma 10

    Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di ottemperanza è ammesso soltanto per inosservanza delle norme sul procedimento; non sono ammesse doglianze attinenti alla motivazione o al merito della statuizione di ottemperanza.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis

    Norma richiamata dalla ricorrente per il calcolo degli interessi IVA; la Corte ha ritenuto che la pretesa relativa a interessi ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti nel petitum non fosse compresa nel giudicato e quindi non proponibile in ottemperanza.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    Norma che prevede l'ulteriore contributo unificato in certe ipotesi; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228 (richiami art. 1, comma 17 e art. 18)

    Richiamata in relazione alla decorrenza e all'applicabilità delle regole sul contributo unificato nelle impugnazioni civili iniziate dopo l'entrata in vigore della legge.

  • art. 112 c.p.p. (richiamato)

    Principio richiamato per affermare che il giudice deve attenersi al petitum: il giudicato viene interpretato alla luce di ciò che è stato richiesto dalle parti e non può essere esteso oltre le domande formulate.

Massime di principio

  • In un giudizio di ottemperanza il contenuto del giudicato va interpretato restrittivamente: si esegue e si dà esecuzione esclusivamente a quanto il precedente dispositivo ha disposto e a quanto è stato chiesto nel petitum.
  • Pretese ulteriori, anche se attinenti al medesimo fatto costitutivo (es. calcolo diverso o esteso degli interessi), che non risultino comprese nel dispositivo definitivo costituiscono "domande nuove" e non sono proponibili in sede di ottemperanza.
  • Il ricorso per cassazione avverso la decisione di ottemperanza è ammesso solo per inosservanza delle norme sul procedimento (art.70, comma 10, D.Lgs. 546/1992); non è ammesso per censurare vizi motivazionali o questioni di merito relative all'interpretazione del giudicato.
  • Se si ritengono dovuti interessi o somme ulteriori rispetto a quanto eseguito, il privato deve utilizzare il rimedio processuale adeguato (ad es. nuovo ricorso per rimborso, domanda di integrazione o accertamento, se ammissibile) e non il ricorso in ottemperanza per estendere il giudicato.
  • Prima di chiedere l'ottemperanza è fondamentale verificare il testo del petitum e della motivazione della sentenza originaria; ogni richiesta non compresa nel dispositivo va prospettata con l'atto e il mezzo processuale corretti.
  • In caso di dubbio sull'interpretazione del giudicato, valutare l'ipotesi di istanza volta a ottenere una pronuncia integrativa/interpretativa (se prevista) o ricorrere con rimedi idonei per far valere il maggior diritto, anziché proporre inammissibili doglianze in sede di ottemperanza.

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