Sentenza del 17/03/2020 n. 7327 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il contendere riguardava la decorrenza degli interessi sulle somme dovute a titolo di rimborso IVA per eccedenza. La contribuente sosteneva che la mera manifestazione di volontà di ottenere il rimborso mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro RX4 (esercizio 1997, dichiarazione 1998) fosse sufficiente a far decorrere gli interessi dalla data di tale dichiarazione, mentre la CTR in sede di ottemperanza ritenne che gli interessi dovessero decorrere solo dalla data della formale richiesta di rimborso (nella specie presentazione successiva del modello VR/istanza), e non dalla compilazione del quadro RX4. In precedenza la Cassazione (Sez. 5, 09/10/2015, n. 20255) aveva affermato che la dichiarazione con RX4 è sufficiente a manifestare la volontà e a far sorgere il diritto, con la presentazione del modello VR considerata presupposto dell'esigibilità ma soggetto a prescrizione decennale e non al termine biennale di decadenza.
La decisione
la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente per carenza di specificità dei motivi (difetto di autosufficienza) e perché la questione attiene all'interpretazione del giudicato in sede di ottemperanza (richiamando il D.Lgs. n. 546/1992, art. 70). Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito) e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto (ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13 comma 1 quater).
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis
l'art. 38 bis è richiamato come norma che disciplina il rimborso IVA e gli interessi; la giurisprudenza citata (Cass. 2015) ha ritenuto che la compilazione del quadro RX4 nella dichiarazione manifesti la volontà di rimborso e faccia sorgere il diritto, mentre la presentazione del modello VR costituisce un presupposto per l'esigibilità e la quantificazione degli interessi. Nel caso oggetto del giudizio di ottemperanza la CTR ha invece ritenuto che gli interessi decorressero dalla formale richiesta di rimborso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
richiamato nel contesto della discussione sul termine biennale di decadenza per la presentazione del modello VR: la Cassazione del 2015 aveva escluso l'applicazione del termine biennale a favore dell'ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) quando il diritto al rimborso è esercitato tempestivamente in dichiarazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 10
richiesto come fondamento per dichiarare il ricorso inammissibile in quanto le doglianze attengono all'interpretazione del giudicato in sede di ottemperanza; vale quindi un limite processuale all'impugnazione.
Codice civile, art. 1282
utilizzato dalla CTR per argomentare che gli interessi devono decorrere dalla data della formale richiesta di rimborso (data in cui il credito diventa esigibile), conformemente al principio generale sulla decorrenza degli interessi.
Codice civile, art. 2946
richiamato per richiamare la prescrizione decennale applicabile al credito risultante dalla dichiarazione quando il diritto è esercitato mediante la compilazione del quadro RX4, così come affermato dalla giurisprudenza citata.
Codice civile, art. 2909
menzionato tra le norme richiamate nelle censure (riguarda la decorrenza degli interessi sulle obbligazioni), ma non determinante nella decisione di inammissibilità.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
richiamato per le doglianze di cassazione proposte dalla contribuente (violazione di norme costituzionali e di norme processuali e sostanziali); la Corte ha però rilevato l'inammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza dei motivi.
Codice di procedura civile, art. 366 c.p.c.
utilizzato per dichiarare inammissibili le censure per difetto di specificità (mancanza di esposizione del dispositivo e della motivazione della sentenza impugnata).
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
richiamato per disporre l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in favore dello Stato.
Massime di principio
- La compilazione tempestiva nella dichiarazione del quadro RX4 manifesta la volontà del contribuente di ottenere il rimborso ed è ritenuta dalla giurisprudenza della Cassazione (richiamata nel decisum) idonea a far sorgere il diritto al rimborso; la presentazione del modello VR resta un adempimento formale collegato all'esigibilità ma non sempre condiziona la nascita del diritto.
- Sussiste divergenza pratica su quando far decorrere gli interessi: la giurisprudenza favorevole al contribuente fa decorrere gli interessi dalla data in cui il diritto è esercitato in dichiarazione (RX4), mentre talune decisioni di merito (come la CTR nel caso) ritengono che gli interessi decorrono dalla formale richiesta di rimborso (presentazione VR o istanza). È quindi rischio processuale: senza formale istanza l'Amministrazione può contestare la decorrenza degli interessi.
- Per tutelarsi il contribuente dovrebbe, oltre a compilare correttamente RX4, presentare tempestivamente il modello VR o altra formale istanza di rimborso e conservare idonea documentazione probatoria; in caso di controversia è opportuno chiedere in via giudiziale il riconoscimento degli interessi calcolati secondo il giudicato e la normativa fiscale applicabile (art. 38 bis DPR 633/1972).
- Dal punto di vista processuale, i motivi di impugnazione devono essere specifici e autosufficienti (art. 366 c.p.c. richiamato); contestare l'interpretazione del giudicato in sede di ottemperanza può essere limitato dalle norme procedurali (D.Lgs. 546/1992, art. 70), pertanto va curata la forma dell'impugnazione e l'esposizione del dispositivo e della motivazione impugnata.
- In caso di pagamento da parte dell'Amministrazione parziale o ritardato, il contribuente può promuovere giudizio di ottemperanza per ottenere la differenza degli interessi, ma dovrà essere in grado di dimostrare la data di decorrenza degli interessi e il corretto criterio di liquidazione (pena il rigetto per questioni interpretative sull'esigibilità del credito).
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