Cassazione Penale, Sentenza n. 4798/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato la sentenza di primo grado riconoscendo l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 c.p. e applicando la recidiva pluriqualificata; il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla recidiva perché sosteneva che taluni precedenti erano estinti per esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, e censura la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. per omessa esatta quantificazione degli oggetti contraffatti detenuti per la vendita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte, ritenendo che l'applicazione dell'aumento per recidiva sulla pena "attenuata" ex art. 648, comma 2 c.p. avesse determinato un'illegalità della pena per eccesso. Ne consegue l'obbligo per la Corte d'appello di emendare d'ufficio l'errore di calcolo sanzionatorio: la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, eliminando l'aumento operato per la recidiva e rideterminando la pena finale in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 267,00 di multa. Il ricorso è invece dichiarato inammissibile nella parte relativa alla richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., poiché la Corte territoriale ha correttamente richiamato la quantità di oggetti contraffatti rinvenuti.
Norme richiamate
art. 648 codice penale, comma 2 (cpv.)
La circostanza prevista dal comma secondo dell'art. 648 è considerata una specifica attenuante (c.d. attenuante speciale) che deve essere inclusa nel giudizio comparativo ex art. 69 c.p. e può influire in senso favorevole sulla determinazione della pena, potendo prevalere sulla recidiva in sede di bilanciamento.
art. 99 codice penale (recidiva)
La recidiva comporta un aumento della pena, ma tale aumento non può essere applicato in modo da produrre una pena illegale per eccesso quando sussista un'attenuante speciale che, nel bilanciamento ex art. 69, risulti prevalente.
art. 69 codice penale (giudizio comparativo tra circostanze)
Il giudice deve effettuare il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; l'orientamento della Corte costituzionale e della Cassazione impone che l'attenuante speciale ai sensi dell'art. 648 cpv. sia valutata nel confronto e possa prevalere sulla recidiva.
art. 62 n. 4 codice penale (attenuante per particolare tenuità del fatto)
L'attenuante per particolare tenuità può essere riconosciuta solo se sussistono elementi oggettivi e una precisa valutazione della quantità e del danno; nel caso di specie la Corte territoriale ha escluso l'attenuante ritenendo significativa la quantità di beni contraffatti rinvenuti.
Sentenza Corte costituzionale n. 105 del 14/04/2014
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che vietava la prevalenza dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 cpv. sulla recidiva, consentendo quindi che, nel bilanciamento, l'attenuante speciale possa essere ritenuta prevalente e influire sulla eliminazione dell'aumento di pena per recidiva.
Giurisprudenza della Cassazione (orientamenti richiamati)
Sez. 2, sent. n. 25121 del 13/05/2021; Sez. 2, n. 1845/2013; Sez. 1, n. 8405/2009; Sez. 1, n. 7892/2019
La Suprema Corte ha più volte affermato che l'aumento per recidiva non può essere applicato sulla pena già "attenuata" in modo da creare una pena illegale per eccesso e che il giudice d'appello ha il dovere di emendare d'ufficio una simile illegittimità in forza del principio di legalità della sanzione.
Massime di principio
- L'attenuante speciale prevista dall'art. 648, comma 2, c.p. va sempre inclusa nel giudizio comparativo ex art. 69 c.p. e può prevalere sulla recidiva, incidendo sulla determinazione della pena.
- Se l'applicazione della recidiva determina un aumento di pena non consentito dalla legge (pena "illegale" per eccesso), il giudice d'appello ha il dovere di correggere l'errore d'ufficio anche in assenza di un motivo specifico di gravame.
- La mera esistenza di precedenti non automaticamente legittima la recidiva: se tali precedenti risultano estinti (es. per esito positivo di misure alternative come l'affidamento in prova), la difesa deve sollevare e documentare la questione per ottenere l'esclusione della recidiva.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in reati legati a beni materiali (es. contraffazione) è necessaria una valutazione oggettiva e precisa della quantità e del danno: l'omessa o generica quantificazione rende probabile il rigetto della richiesta.
- Nel calcolo della pena finale il giudice deve rispettare la gerarchia e il bilanciamento delle circostanze; errori di computo o di bilanciamento che producono una pena illegale sono sanabili in sede di appello o di cassazione con annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
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