Cassazione Civile, Ordinanza n. 18317/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il cosiddetto "Pinto su Pinto". Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello di Perugia sostenendo che, nel calcolare la durata irragionevole del giudizio presupposto di equa riparazione, la Corte territoriale aveva erroneamente sommato al periodo di ragionevole durata di un anno anche un ulteriore intervallo di 6 mesi e 5 giorni, corrispondente al termine concesso alla pubblica amministrazione per pagare l'indennizzo. Secondo il ricorrente, tale lasso temporale non doveva essere incluso nel computo, sicché la durata irragionevole doveva essere quantificata in 8 anni e non in 7 anni. Il ricorso denunciava violazione degli artt. 2 e 2-bis della L. n. 89 del 2001, dell'art. 6, par. 1, CEDU, nonché degli artt. 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erroneo il criterio adottato dalla Corte d'appello di Perugia, che aveva incluso nel tempo ragionevole del giudizio di merito anche il termine di 6 mesi e 5 giorni concesso per il pagamento dell'equo indennizzo. La Cassazione ha chiarito che, nel grado di merito del procedimento di equa riparazione, il termine ragionevole è complessivamente di un anno e non può essere aumentato del tempo per l'adempimento dell'amministrazione. Il periodo intercorrente tra la definizione della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva non è computabile nella durata del processo, perché non è tempo del processo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 L. n. 89/2001
Norma posta a fondamento del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo.
art. 2-bis L. n. 89/2001
Richiamato come parametro per la liquidazione e il computo della durata irragionevole nel procedimento Pinto.
art. 6, par. 1 CEDU
Parametro convenzionale del diritto a un processo in termine ragionevole.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale della ragionevole durata del processo.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato in relazione al vincolo derivante dagli obblighi internazionali, inclusa la CEDU.
art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997
Nel caso di esecuzione forzata, impone un termine dilatorio decorrente dalla notifica del titolo esecutivo prima di poter dare impulso all'esecuzione.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione relativo alla fase di merito, la durata ragionevole complessiva è di un anno e non può essere incrementata dal termine concesso alla pubblica amministrazione per eseguire il pagamento dell'indennizzo.
- Ai fini del computo della durata del processo, il periodo successivo alla definitività della fase di cognizione e precedente l'inizio della fase esecutiva non si considera, perché non costituisce tempo del processo.
- La fase esecutiva del procedimento Pinto può essere realizzata sia mediante espropriazione forzata sia mediante giudizio di ottemperanza; solo nel primo caso opera il termine dilatorio previsto per l'impulso esecutivo.
- L'errore nel computo della durata ragionevole integra violazione dei parametri normativi e convenzionali sul processo di durata ragionevole e comporta la cassazione del decreto impugnato.
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