Sentenza n. 361/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo previa sospensione cautelare - della determinazione del responsabile dell’Area lavori pubblici e patrimonio del Comune di Barga n. 1280 del 7.10.2025, comunicata mezzo PEC in data 9.10.2025, con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore di Clad S.r.l. dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria per miglioramento strutturale e adeguamento e riqualificazione impiantistica e funzionale della ex scuola elementare di Fornaci di Barga; - di tutti i verbali di gara e relativi allegati, ivi inclusi quelli delle sedute nelle quali la commissione giudicatrice non ha disposto l’esclusione di Clad S.r.l. dalla procedura di gara e, nell’attribuire agli operatori economici i punteggi tabellari secondo le disposizioni della lex specialis, ha attribuito a Clad S.r.l. due punti per il sub-criterio D.1, nonché nella parte in cui viene proposta l’aggiudicazione dell’appalto a Clad S.r.l.; - della nota prot. n. 20616 del 7.11.2025, con la quale la stazione appaltante ha confermato il provvedimento di aggiudicazione a seguito dell’istanza di autotutela presentata in data 4.11.2025; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, ancorché non conosciuti e se lesivi, con particolare riguardo, ove necessario e per quanto di ragione: - del bando e del disciplinare di gara; - della decisione a contrarre del responsabile dell’Area lavori pubblici e patrimonio del Comune di Barga n. 737 del 4.06.2025; - della determinazione di approvazione della modalità di gara dell’Unione dei comuni della Media Valle del Serchio n. 364 del 6.06.2025; - della determinazione dell’Unione dei comuni della Media Valle del Serchio n. 367 del 11.06.2025, con cui è stata disposta la rettifica della disciplina di gara; - dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante sulla piattaforma informatica “START Toscana”; e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione, e per l’accertamento del diritto di Ediltec Ruotolo S.r.l. di conseguire l’aggiudicazione della commessa, subentrando, ove del caso, nell’esecuzione della stessa; in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla medesima ricorrente per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati; e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16.12.2025 - della determinazione del responsabile dell’Area lavori pubblici e patrimonio del Comune di Barga n. 1470 del 15.11.2025, con cui è stata confermata l’aggiudicazione dell’appalto integrato oggetto del presente gravame a Clad S.r.l.; - della comunicazione prot. n. 21104 del 14.11.2025, con cui il responsabile dell’Area lavori pubblici e patrimonio del Comune di Barga ha attivato un soccorso istruttorio sanante ex art. 101, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 nei confronti di Clad S.r.l.; - della comunicazione prot. n. 20374 del 4.11.2025 con cui il RUP ha richiesto a Clad S.r.l. di comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese atte a dimostrare l’accreditamento del geom. Taddei quale professionista accreditato ISO/IEC 17024; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi ancorché non conosciuti e se parimenti lesivi, con particolare riguardo, ove necessario e per quanto di ragione: al verbale con cui il RUP ha proceduto alla consegna dell’appalto integrato “limitatamente alla parte dei servizi di progettazione” con decorrenza 13.10.2025; al verbale del 15.11.2025, con il quale è stata disposta la consegna dei lavori in via d’urgenza ex art. 17, co. 8 e 9, del d.lgs. n. 36/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un appalto integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza e i lavori di manutenzione straordinaria di un edificio scolastico, nonché gli atti connessi e successivi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore dell'impresa controinteressata, deducendo quattro motivi. In primo luogo, ha contestato la mancata esclusione dell'aggiudicataria, priva di attestazione SOA per la categoria scorporabile OG11, sostenendo che la dichiarazione di subappaltare integralmente tali lavorazioni non qualificasse espressamente il subappalto come necessario o qualificante e non fosse quindi idonea a integrare il requisito di partecipazione. In secondo luogo, ha contestato l'attribuzione di due punti per il criterio tecnico D.1, relativo alla presenza nel gruppo di lavoro di un professionista accreditato ISO/IEC 17024, poiché l'aggiudicataria non aveva allegato la certificazione riferita al professionista indicato nell'offerta. In terzo luogo, ha censurato la verifica d'ufficio effettuata dalla stazione appaltante tramite la banca dati Accredia e riferita a un professionista diverso da quello originariamente indicato nell'offerta, nonché l'attivazione del soccorso istruttorio. In quarto luogo, ha dedotto la sussistenza di un grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, per avere l'aggiudicataria reso dichiarazioni false o fuorvianti sulla qualificazione SOA e sulla certificazione professionale. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato gli atti successivi di comprova, soccorso istruttorio e conferma dell'aggiudicazione, deducendo inoltre che la certificazione dell'ingegnere indicato dalla stazione appaltante come titolare del requisito non fosse idonea a soddisfare il criterio CAM 2.7.1. Ha altresì chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e, in subordine, il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e ha dichiarato in parte irricevibili e per il resto respinto i motivi aggiunti. Quanto al subappalto necessario, ha ritenuto sufficiente la dichiarazione dell'aggiudicataria di voler subappaltare integralmente le lavorazioni OG11, benché non fosse stata utilizzata la formula espressa 'subappalto necessario' o 'qualificante'. Il disciplinare non imponeva infatti in modo chiaro e inequivoco una forma speciale della dichiarazione; la clausola doveva essere interpretata secondo il favor partecipationis e il principio di tassatività delle cause di esclusione. La stazione appaltante non era quindi tenuta a escludere l'operatore e il successivo soccorso istruttorio sul punto era comunque superfluo. Quanto al criterio D.1, il Collegio ha ritenuto legittimo il soccorso istruttorio e la verifica tramite banche dati pubbliche, poiché l'offerta già indicava i componenti del gruppo di lavoro e le relative qualificazioni, compresa quella dell'ingegnere in possesso della certificazione EGE; l'acquisizione del certificato non ha modificato la composizione del gruppo né introdotto un elemento nuovo nell'offerta tecnica. Le informazioni rilevanti erano già contenute nella documentazione di gara o ricavabili dalle indicazioni ivi presenti. È stato respinto anche il motivo relativo al grave illecito professionale, non essendo emerse informazioni false o fuorvianti: la carenza della SOA OG11 era stata superata mediante la dichiarazione di subappalto integrale e la mancanza dell'allegazione documentale relativa alla certificazione professionale era stata sanata attraverso una verifica documentale senza integrazione sostanziale dell'offerta. Il motivo aggiunto sull'inidoneità della certificazione EGE dell'ingegnere è stato dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 120, comma 3, c.p.a., perché la ricorrente disponeva già, al momento del ricorso introduttivo, degli elementi necessari per formularlo: la nota comunale del 7 novembre 2025 indicava il professionista, il numero e la validità della certificazione e il riferimento alla norma ISO/IEC 17024, mentre la norma tecnica UNI CEI 11339:2009 risultava dalla definizione legislativa dell'EGE. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni e la non univocità degli orientamenti sul subappalto necessario.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023
La tassatività delle cause di esclusione
L'assenza di una chiara previsione normativa o della lex specialis non consente di desumere una causa di esclusione da un requisito formale non espressamente imposto.
art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023
integrare di ogni elemento mancante la documentazione [...] con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara
Il soccorso istruttorio è ammissibile per carenze della documentazione amministrativa, ma non può modificare o integrare sostanzialmente l'offerta tecnica o economica. È legittimo quando si limita ad acquisire o verificare elementi già desumibili dall'offerta e non altera la composizione del gruppo di lavoro o il contenuto dell'offerta.
art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023
Disciplina la comunicazione dell'aggiudicazione agli operatori economici.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
La configurabilità del grave illecito professionale richiede informazioni false o fuorvianti rilevanti ai fini delle decisioni di gara; non ricorre quando le dichiarazioni sono interpretabili coerentemente con la lex specialis e le carenze documentali sono sanabili senza alterazione dell'offerta.
art. 120, comma 3, c.p.a.
Nel rito appalti il termine per proporre motivi aggiunti decorre dalla piena conoscenza o conoscibilità degli elementi necessari a formulare la censura; il motivo è irricevibile se tali elementi erano già disponibili al ricorrente al momento del ricorso introduttivo.
art. 2, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 102/2014
persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato
La definizione legislativa dell'esperto in gestione dell'energia consente di conoscere la norma tecnica di riferimento della certificazione EGE.
art. 17, commi 8 e 9, d.lgs. n. 36/2023
Richiamato in relazione alla consegna dei lavori in via d'urgenza.
Massime di principio
- Quando la lex specialis non impone in modo chiaro e inequivoco una formula o una forma speciale per dichiarare il ricorso al subappalto necessario, è sufficiente l'espressa indicazione della volontà di subappaltare integralmente le lavorazioni per le quali il concorrente non possiede la qualificazione richiesta; non è necessaria la qualificazione formale del subappalto come 'necessario' o 'qualificante'.
- Le clausole di gara ambigue devono essere interpretate, ove possibile, nel senso più favorevole alla partecipazione e coerente con la tassatività delle cause di esclusione; l'esclusione non può fondarsi su un onere formale non chiaramente previsto dalla legge di gara.
- Il soccorso istruttorio non può integrare o modificare il contenuto dell'offerta tecnica o economica, ma è legittimo quando serve ad acquisire o verificare documentazione relativa a elementi già compiutamente indicati nell'offerta, senza modificare la composizione del gruppo di lavoro o introdurre un professionista nuovo.
- La mancata allegazione di un certificato non impone automaticamente l'esclusione quando il requisito e il soggetto cui si riferisce risultino già indicati nella documentazione di gara e la certificazione possa essere verificata o acquisita senza alterare l'offerta né compromettere la par condicio.
- Nel rito appalti, il motivo aggiunto è irricevibile se, al momento della proposizione del ricorso introduttivo, il ricorrente aveva già conoscenza o possibilità di conoscenza di tutti gli elementi necessari per formulare la censura, anche mediante informazioni contenute negli atti già disponibili o ricavabili da una definizione legislativa.
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