Ordinanza n. 722/2026 - Milano, Sezione 2
per l'accoglimento, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., dell'istanza di accesso agli atti formulata in data 27.11.2025 e, dunque, per l'ostensione dei documenti richiesti, poiché indispensabili ai fini del legittimo esercizio del diritto di difesa nel presente giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso ai verbali della Commissione giudicatrice relativi alla valutazione dell'offerta, nonché, nel giudizio principale, esclusione dalla procedura di gara
Esito
La controversia
Il RTI costituendo ha impugnato l'esclusione dalla procedura di gara e il diniego di accesso opposto dalla stazione appaltante con nota del 27 novembre 2025. In particolare, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., ha chiesto l'ostensione dei verbali della Commissione giudicatrice relativi alla valutazione della propria offerta, ritenuti indispensabili per il legittimo esercizio del diritto di difesa nel giudizio avente a oggetto gli atti di gara. Dopo la notifica del ricorso, l'amministrazione ha trasmesso integralmente la documentazione richiesta.
La decisione
Limitatamente alla domanda di accesso, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'amministrazione, sebbene successivamente alla notifica del ricorso, aveva trasmesso tutti i documenti richiesti e aveva così pienamente soddisfatto l'interesse sostanziale all'accesso. È stata disposta la prosecuzione del giudizio per l'esame nel merito delle domande di annullamento degli atti di gara, tra cui quella relativa all'esclusione. La liquidazione delle spese relative alla fase di accesso è stata riservata alla sentenza definitiva, per consentire una valutazione complessiva della soccombenza.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina la domanda di accesso ai documenti proposta nel corso del giudizio amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
La piena ostensione dei documenti richiesti nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di accesso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio promosso ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'amministrazione trasmette integralmente i documenti richiesti, la pretesa di accesso è pienamente soddisfatta e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente a tale domanda.
- La trasmissione dei documenti successiva alla notifica del ricorso non impedisce la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma può rilevare ai fini della futura regolamentazione delle spese.
- La cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso non incide sulle autonome domande di annullamento degli atti di gara, che devono essere trattate e decise nel prosieguo del giudizio.
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