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Sentenza

Sentenza del 10/04/2018 n. 1608 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

avvisi- accertamento IRPEF/IVA/IRAP - atti - contestazione - sanzioni - diniego definizione agevolata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la distinzione tra avviso di accertamento e atto di contestazione delle sanzioni. Gli avvisi di accertamento concernono la pretesa tributaria e le sanzioni collegate ai tributi, mentre gli atti di contestazione sanzioni sono previsti per violazioni sanzionabili non collegate a uno specifico tributo. Nel caso di avvisi emessi ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, la legittimità dell'iter procedimentale e il fondamento della pretesa dipendono dall'esito del giudizio sul diniego dell'istanza di definizione agevolata. Per gli atti di contestazione relativi a violazioni non collegate a tributi, spetta invece al contribuente provare l'illegittimità degli atti.

La decisione

La sentenza afferma che avviso di accertamento e atto di contestazione delle sanzioni sono atti distinti, con diversa funzione e diverso regime. Gli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972 restano collegati all'esito della controversia sul diniego della definizione agevolata. Quanto agli atti di contestazione per sanzioni non collegate ai tributi, il contribuente deve dimostrarne l'illegittimità. Sulla base del testo fornito non sono indicati né il dispositivo completo né l'esito nominativo del ricorso; pertanto non è possibile stabilire con certezza se abbia prevalso il ricorrente o l'Amministrazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 54, comma 5

    La norma disciplina l'accertamento IVA; quando gli avvisi sono emessi in tale ambito, la legittimità dell'iter e il fondamento della pretesa possono dipendere dall'esito della controversia sul diniego della definizione agevolata.

  • d.lgs. n. 472/1997, art. 2, comma 2

    La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina delle sanzioni amministrative tributarie e contribuisce a distinguere le sanzioni collegate ai tributi dagli atti sanzionatori autonomi.

  • d.lgs. n. 472/1997, art. 11, comma 2

    La disposizione è richiamata con riferimento alla contestazione delle violazioni e al relativo regime degli atti sanzionatori non necessariamente collegati a una pretesa tributaria.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento e l'atto di contestazione delle sanzioni non sono intercambiabili: occorre individuare se l'atto determina una maggiore imposta oppure contesta una violazione sanzionabile autonoma.
  • Le sanzioni collegate a una maggiore imposta seguono normalmente la sorte della pretesa tributaria; le sanzioni non collegate a tributi possono invece essere oggetto di un autonomo atto di contestazione.
  • Quando l'accertamento è collegato a un diniego di definizione agevolata, la validità e gli effetti della pretesa devono essere valutati anche alla luce dell'esito del giudizio sul diniego.
  • Nei giudizi relativi ad atti di contestazione per violazioni non collegate a tributi, il contribuente deve allegare e provare gli elementi dai quali deriva l'illegittimità dell'atto.
  • La qualificazione formale e sostanziale dell'atto è essenziale per individuare il procedimento applicabile, i termini di impugnazione e la ripartizione dell'onere della prova.

Testo integrale

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