Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/01/2020 n. 26 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Tributi (in generale) - Prescrizione e Decadenza - In genere - Prescrizione - Iscrizione a ruolo del tributo - Natura interruttiva - Esclusione - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente accolto l'appello: ha dichiarato prescritti i crediti relativi a due cartelle (quelle del 19/09/2002 e del 23/02/2008) e ha rigettato l'appello per la cartella del 17/02/2005, dichiarando dovuto l'importo relativo a quest'ultima. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda la prescrizione dei crediti tributari e se la formazione del ruolo interrompe il termine prescrizionale. Il giudice ha ricordato che l'iscrizione a ruolo è un atto interno dell'Amministrazione e non interrompe la prescrizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 c.c., che richiede un atto recettizio che costituisca in mora il debitore. Inoltre è stato chiarito che il termine decennale ex art. 2953 c.c. si applica soltanto se la pretesa si fonda su un accertamento divenuto definitivo (sentenza passata in giudicato); in assenza di accertamento giudiziale definitivo (per esempio cartella di pagamento non impugnata), opera il termine quinquennale. Applicando tali principi, il Tribunale ha ritenuto prescritte le cartelle notificate il 19/09/2002 (controllo automatizzato anno 1998) e quella notificata il 23/02/2008 (malgrado una comunicazione di irregolarità del 14/05/2007, la successiva intimazione del 26/02/2016 era oltre il quinquennio), mentre la cartella notificata il 17/02/2005 non è stata dichiarata prescritta perché collegata a ricorso poi definito con sentenza passata in giudicato, perciò soggetta al termine decennale e tempestivamente intimata.

Norme richiamate

  • art. 2943 cod. civ.

    L'ultimo comma richiede un atto recettizio che costituisca in mora il debitore per interrompere la prescrizione; l'iscrizione a ruolo è atto interno e dunque non interruttivo.

  • art. 2953 cod. civ.

    Il termine decennale di prescrizione per la riscossione si applica quando il credito si fonda su un accertamento divenuto definitivo (sentenza passata in giudicato).

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    "l'esito della liquidazione"; "spettante"

    La comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36-bis contiene l'esito della liquidazione e indica l'ammontare del credito; può avere efficacia interruttiva perché svolge funzione di costituzione in mora se recapitata al contribuente.

Massime di principio

  • L'iscrizione a ruolo, essendo atto interno dell'Amministrazione, di per sé non interrompe la prescrizione: per l'interruzione è necessario un atto recettizio che costituisca in mora il contribuente (es. notifica, comunicazione di irregolarità, intimazione).
  • Se la pretesa erariale si fonda su un accertamento giudiziale definitivo (sentenza passata in giudicato) si applica il termine prescrizionale decennale; se invece il credito deriva da cartella di pagamento non impugnata o non fondata su un accertamento giudiziale definitivo, opera il termine quinquennale.
  • La comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, se effettivamente notificata e contenente l'esito della liquidazione, può costituire atto interruttivo (ossia 'costituzione in mora') e fermare il decorso della prescrizione; tuttavia, anche con atti interruttivi bisogna verificare le date: se l'intimazione finale viene notificata oltre i termini prescrizionali applicabili, il credito può essere comunque estinto per prescrizione.
  • Altri atti esecutivi o di preavviso (es. provvedimento di preavviso di fermo amministrativo) possono interrompere la prescrizione ma non sono automaticamente efficaci a impedire la prescrizione se tra gli atti e l'intimazione finale intercorrono termini superiori ai termini prescrizionali applicabili.
  • Se il contribuente ha già avuto conoscenza del contenuto della cartella (per esempio per notifica originaria o comunicazioni collegate), la mancata allegazione della cartella all'atto impugnato potrebbe non essere decisiva: la conoscenza effettiva può rendere irrilevanti vizi formali purché non determinino pregiudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.