Sentenza del 08/01/2020 n. 26 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Tributi (in generale) - Prescrizione e Decadenza - In genere - Prescrizione - Iscrizione a ruolo del tributo - Natura interruttiva - Esclusione - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente accolto l'appello: ha dichiarato prescritti i crediti relativi a due cartelle (quelle del 19/09/2002 e del 23/02/2008) e ha rigettato l'appello per la cartella del 17/02/2005, dichiarando dovuto l'importo relativo a quest'ultima. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la prescrizione dei crediti tributari e se la formazione del ruolo interrompe il termine prescrizionale. Il giudice ha ricordato che l'iscrizione a ruolo è un atto interno dell'Amministrazione e non interrompe la prescrizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 c.c., che richiede un atto recettizio che costituisca in mora il debitore. Inoltre è stato chiarito che il termine decennale ex art. 2953 c.c. si applica soltanto se la pretesa si fonda su un accertamento divenuto definitivo (sentenza passata in giudicato); in assenza di accertamento giudiziale definitivo (per esempio cartella di pagamento non impugnata), opera il termine quinquennale. Applicando tali principi, il Tribunale ha ritenuto prescritte le cartelle notificate il 19/09/2002 (controllo automatizzato anno 1998) e quella notificata il 23/02/2008 (malgrado una comunicazione di irregolarità del 14/05/2007, la successiva intimazione del 26/02/2016 era oltre il quinquennio), mentre la cartella notificata il 17/02/2005 non è stata dichiarata prescritta perché collegata a ricorso poi definito con sentenza passata in giudicato, perciò soggetta al termine decennale e tempestivamente intimata.
Norme richiamate
art. 2943 cod. civ.
L'ultimo comma richiede un atto recettizio che costituisca in mora il debitore per interrompere la prescrizione; l'iscrizione a ruolo è atto interno e dunque non interruttivo.
art. 2953 cod. civ.
Il termine decennale di prescrizione per la riscossione si applica quando il credito si fonda su un accertamento divenuto definitivo (sentenza passata in giudicato).
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
"l'esito della liquidazione"; "spettante"
La comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36-bis contiene l'esito della liquidazione e indica l'ammontare del credito; può avere efficacia interruttiva perché svolge funzione di costituzione in mora se recapitata al contribuente.
Massime di principio
- L'iscrizione a ruolo, essendo atto interno dell'Amministrazione, di per sé non interrompe la prescrizione: per l'interruzione è necessario un atto recettizio che costituisca in mora il contribuente (es. notifica, comunicazione di irregolarità, intimazione).
- Se la pretesa erariale si fonda su un accertamento giudiziale definitivo (sentenza passata in giudicato) si applica il termine prescrizionale decennale; se invece il credito deriva da cartella di pagamento non impugnata o non fondata su un accertamento giudiziale definitivo, opera il termine quinquennale.
- La comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, se effettivamente notificata e contenente l'esito della liquidazione, può costituire atto interruttivo (ossia 'costituzione in mora') e fermare il decorso della prescrizione; tuttavia, anche con atti interruttivi bisogna verificare le date: se l'intimazione finale viene notificata oltre i termini prescrizionali applicabili, il credito può essere comunque estinto per prescrizione.
- Altri atti esecutivi o di preavviso (es. provvedimento di preavviso di fermo amministrativo) possono interrompere la prescrizione ma non sono automaticamente efficaci a impedire la prescrizione se tra gli atti e l'intimazione finale intercorrono termini superiori ai termini prescrizionali applicabili.
- Se il contribuente ha già avuto conoscenza del contenuto della cartella (per esempio per notifica originaria o comunicazioni collegate), la mancata allegazione della cartella all'atto impugnato potrebbe non essere decisiva: la conoscenza effettiva può rendere irrilevanti vizi formali purché non determinino pregiudizio.
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