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Ordinanza

Ordinanza n. 233/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. MIC|MIC_SABAP-FI|20/02/2026|0005050-P della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato – Ufficio Esportazione di Firenze, recante diniego del rilascio dell’attestato di libera circolazione e contestuale avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante ex artt. 10, comma 3, lett. a), 13, 14 e 68, comma 6, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al dipinto «Madonna col Bambino», tempera su tavola (cm 63 × 56), attribuito a Domenico Morone e Francesco Morone (Codice Prati-ca SUE 1076344); - di ogni altro atto a esso presupposto e conseguente, ivi inclusi: a) il verbale – scheda storico artistica della Commissione esaminatrice allegato al suddetto provvedimento; b) le controdeduzioni della Commissione esaminatrice del 13 gennaio 2026, prot. n. MIC|MIC_SABAP-FI_UO8|16/01/2026|0001226-P; c) il preavviso di diniego prot. n. MIC|MIC_SABAP-FI|24/10/2025|0030440-P del 24 ottobre 2025; d) la relazione storico-artistica allegata alla pratica SUE 1076344; e) la nota delle Gallerie dell’Accademia di Venezia allegata alla pratica SUE 1076344;

Giustizia amministrativa202600635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’attestato di libera circolazione di un dipinto, con contestuale avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni culturali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Soprintendenza che ha negato il rilascio dell’attestato di libera circolazione relativo al dipinto «Madonna col Bambino», attribuito a Domenico Morone e Francesco Morone, e ha contestualmente avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e conseguenti, tra cui il verbale e la scheda storico-artistica della Commissione esaminatrice, le controdeduzioni della Commissione, il preavviso di diniego, la relazione storico-artistica e una nota delle Gallerie dell’Accademia di Venezia. In sede cautelare il ricorrente ha dedotto il pericolo derivante dal divieto di esportazione dell’opera e dall’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo generica la deduzione del pericolo nel ritardo sia con riguardo al divieto di esportazione dell’opera sia con riguardo all’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale. Il Collegio ha escluso che tali profili determinino in re ipsa un pregiudizio grave e irreparabile. La decisione è limitata alla fase cautelare e lascia impregiudicato il merito della controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali.

  • art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. 42/2004

    Richiamato quale base normativa del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale particolarmente importante.

  • art. 13 d.lgs. 42/2004

    Richiamato in relazione alla dichiarazione dell’interesse culturale.

  • art. 14 d.lgs. 42/2004

    Richiamato in relazione al procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale.

  • art. 68, comma 6, d.lgs. 42/2004

    Richiamato quale riferimento normativo per il diniego dell’attestato di libera circolazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pericolo nel ritardo deve essere dedotto in modo specifico e concreto, indicando il pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione dell’atto impugnato.
  • Il divieto di esportazione di un’opera d’arte non determina automaticamente, in re ipsa, un pregiudizio cautelarmente rilevante connotato da gravità e irreparabilità; tale pregiudizio deve essere allegato e dimostrato in relazione alle circostanze concrete.
  • Anche l’avvio del procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale non comporta di per sé la sussistenza del periculum in mora, occorrendo una specifica dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli irreparabili.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione e prelazione dei beni culturaliTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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