Ordinanza n. 1470/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della nota prot. n. 943 del 9 dicembre 2025 emessa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio III - Ambito Territoriale di Bergamo con la quale l'Ufficio Scolastico ha disposto l'esclusione dalle graduatorie Provinciali per le supplenze GPS della provincia di Bergamo e dalle relative graduatoria d'Istituto valide per l'anno scolastico 2025-2026 del docente Alessandro Titone con conseguente avviso al Dirigente scolastico per l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell'incarico di servizio; - per quanto di ragione della nota prot. n. 44883 del 8 novembre 2024 emessa dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con la quale è stata rigettata l'istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - per quanto di ragione del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, frequentato presso l'Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compresi i pareri endoprocedimentali anche non conosciuto, il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed eventuali comunicazioni scuola- Ministero aventi ad oggetto la revoca del contratto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto della provincia di Bergamo, con conseguente avvio del procedimento di revoca dell'incarico di insegnamento
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalle graduatorie Provinciali per le supplenze e dalle graduatorie d'istituto per l'anno scolastico 2025-2026, nonché, per quanto di ragione, il diniego del riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna e il parere negativo relativo al corso frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati. Ha dedotto l'illegittimità degli atti connessi, compreso il preavviso di rigetto e le comunicazioni concernenti la revoca del contratto. Nella fase cautelare ha sostenuto, in particolare, che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione prodotta, la formazione complessivamente acquisita e l'esperienza professionale maturata nel settore. Il ricorrente ha inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dalla possibile perdita dell'incarico di insegnamento sul sostegno, conferito fino al 30 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, confermando il precedente decreto cautelare di accoglimento e sospendendo gli effetti del provvedimento di esclusione fino alla scadenza del contratto di insegnamento. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto, a un primo esame sommario, che l'Amministrazione non sembrasse aver adeguatamente valutato la documentazione e l'esperienza professionale dell'interessato. Ha inoltre rilevato che le differenze tra la formazione conseguita all'estero e quella prevista dall'ordinamento italiano potrebbero essere superate mediante adeguate misure compensative. Quanto al periculum in mora, ha valorizzato il pregiudizio alla posizione lavorativa derivante dall'esclusione dalle graduatorie e dal rischio di revoca dell'incarico di sostegno in essere fino al 30 giugno 2026. Il merito è stato rinviato alla pubblica udienza del 18 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007
La disposizione è richiamata in relazione all'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato in relazione al preavviso di rigetto impugnato, senza una specifica valutazione nella fase cautelare.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- In sede cautelare, il difetto di adeguata valutazione della documentazione prodotta dall'interessato, della formazione complessivamente acquisita e dell'esperienza professionale maturata può integrare un fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione dell'esclusione da graduatorie per incarichi di insegnamento.
- Le differenze tra la formazione professionale conseguita in uno Stato estero e quella richiesta dall'ordinamento italiano non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere superate, ove adeguato, mediante l'imposizione di misure compensative.
- Il pregiudizio alla posizione lavorativa derivante dall'esclusione da graduatorie e dal rischio di revoca di un incarico di insegnamento in corso integra un periculum in mora valutabile ai fini della tutela cautelare.
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