Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27756/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per estorsione (art. 629 c.p.). Deduce due motivi principali: (1) violazione di norme processuali per presunta errata applicazione delle regole sull'eccezione di incompetenza territoriale quando il giudizio abbreviato è stato instaurato in udienza preliminare: sostiene che la Corte territoriale ha errato nel ritenere necessaria la riproposizione immediata dell'eccezione dopo l'ammissione al rito abbreviato e solleva contestualmente questione di legittimità costituzionale di artt. 421 e 438, comma 6-bis c.p.p. (nonché riferimenti agli artt. 3, 24 e 25 Cost.). (2) vizio di motivazione e errata qualificazione giuridica dei fatti: sostiene che i fatti siano configurabili come violenza privata (art. 610 c.p.) e non come estorsione (art. 629 c.p.), per mancata sussistenza dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno, atteso che la persona offesa era a sua volta coinvolta in attività illecite (cessione di stupefacenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il rilievo processuale: la giurisprudenza di legittimità consente l'eccezione di incompetenza "in limine" al rito abbreviato solo se già proposta e rigettata in udienza preliminare e quindi tempestivamente riproposta subito dopo l'ammissione al rito; nel caso di specie l'eccezione, pur sollevata in udienza preliminare, non è stata reiterata dopo l'ammissione al rito abbreviato e risulta pertanto tardiva. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la ricostruzione difensiva: sussistono gli elementi dell'estorsione (pretesa di corrispettivo equivalente al valore della partita di stupefacente, ingiustizia del profitto e danno alla vittima), e l'illiceità della condotta della vittima non esclude il carattere ingiusto della pretesa. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come parametro di censura per vizio di motivazione e violazione di norme processuali; Corte la usa per inquadrare i motivi di ricorso ma non altera la sua applicabilità sostanziale.

  • art. 21 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel rapporto con le regole sul giudizio abbreviato e la fase dell'udienza preliminare; la Corte non individua violazione di principi derivanti da tale norma nella fattispecie.

  • art. 421 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione sulle decisioni in udienza preliminare; la Corte ritiene che la disciplina non leda i diritti di difesa e che la riproposizione tempestiva dell'eccezione sia la regola procedurale corretta.

  • art. 438 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta il comma 6-bis come compatibile con il principio del giudice naturale e con il diritto di difesa: se l'eccezione di incompetenza non è stata decisa in udienza preliminare, l'imputato deve riproporla subito dopo l'ammissione al rito abbreviato, altrimenti si presume rinuncia.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 (Riforma Orlando)

    La novella normativa non modifica la necessità di reiterare l'eccezione nel rito abbreviato instaurato in udienza preliminare; la Corte ritiene la sua lettura compatibile con la giurisprudenza di legittimità e con i principi costituzionali.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sostanziale contestata (estorsione). La Corte conferma che i fatti concretamente ricostruiti soddisfano gli elementi del reato: pretesa di profitto ingiusto attraverso minaccia/coercizione e danno alla vittima.

  • art. 610 cod. pen.

    Norma della violenza privata, evocata dal ricorrente come fattispecie alternativa; la Corte esclude tale qualificazione perché i fatti evidenziano l'intento di conseguire un profitto ingiusto e la pluralità di offese tipica dell'estorsione.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato in riferimento al principio del "giudice naturale precostituito per legge"; la Corte ritiene la sua lettura coerente con l'obbligo di decisione sulla competenza e con la disciplina che impone la riproposizione tempestiva dell'eccezione.

  • artt. 3, 24 Cost.

    Richiamati nella questione di legittimità costituzionale (parità, diritto di difesa e tutela giurisdizionale): la Corte ritiene infondati i rilievi del ricorrente e compatibile la disciplina processuale con tali principi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la statuizione sulle spese e sulle ammende: alla dichiarazione di inammissibilità segue condanna alle spese e, se del caso, ammenda equitativamente fissata.

Massime di principio

  • Se il rito abbreviato viene deciso in corso di udienza preliminare e il difensore aveva già sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale in udienza preliminare, occorre riproporla immediatamente dopo l'ammissione al rito abbreviato: la mancata reiterazione comporta la tardività e l'inammissibilità della successiva deduzione.
  • La mancata decisione del giudice sull'eccezione in udienza preliminare non esenta dall'obbligo di rinnoverla al momento dell'ammissione al rito alternativo; la riproposizione tempestiva è condizione per poter far valere la questione nei gradi successivi.
  • Una pretesa di ottenere denaro o corrispettivi collegata a una minaccia o costrizione può integrare il reato di estorsione anche se l'oggetto della pretesa è connesso a un'attività illecita della vittima: l'illiceità dell'attività della vittima non esclude automaticamente l'ingiustizia del profitto richiesto dall'autore.
  • I rilievi di legittimità costituzionale relativi alla disciplina del rito abbreviato e della competenza territoriale sono difficilmente accoglibili se non si dimostra concreta compressione del diritto di difesa o della garanzia del giudice naturale; la giurisprudenza di legittimità predilige una lettura che richiede la tempestiva riproposizione dell'eccezione.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare oltre al rigetto anche condanne alle spese e ammende (Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella scelta di proporre il ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.