Cassazione Civile, Ordinanza n. 33260/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato istanza di rimborso per l'IRPEG versata nell'anno d'imposta 2006, assumendo di non aver potuto dedurre dall'imponibile l'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente; inizialmente chiedeva il rimborso integrale, e in subordine la deduzione forfettaria del 10% prevista dallo ius superveniens di cui all'art. 6 del d.l. n. 185/2008. In successive difese invocava anche l'art. 2 del d.l. n. 201/2011, sostenendo che tale disciplina avesse effetto retroattivo e consentisse, per il 2006, la deduzione dell'IRAP riferibile al costo del personale dipendente, con esclusione della quota sugli interessi passivi, per un importo inferiore a quello originariamente richiesto. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Amministrazione ha dedotto violazione dell'art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 201/2011, dell'art. 6 d.l. n. 185/2008 e dell'art. 12 delle preleggi, sostenendo che la deducibilità integrale introdotta nel 2011 non si estende ai versamenti effettuati prima del 28 dicembre 2007 e che, al più, poteva operare la disciplina forfettaria del 2008 nei limiti dei termini decadenziali e delle domande tempestivamente presentate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che la disciplina introdotta dall'art. 2 del d.l. n. 201/2011 si applica solo ai periodi d'imposta per i quali, alla data della sua entrata in vigore, fosse ancora pendente il termine di quarantotto mesi per il rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973; per i periodi per i quali era già stata presentata tempestiva istanza di rimborso restava invece applicabile la disciplina forfettaria dell'art. 6 del d.l. n. 185/2008. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche perché verifichi in concreto la spettanza e l'eventuale quantificazione della deduzione parziale dell'IRAP dall'imponibile IRPEG per l'annualità controversa.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-quater, D.L. n. 201/2011
convertito dalla L. 214/11
la deducibilità integrale dell'IRAP dalle imposte sui redditi opera solo per i periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, non sia ancora decorso il termine decadenziale di 48 mesi per chiedere il rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973
art. 6 D.L. n. 185/2008
convertito nella legge 2/09
per i periodi d'imposta coperti da tempestiva istanza di rimborso resta applicabile la deduzione forfettaria fino al 10% dell'IRAP riferita a interessi passivi e spese per il personale
art. 12 delle preleggi
invocato dal ricorrente in relazione all'interpretazione della successione delle norme nel tempo
art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
termine di quarantotto mesi
il termine per richiedere il rimborso opera a pena di decadenza e delimita l'ambito applicativo della disciplina sopravvenuta
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 380.1 bis c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria della controricorrente
Massime di principio
- In materia di rimborso dell'IRPE/IRES per la mancata deduzione dell'IRAP, la disciplina sopravvenuta che introduce la deducibilità integrale si applica solo ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, il termine decadenziale per il rimborso non sia ancora spirato.
- Quando il contribuente abbia già presentato tempestivamente istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, la normativa successiva non consente automaticamente il rimborso integrale se il periodo d'imposta non rientra nell'ambito temporale della nuova disciplina; può invece restare ferma la precedente deduzione forfettaria nei limiti previsti dalla legge speciale.
- L'istanza telematica introdotta dalla disciplina del 2008 ha funzione meramente comunicativa e di quantificazione del credito, e non costituisce condizione sostanziale per il diritto al rimborso quando la domanda sia stata già proposta tempestivamente con le forme ordinarie.
- In tema di agevolazioni fiscali, il legislatore gode di ampia discrezionalità nella delimitazione temporale dei benefici; la scelta è censurabile solo se manifestamente arbitraria o irrazionale.
- In sede di legittimità, è censurabile la decisione di merito che applichi la normativa sopravvenuta senza verificare il corretto regime transitorio e senza accertare in concreto se spetti almeno la deduzione parziale prevista dalla disciplina precedente.
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