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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02262/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ex commissario straordinario di un consorzio industriale per il pagamento di compensi asseritamente maturati per l2019attivite0 svolta tra il 10 agosto 2001 e il 18 settembre 2007. Il consorzio ha proposto opposizione sostenendo che il nominato, pur essendo dirigente regionale, era stato designato commissario straordinario senza previsione di compenso nel provvedimento di nomina e nella legge regionale di commissariamento, con conseguente debenza del solo rimborso spese e non di un ulteriore emolumento. In cassazione il consorzio ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell2019art. 97 Cost., dell2019art. 20 l. n. 241/1990, della legge regionale n. 19/2001 e del decreto di nomina, lamentando anche omesso esame di un fatto decisivo. Ha sostenuto che l2019assenza di una previsione espressa di compenso escludesse il diritto al pagamento, che l2019interessato si fosse illegittimamente autoliquidato il compenso, e che non vi fosse stata alcuna valida approvazione da parte della Regione o degli organi consortili della relativa spesa, non potendo assumere rilievo il richiamo del credito nella documentazione del piano di risanamento o in altre voci contabili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realte0 a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell2019interpretazione dei provvedimenti amministrativi compiuta dai giudici di merito. Inoltre, poiche9 la decisione di primo grado e quella di appello erano conformi, risultava precluso anche il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ai sensi dell2019art. 348-ter, u.c., c.p.c., ratione temporis applicabile. Il consorzio e8 stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimite0 e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la pubblica amministrazione non potrebbe nominare un incaricato senza predeterminare il compenso; la Corte, perf2, osserva che la questione concreta dipendeva dall2019interpretazione del provvedimento di nomina e non da un divieto assoluto ricavato dalla norma costituzionale.

  • art. 20 l. n. 241/1990

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma senza un autonomo rilievo decisivo nella motivazione finale, perche9 la Corte ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una rivalutazione di merito.

  • L.R. n. 19/2001

    Indicata come legge regionale che disponeva il commissariamento dei consorzi ASI pugliesi; la Corte non ne fa derivare la pretesa nullite0 del compenso, limitandosi a rilevare che le contestazioni investivano l2019interpretazione degli atti e dei fatti di causa.

  • decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 454 del 10 agosto 2001

    Considerato dalla Corte nel senso che il provvedimento di nomina non escludeva i compensi, ma prevedeva che gli aboneribb derivanti dall2019incarico fossero a carico del Consorzio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte osserva che la dedotta violazione di legge era solo apparente, poiche9 il motivo mirava in sostanza a contestare l2019accertamento di fatto e l2019interpretazione dei documenti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Ritenuto inammissibile perche9, nel caso di doppia conforme, non puf2 essere prospettato per censurare una nuova valutazione del fatto; inoltre il motivo era rivolto a contestare apprezzamenti di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che richiede l2019indicazione o la trascrizione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione all2019onere di deposito dei documenti rilevanti, da soddisfare mediante specifica indicazione e collocazione processuale.

  • art. 348-ter, u.c., c.p.c.

    Applicato perche9 sentenza di primo grado e d2019appello erano conformi; cif2 escludeva la proponibilite0 del motivo di cui all2019art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 645 c.p.c.

    Norma richiamata per l2019opposizione a decreto ingiuntivo, che era stata proposta dal consorzio contro il credito azionato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell2019art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico e riconducibile in modo chiaro a uno dei vizi tassativi dell2019art. 360 c.p.c.; una censura cumulativa e indistinta e8 inammissibile se non consente di individuare con precisione il vizio denunciato.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: gli atti e documenti posti a fondamento della censura devono essere indicati con precisione e, se necessario, trascritti nelle parti essenziali o comunque localizzati nel fascicolo.
  • Non e8 consentito in sede di legittimite0 chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o proporre una ricostruzione fattuale alternativa a quella accolta dai giudici di merito.
  • Quando vi sia doppia conforme tra primo e secondo grado, il motivo di cui all2019art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e8 precluso nei limiti previsti dall2019art. 348-ter, u.c., c.p.c.
  • In presenza di un provvedimento amministrativo di nomina, la questione del diritto al compenso puf2 dipendere dall2019interpretazione del contenuto dell2019atto; se la censura mira solo a sovrapporre una lettura diversa del documento, essa resta insindacabile in cassazione.
  • L2019autoliquidazione del compenso e la sua eventuale approvazione o mancata contestazione da parte degli organi competenti costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non possono essere rimessi in discussione mediante ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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