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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21140/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione che aveva assolto l'imputato per il reato di evasione (art. 385 c.p.) per applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il Procuratore generale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis, sostenendo che i plurimi precedenti penali dell'imputato, tra cui diverse condanne per furto e una per evasione, denotano recidiva reiterata specifica infraquinquennale e un elevato grado di pericolosità incompatibile con la causa di non punibilità

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha ritenuto corretta la decisione di merito. Ha confermato che l'art. 131-bis è applicabile all'evasione se, dopo valutazione congiunta di condotta, colpevolezza e danno/pericolo, emerge un'offensività minima. Il Tribunale aveva escluso l'abitualità della condotta rilevando che, dal casellario, l'imputato aveva un solo precedente relativo a reato della stessa indole (evasione) mentre le altre condanne (furto) sono di natura eterogenea; la Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia erroneamente sovrapposto recidiva e abitualità e che non ricorressero motivi ostativi all'applicazione della particolare tenuità

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; applicabile anche al reato di evasione se dalla valutazione congiunta di condotta, grado di colpevolezza e danno/pericolo risulta offensività minima; esclusa se sussiste abitualità secondo i criteri normativi e giurisprudenziali

  • art. 385 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di evasione, oggetto del procedimento; la fattispecie è compatibile con l'esame di applicabilità dell'art. 131-bis

  • art. 133 cod. pen.

    Individua i parametri (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) da considerare nella valutazione della tenuità ex art. 131-bis

  • art. 593-bis cod. proc. pen.

    Disciplina le condizioni per l'impugnazione da parte del Procuratore generale; la legittimazione del Procuratore generale a ricorrere è riconosciuta quando la sentenza è oggettivamente inappellabile dall'Ufficio del pubblico ministero

  • artt. 606 e 608 cod. proc. pen.

    Norme che regolano il ricorso ordinario per cassazione; applicabili nel caso di ricorso del Procuratore generale contro sentenze di primo grado inappellabili dall'Ufficio del pubblico ministero

  • art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Regole sull'intesa e coordinamento tra procura della Repubblica e Procuratore generale; la proposizione dell'impugnazione da parte del Procuratore generale implica l'assunzione, a livello ordinamentale, di aver effettuato le verifiche/coordination richieste

  • Sezioni Unite, sent. n. 21716 del 23/02/2023 e Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022

    Giurisprudenza richiamata per chiarire i limiti della legittimazione del Procuratore generale e per distinguere i concetti di recidiva e abitualità: l'abitualità si concretizza con reati della stessa indole (almeno due), dichiarazione di delinquente abituale/professionale o condotte plurime/seriali; la pluralità di reati si valuta anche in assenza di condanne irrevocabili

Massime di principio

  • L'art. 131-bis può trovare applicazione anche per il reato di evasione quando, valutati congiuntamente modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o pericolo, risulti un'offensività minima.
  • La mera esistenza di precedenti penali non esclude automaticamente la particolare tenuità: per escludere l'applicazione dell'art. 131-bis è necessario che sussista l'abitualità, valutata secondo i criteri normativi e giurisprudenziali (reati della stessa indole, dichiarazione di delinquente abituale, o comportamenti seriali).
  • La recidiva e l'abitualità sono istituti distinti: la recidiva riguarda l'aggravamento per aver commesso un nuovo reato dopo condanna; l'abitualità, ai fini di art. 131-bis, richiede pluralità di reati della stessa indole o caratteristiche seriali che denotino tendenza criminosa.
  • Precedenti di natura diversa (es. furto vs evasione) difficilmente configurano 'reati della stessa indole' e dunque non necessariamente impediscono l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità.
  • Nel giudizio sulla tenuità il giudice deve motivare valutando complessivamente tutte le circostanze e non limitarsi a un mero conteggio di precedenti; anche reati in precedenza dichiarati non punibili ex art. 131-bis possono essere rilevanti ai fini dell'abitualità.
  • Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione contro sentenze inappellabili dall'Ufficio del pubblico ministero, ma la proposizione del ricorso vale come assunzione di responsabilità circa il coordinamento con il procuratore della Repubblica (art. 166-bis disp. att.).

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