Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 241/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza P-NA/L/Q/2023/209753 al lavoro subordinato stagionale, emesso dalla Prefettura di Napoli il 03.11.2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202507392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale relativo all'assunzione presso un'impresa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Napoli del 3 novembre 2025 con cui era stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato stagionale. Il preavviso di revoca aveva prospettato l'inidoneità dell'impresa ad assumere il lavoratore in ragione di pregresse assunzioni relative ad altri lavoratori stranieri; il provvedimento finale, invece, aveva fondato la revoca sull'esistenza di irregolarità contributive e fiscali dell'impresa, affermando inoltre che tali circostanze erano state comunicate ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e che non erano seguite memorie difensive. Il ricorrente ha dedotto l'eccesso di potere per violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e per difetto di istruttoria, rappresentando di avere trasmesso all'amministrazione la documentazione richiesta. La documentazione prodotta dimostrava tale trasmissione, ma il provvedimento di revoca non ne dava evidenza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti, allo stato della cognizione cautelare, il fumus boni iuris delle censure relative alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e al difetto di istruttoria. In particolare, ha rilevato una non corrispondenza tra il contenuto del preavviso di revoca, basato sull'inidoneità dell'impresa per pregresse assunzioni di altri lavoratori stranieri, e la motivazione del provvedimento finale, fondata invece su irregolarità contributive e fiscali. Ha inoltre considerato rilevante che il ricorrente avesse trasmesso la documentazione richiesta, senza che il provvedimento finale desse conto di tale circostanza. La domanda cautelare è stata accolta e la revoca è stata sospesa. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve porre l'interessato in condizione di conoscere le ragioni ostative e l'amministrazione deve considerare la documentazione e le osservazioni trasmesse; la mancata corrispondenza tra preavviso e provvedimento finale e l'omessa evidenza della documentazione prodotta possono integrare una violazione delle garanzie partecipative e un difetto di istruttoria.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale, accolta dal TAR con sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento finale si fonda su ragioni ostative diverse da quelle indicate nel preavviso di rigetto, può configurarsi una violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, poiché il destinatario non è stato posto in condizione di interloquire sulle ragioni effettivamente poste a base della decisione.
  • L'amministrazione deve esaminare e rendere evidenti nel provvedimento conclusivo le osservazioni e la documentazione trasmesse dall'interessato in risposta al preavviso di rigetto; l'omessa considerazione di tali elementi può integrare un difetto di istruttoria.
  • La non corrispondenza tra le ragioni indicate nel preavviso di revoca e quelle poste a fondamento della revoca finale costituisce, in sede cautelare, un indice rilevante del fumus boni iuris della violazione delle garanzie partecipative.
  • La documentata trasmissione della documentazione richiesta dall'amministrazione impone una verifica effettiva del suo contenuto e della sua rilevanza prima dell'adozione del provvedimento finale; l'assenza di qualsiasi evidenza di tale verifica può giustificare la sospensione cautelare dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaEccesso di potereTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.