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Ordinanza

Ordinanza n. 266/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale di conclusione del procedimento unico per l’approvazione della Variante Nord, in variante agli strumenti urbanistici, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, nonché atti e pareri presupposti e delibera consiliare di ratifica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti del procedimento unico relativo alla realizzazione della Variante Nord nel Comune di Montecchio Emilia, contestando la determinazione dirigenziale n. 194 del 18 maggio 2026, i verbali e i pareri resi nella conferenza di servizi, la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, il decreto provinciale recante parere motivato positivo e la deliberazione consiliare di ratifica. Hanno chiesto l’annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso, ritenendo che le questioni dedotte necessitino di approfondimento nella sede di merito. Ha considerato che l’Amministrazione si è impegnata a non dare seguito alle determinazioni impugnate fino alla definizione del giudizio e che le esigenze dei ricorrenti possono essere adeguatamente tutelate mediante l’immediata fissazione dell’udienza pubblica. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato l’udienza di merito al 14 gennaio 2027, senza accordare una distinta misura cautelare sospensiva. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Considerato che le questioni dedotte in giudizio necessitano di approfondimento nella più opportuna sede di merito, che l’Amministrazione si è impegnata a non dare seguito alle determinazioni impugnate sino alla definizione del giudizio, e che le esigenze del ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la immediata fissazione dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, C.p.a.;

    Quando le questioni richiedono approfondimento nel merito e l’Amministrazione si impegna a non eseguire gli atti impugnati sino alla definizione del giudizio, le esigenze cautelari possono essere tutelate con la fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la tutela cautelare può essere assicurata mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito quando le questioni richiedono approfondimento e l’Amministrazione si impegna a non dare esecuzione agli atti impugnati fino alla definizione del giudizio.
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