Cassazione Penale, Sentenza n. 2569/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per truffa sostenendo che il reato fosse estinto per remissione di querela, rituale e validamente accettata dall'imputato, intervenuta dopo la sentenza di appello e prima della scadenza del termine per proporre il ricorso per cassazione; quindi chiedeva l'annullamento della sentenza per estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo, ritenendo che il reato fosse procedibile a querela di parte e che, benché pendente il ricorso per cassazione (quindi la sentenza di condanna non ancora definitiva), la persona offesa avesse rimesso la querela e l'atto di remissione, con accettazione dell'imputato, fosse stato ricevuto dall'organo di polizia giudiziaria (verbale del 14/04/2022). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato in conseguenza della remissione della querela. Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato, non essendo diversamente concordato nell'atto di remissione (richiamato l'art. 340, comma 4, c.p.p.).
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 340, comma 4
La norma è stata applicata per disporre che le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo diversa pattuizione nell'atto di remissione; il giudice ne ricava che l'estinzione del reato per remissione comporta l'annullamento della sentenza e non modifica la regola sulle spese stabilita dall'art. 340, comma 4, c.p.p.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela valida e accettata dall'imputato estingue il reato anche se intervenuta dopo la sentenza di merito purché la sentenza non sia divenuta definitiva (cioè mentre è ancora pendente un rimedio impugnatorio).
- Perché la remissione produca effetto estintivo è importante che sia rituale, che l'accettazione dell'imputato sia presente e che l'atto sia ricevuto dall'ufficio competente (polizia giudiziaria o cancelleria) prima della definitività della sentenza.
- L'estinzione del reato per remissione determina l'annullamento della sentenza penale impugnata senza rinvio in Cassazione quando manca la definitiva esecutività della condanna.
- Sulle spese processuali si applica l'art. 340, comma 4, c.p.p.: salvo diverso accordo nell'atto di remissione, le spese restano a carico del querelato; è quindi utile prevedere esplicitamente la ripartizione delle spese nell'atto di remissione se le parti vogliono diversa soluzione.
- In casi analoghi valutare tempestivamente la possibilità di ottenere o presentare la remissione della querela prima della definitività della sentenza; verificare inoltre eventuali limitazioni all'efficacia estintiva per reati che comportano interessi pubblici insuscettibili di remissione.
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