Sentenza n. 966/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - della Determinazione n. 305 del 31/12/2025, con cui il Comune di Enna, nell’ambito della procedura di Democrazia Partecipata per l’anno 2025, ha assunto l'impegno di spesa per la realizzazione della proposta "Luminaria", formulata da “Bottega Culturale Isole dell'entroterra Siciliano Società Cooperativa”; - del verbale delle operazioni di spoglio schede del 28/01/2026, pubblicato il 03/02/2026, con cui il Comune di Enna ha provveduto a cristallizzare i risultati della procedura di Democrazia Partecipata anno 2025, proclamando “Luminaria” quale proposta vincitrice della medesima; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il verbale delle operazioni di spoglio schede del 31/12/2025, pubblicato in pari data; - nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell'avviso pubblico relativo alla Democrazia Partecipata anno 2025, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza dell’illegittima esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbali delle operazioni di spoglio e riconteggio delle preferenze nella procedura di democrazia partecipata 2025, nonché determinazione comunale di impegno della spesa in favore della proposta risultata vincitrice
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ricorrente ha partecipato alla procedura di democrazia partecipata indetta dal Comune di Enna per individuare il progetto cui destinare 18.000 euro di risorse comunali. La propria proposta, denominata “Enna torna al Cinema”, è risultata seconda dopo il riconteggio, mentre la proposta “Luminaria” della controinteressata è stata confermata vincitrice con 695 voti, contro i 595 della ricorrente. Il ricorso deduceva: 1) violazione dell’art. 6 della legge regionale siciliana n. 5/2014, della lex specialis, dei principi di trasparenza, imparzialità e partecipazione, nonché eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e carenza di pubblicità, per la mancata partecipazione alle operazioni di spoglio e per l’insufficiente analiticità dei verbali; 2) violazione delle modalità di voto stabilite dall’avviso e dal regolamento comunale, dell’autovincolo, della par condicio e dei principi di trasparenza, per avere l’amministrazione conteggiato schede cartacee consegnate all’ufficio protocollo, modalità ritenuta non prevista, e per il rischio di duplicazione tra voti inviati via mail e voti cartacei; 3) ulteriore violazione dei principi di pubblicità e partecipazione per l’esclusione dei soggetti interessati dalle operazioni di conteggio; 4) illegittimità derivata della determinazione di impegno di spesa, adottata dopo il primo spoglio e prima del riconteggio; 5) domanda subordinata di risarcimento del danno da perdita di chance e delle spese sostenute. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo la natura endoprocedimentale e non lesiva degli atti, nonché la sopravvenuta carenza di interesse per l’avvio di una successiva indagine di mercato, chiedendo comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari del Comune, ritenute in parte condivisibili, perché le censure erano comunque infondate nel merito. Il nucleo della decisione è l’assenza di prova che le irregolarità dedotte abbiano alterato il risultato della consultazione. La ricorrente, dopo avere avuto accesso alla documentazione, avrebbe dovuto dimostrare l’effettiva duplicazione dei voti o comunque che l’esclusione delle schede acquisite con modalità asseritamente non ammesse avrebbe portato la propria proposta al primo posto. Tale prova non è stata fornita. Il Comune aveva dichiarato di avere conteggiato, per la controinteressata, soltanto le schede cartacee tempestivamente consegnate il 29 dicembre 2025, escludendo quelle già pervenute via mail, salvo cinque schede confluite nello spam, irrilevanti rispetto allo scarto di circa cento voti. La ricorrente non ha contestato concretamente tale ricostruzione. Inoltre, il verbale attestava l’impiego di un software per verificare l’unicità delle preferenze mediante confronto dei dati anagrafici; il dato numerico delle 691 schede cartacee consegnate, a fronte dei 695 voti attribuiti alla controinteressata, escludeva comunque la prospettata duplicazione. Il Collegio ha applicato la logica della prova di resistenza: anche ammettendo la violazione delle modalità di voto o dei doveri di pubblicità e partecipazione, la ricorrente non ha dimostrato che tali vizi avrebbero modificato l’esito finale. Le censure sulla mancata partecipazione alle operazioni di spoglio sono state ritenute comunque superate dall’accesso agli atti successivamente consentito, che aveva permesso il controllo esterno dell’operato amministrativo. È stata respinta anche la censura relativa alla motivazione dei verbali, poiché questi indicavano le modalità utilizzate per garantire l’unicità del voto e gli ulteriori dati erano verificabili attraverso l’accesso. La determinazione di impegno di spesa non è stata ritenuta affetta da illegittimità derivata, poiché il riconteggio aveva confermato la prevalenza della proposta “Luminaria” e l’atto, anche se annullato, sarebbe stato nuovamente adottato con il medesimo contenuto. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, formulata peraltro in termini generici. Spese compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 6 l.r. Sicilia n. 5/2014
La disposizione costituisce il riferimento normativo per la destinazione di una percentuale delle risorse comunali nell’ambito degli strumenti di democrazia partecipata.
art. 4 del Regolamento comunale per il bilancio partecipato
Disciplina l’approvazione del Documento di Partecipazione contenente le proposte ammesse alla consultazione.
artt. 1, 3 e 97 Cost.
Sono richiamati a fondamento dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa.
artt. 1, 3, 7, 10 e 22 ss. l. n. 241/1990
Sono richiamati con riferimento ai principi generali dell’azione amministrativa, alla partecipazione procedimentale, alla motivazione e all’accesso agli atti.
art. 21-octies l. n. 241/1990
Il giudice ne ricava il principio di dequotazione dei vizi procedimentali quando, anche in presenza dell’irregolarità, il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 183 d.lgs. n. 267/2000
È richiamato in relazione alla funzione e ai presupposti dell’impegno di spesa assunto dal Comune.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previa audizione delle parti.
art. 1697 c.c.
Il giudice lo richiama quale fondamento dell’onere della ricorrente di contestare specificamente le risultanze del verbale e fornire la prova dell’erroneità del conteggio.
art. 1226 c.c.
È stato invocato dalla ricorrente per la liquidazione equitativa del danno, ma la domanda risarcitoria è stata respinta per genericità e mancata prova dell’illecito e della perdita di chance.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative basate sul conteggio di preferenze, il ricorrente che deduce irregolarità procedimentali deve fornire la prova, o almeno un principio di prova, che tali irregolarità abbiano concretamente inciso sul risultato finale e gli abbiano consentito di conseguire una posizione utile: in mancanza, opera la prova di resistenza e il ricorso non può essere accolto.
- L’accesso successivo alla documentazione della procedura può consentire il controllo esterno dell’operato amministrativo e rendere irrilevanti, ai fini dell’annullamento, censure generiche sulla mancata partecipazione diretta alle operazioni di spoglio, quando non sia dimostrata un’incidenza concreta del vizio sull’esito.
- La violazione delle modalità di voto previste dalla lex specialis non determina l’annullamento degli atti se il ricorrente non dimostra che l’esclusione dei voti espressi con modalità non ammesse avrebbe modificato il risultato della consultazione.
- In presenza di un riconteggio che confermi sostanzialmente il risultato originario, l’eventuale illegittimità dell’atto di impegno di spesa adottato prima del riconteggio non comporta l’annullamento quando risulti che l’amministrazione avrebbe comunque riadottato l’atto con identico contenuto.
- Il principio di dequotazione dei vizi procedimentali impedisce l’annullamento quando, anche eliminando il vizio dedotto, il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso; tale logica è applicabile anche alle procedure comparative fondate sul mero conteggio delle preferenze.
- La domanda risarcitoria da perdita di chance richiede l’allegazione e la prova concreta dell’illegittimità, della possibilità seria e apprezzabile di conseguire il risultato favorevole e del nesso causale; una formulazione generica non è sufficiente.
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