Cassazione Civile, Ordinanza n. 24007/2021 del 06/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Un socio ha promosso giudizio chiedendo che fosse dichiarata inefficace la vendita di un immobile sociale, alienato dalla società, in persona dell'amministratore unico, a favore della figlia dell'amministratore. Il tribunale ha dichiarato la propria incompetenza ritenendo che la controversia rientrasse nella competenza di un collegio arbitrale previsto dallo statuto sociale. La corte d'appello ha respinto l'impugnazione del socio, confermando la competenza arbitrale e la conseguente incompetenza del giudice ordinario. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi, ma la Corte ha esaminato preliminarmente la correttezza del mezzo di impugnazione avverso una decisione pronunciata soltanto sulla competenza, rilevando che non era proponibile appello bensì solo regolamento necessario di competenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza di primo grado che aveva deciso solo sulla competenza. Poiché il mezzo corretto era il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., la sentenza di appello è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito. Le spese del giudizio di appello e di cassazione sono state integralmente compensate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 11 statuto sociale
La controversia era stata ritenuta devoluta alla competenza del collegio arbitrale in forza della clausola statutaria.
art. 42 c.p.c.
Le pronunce che decidono solo sulla competenza sono impugnabili esclusivamente con il regolamento necessario di competenza, quale mezzo tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza.
art. 382, terzo comma, c.p.c.
La Corte può cassare senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro del contributo unificato cui si rapporta l'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso respinto o definito con i presupposti di legge.
Massime di principio
- La sentenza che decide esclusivamente sulla competenza non può essere impugnata con appello, ma soltanto con regolamento necessario di competenza.
- L'erronea proposizione dell'appello contro una decisione resa solo sulla competenza determina l'inammissibilità del gravame, rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
- Quando l'impugnazione è stata proposta con un mezzo radicalmente inidoneo, la cassazione può pronunciare la cassazione senza rinvio se il processo non poteva proseguire.
- La clausola compromissoria statutaria può rilevare ai fini del riparto della competenza, ma la questione processuale sul mezzo di impugnazione resta autonoma rispetto al merito della devoluzione arbitrale.
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