Sentenza n. 2553/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 903/2022, passata in giudicato, recante condanna all’accreditamento di euro 1.500 per la carta del docente relativa agli anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 903/2022, con cui il Ministero era stato condannato ad accreditare in suo favore il bonus della carta del docente per complessivi euro 1.500. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 25 febbraio 2026, ed era stata notificata all’amministrazione l’11 ottobre 2022. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito richiamando la mole del contenzioso seriale in materia e le difficoltà di tempestiva esecuzione derivanti anche dall’insufficienza degli stanziamenti di bilancio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’ottemperanza anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Marsala, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e la tempestiva notificazione e proposizione del ricorso. Nel merito ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di accreditare alla ricorrente la somma spettante a titolo di carta del docente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l’eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione su istanza dell’interessata. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, proponibile per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi ammessi dall’ordinamento.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere esecutivamente nei confronti dell’amministrazione; il termine è stato ritenuto rispettato.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, pur prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata analogicamente al commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta del docente oggetto della condanna da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- La proposizione dell’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione per una condanna al pagamento di somme di denaro presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo.
- La difficoltà organizzativa dell’amministrazione, la mole del contenzioso seriale e l’insufficienza degli stanziamenti di bilancio non giustificano il mancato adempimento di un obbligo derivante da un giudicato.
- In presenza di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento a un’istanza dell’interessato dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- La previsione dell’assenza di un compenso ulteriore per il commissario ad acta, stabilita dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 per determinati giudizi di ottemperanza, può essere applicata analogicamente anche al commissario incaricato dell’esecuzione di altre condanne al pagamento di somme di denaro quando l’incarico rientra nelle funzioni dirigenziali remunerate in modo onnicomprensivo.
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