Ordinanza n. 2110/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza n. 1740/2026, limitatamente all’erronea indicazione della mancata costituzione di Sorgenia Scirocco S.r.l. e alla sua omissione tra i destinatari della condanna alle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione)
Prevale il privato
La controversia
Sorgenia Scirocco S.r.l. ha chiesto la correzione di errore materiale della sentenza n. 1740/2026, deducendo che il giudice, pur dando atto della costituzione delle altre società controinteressate, aveva erroneamente omesso di considerare la sua costituzione e, conseguentemente, di includerla tra i soggetti in favore dei quali era stata pronunciata la condanna alle spese. Dal fascicolo risultava invece il deposito, in data 18 novembre 2025, della memoria di costituzione con conferimento del mandato difensivo, nonché il successivo deposito di memoria difensiva e di replica e la partecipazione alla discussione orale.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., ritenendo che l’affermazione della mancata costituzione di Sorgenia Scirocco S.r.l. fosse smentita dagli atti del fascicolo e costituisse un mero errore materiale. La correzione non incide sul contenuto decisorio della sentenza, ma adegua il testo alla situazione processuale effettiva. È stata quindi disposta la sostituzione, nella sentenza, dell’indicazione relativa alla mancata costituzione con l’attestazione della rituale costituzione della società e la correzione del dispositivo, includendo Sorgenia Scirocco S.r.l. tra le controinteressate in favore delle quali la ricorrente è condannata al pagamento delle spese, già liquidate in euro 2.500, oltre accessori e rimborso forfetario se dovuti. Per il resto, la sentenza è stata confermata e sono state ordinate le annotazioni di legge.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
correzione di errore materiale
Consente di correggere gli errori materiali contenuti nella sentenza quando la rettifica adegua il provvedimento agli atti e alla situazione processuale effettiva senza modificarne il contenuto decisorio.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone gli adempimenti di annotazione conseguenti alla correzione della sentenza.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale è ammissibile quando l’inesattezza della sentenza risulta oggettivamente dagli atti del fascicolo processuale e la rettifica non comporta una nuova valutazione della controversia né modifica il contenuto decisorio, ma si limita ad adeguare il testo alla realtà processuale documentata.
- L’omessa indicazione di una parte ritualmente costituita e la conseguente mancata inclusione della stessa nella statuizione sulle spese possono essere corrette ai sensi dell’art. 86 c.p.a. quando la costituzione risulta dagli atti processuali e dall’effettiva partecipazione al giudizio.
- La correzione può riguardare anche il dispositivo della sentenza, qualora sia necessario includervi una parte già ricompresa nella decisione sostanziale, senza alterare le statuizioni di merito.
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