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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06386/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, davanti al Giudice di pace, di un decreto di espulsione amministrativa emesso e notificato nei confronti di una cittadina straniera. Il giudice di merito ha respinto l'opposizione ritenendo valida la notificazione, perché l'atto recava il timbro della Prefettura, la firma per ricevuta della destinataria e l'attestazione di conformità apposta dall'ufficiale notificante. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, sotto il profilo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., un travisamento della prova e la falsa ricostruzione della relata di notifica, sostenendo che il decreto portasse timbri della Questura e non della Prefettura e che nella relata non vi fosse una vera attestazione di conformità all'originale, così da non consentire di stabilire se fosse stato notificato un originale o una copia conforme; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'efficacia dell'espulsione, formulata in relazione alla successiva presentazione di domanda di protezione internazionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ricordato il principio secondo cui il decreto di espulsione è nullo se allo straniero viene consegnata una mera copia priva di attestazione di conformità, ma ha rilevato che la doglianza era formulata in modo estremamente generico: la ricorrente si era limitata a richiamare differenze tra gli atti senza spiegare perché fossero decisive ai fini dell'assenza della certificazione di conformità, né aveva chiarito perché fosse necessario escludere la validità della notificazione alla luce della possibilità che la consegna avvenga in originale o in copia conforme. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, perché il rigetto nel merito dell'opposizione comportava implicitamente anche il rigetto della richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia del decreto. Non sono state liquidate spese, perché gli intimati non hanno proposto controricorso; inoltre, essendo il procedimento esente, non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stata evocata come norma per denunciare il travisamento della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità e per difetto di decisività delle dedotte difformità documentali.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per violazione del requisito di specificità del motivo, poiché la doglianza era estremamente generica.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che il rigetto nel merito dell'opposizione implicasse il rigetto anche della domanda di sospensione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo in ragione dell'esenzione del procedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non applicabile nel caso concreto perché il procedimento era esente.

Massime di principio

  • In materia di espulsione dello straniero, la notifica del decreto è valida se l'atto è consegnato in originale oppure in copia attestata conforme all'originale da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; la mera consegna di copia informale determina nullità.
  • L'attestazione di conformità all'originale non deve necessariamente provenire dal prefetto, potendo essere validamente apposta dall'ufficio notificante secondo la prassi organizzativa dell'amministrazione.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura che prospetta un travisamento della relata di notifica o della documentazione deve essere specifica e deve indicare in modo chiaro perché le difformità dedotte siano decisive: la mera esposizione di incongruenze documentali, senza argomentarne la rilevanza, integra inammissibilità per genericità.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice rigetta la domanda principale: il rigetto nel merito può comportare un rigetto implicito delle richieste cautelari o accessorie incompatibili con l'esito sfavorevole della domanda principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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