Sentenza n. 9700/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento: A) con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO del giudizio: della nota del Comune di Marino prot. n. 0003881 del 15 gennaio 2024, asseritamente divenuta lesiva in virtù della diversa nota prot. n. 28028, adottata dall’Amministrazione in data 17 aprile 2024; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno patito dalla ricorrente; B) con riferimento al RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: - dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, seppure sulla base di ulteriori e diverse censure ivi articolate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che escludeva l'utilizzo della graduatoria da parte di altri enti locali, successivamente ribadita quanto alla durata della graduatoria e allo scorrimento effettuato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Marino del 15 gennaio 2024, con cui l'amministrazione aveva spiegato di non voler autorizzare altri enti locali ad avvalersi della graduatoria, per salvaguardare le proprie facoltà assunzionali e mantenere idonei disponibili per le future esigenze di personale. La ricorrente ha sostenuto che la nota fosse divenuta concretamente lesiva soltanto con la successiva nota del 17 aprile 2024, acquisita nell'ambito di un giudizio di accesso, nella quale il Comune aveva precisato che la graduatoria sarebbe rimasta utilizzabile sino al 13 giugno 2024 e che era stata scorsa sino all'idoneo collocato al n. 17. Il ricorso introduttivo è stato notificato il 14 maggio 2024, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 29 c.p.a. Sono stati poi proposti motivi aggiunti propri, diretti contro la medesima nota del 15 gennaio 2024 e fondati su ulteriori censure. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che la nota non fosse lesiva; il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti ex art. 73 c.p.a., il possibile profilo di irricevibilità per tardività.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo perché la nota del 15 gennaio 2024, qualora fosse qualificabile come provvedimento lesivo, avrebbe prodotto immediatamente la lesione, rendendo impugnabile da subito la decisione di impedire agli altri enti locali di utilizzare la graduatoria. La successiva nota del 17 aprile 2024 non ha reso lesiva la precedente nota, ma si è limitata a ribadire la durata della graduatoria e lo scorrimento effettuato dal Comune. Il giudice ha precisato che un atto amministrativo o possiede ab origine carattere provvedimentale e lesivo oppure non può acquisirlo successivamente in ragione dello sviluppo dell'azione amministrativa. La questione, alternativa, relativa all'eventuale carattere non provvedimentale della prima nota e alla conseguente carenza di interesse è stata assorbita. Anche i motivi aggiunti propri sono stati dichiarati irricevibili: riguardando il medesimo atto già impugnato, non potevano autonomamente superare la tardività del ricorso introduttivo né saldarsi validamente a esso. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, in favore del Comune; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
L'azione di annullamento deve essere proposta entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto lesivo; se l'atto è immediatamente lesivo, il termine decorre dalla sua conoscenza senza che una successiva nota confermativa o ricognitiva possa differire la decorrenza.
art. 73 c.p.a.
Il giudice, prima di decidere sulla questione di irricevibilità rilevata d'ufficio, deve sollecitare il contraddittorio delle parti sul relativo profilo.
art. 116 c.p.a.
La nota del 17 aprile 2024 è stata acquisita a seguito del ricorso per l'accesso, ma tale acquisizione non ha modificato la natura né la decorrenza del termine di impugnazione della precedente nota.
art. 99 c.p.a.
Il TAR richiama l'orientamento dell'Adunanza plenaria n. 5/2015 sull'ordine di esame delle questioni, esaminando prioritariamente la questione pregiudiziale di rito relativa all'irricevibilità.
Massime di principio
- Quando un atto amministrativo è immediatamente lesivo, il termine decadenziale per impugnarlo decorre dalla sua conoscenza, anche se la concreta incidenza dell'atto viene successivamente ribadita o precisata da un altro atto.
- Un atto amministrativo non può diventare provvedimentale e immediatamente lesivo in un momento successivo per effetto dello sviluppo dell'azione amministrativa: o possiede ab origine tali caratteristiche oppure ne è privo.
- Una nota successiva che si limita a confermare la durata di una graduatoria e lo scorrimento già effettuato non attribuisce carattere lesivo a una precedente decisione con cui l'amministrazione aveva già limitato l'utilizzabilità della graduatoria.
- I motivi aggiunti propri diretti contro il medesimo atto impugnato con il ricorso introduttivo non possono sanare la tardività del ricorso originario; se quest'ultimo è irricevibile, anche i motivi aggiunti risultano irricevibili per mancata valida saldatura processuale.
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