Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09669/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia originaria riguardava un preliminare di compravendita immobiliare: alcuni promittenti venditori avevano agito nei confronti del promissario acquirente e del Comune, in relazione a un bene poi ritenuto affetto da vincolo idrogeologico; la Corte d'appello aveva rigettato le domande di risoluzione e dichiarato l'annullamento del contratto per errore essenziale sulla qualità del bene, respingendo anche la domanda di manleva verso il Comune. Nel giudizio di cassazione, il ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di ius postulandi dei difensori, con condanna degli stessi alle spese anche in favore del Comune e al doppio contributo unificato. Con il ricorso per revocazione i difensori lamentavano errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la condanna alle spese in favore del Comune fosse erronea perché il ricorso per cassazione era stato proposto solo contro il promissario acquirente e il Comune sarebbe stato evocato solo per litis denuntiatio; aggiungevano che il Comune non aveva formulato espressa domanda di spese nel controricorso, sicché non sarebbe stato realmente resistente.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che la doglianza non riguardava una falsa percezione di un fatto storico decisivo, ma mirava a contestare la valutazione della soccombenza ai fini della liquidazione delle spese processuali, profilo che integra un errore di giudizio e non un errore di fatto revocatorio. Perciò non ricorrevano i presupposti degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese del giudizio di revocazione, perché la controparte è rimasta intimata; è stato invece dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    viene richiamato per indicare la difesa personale di uno dei ricorrenti nel giudizio di revocazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come base procedimentale per la trattazione camerale e la memoria illustrativa.

  • art. 391-bis c.p.c.

    indicato come norma che disciplina il ricorso per revocazione delle decisioni della Cassazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà e non in una contestazione della valutazione giuridica della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva su un fatto storico decisivo, positivamente o negativamente risultante dagli atti, e non è configurabile quando la doglianza investe la valutazione giuridica della soccombenza o la regolazione delle spese.
  • La distinzione tra vocatio in ius e litis denuntiatio può incidere sulla posizione processuale della parte evocata, ma la sua errata considerazione, se riguarda la ripartizione delle spese, integra un errore di giudizio e non un errore di fatto deducibile in revocazione.
  • Ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., il fatto dedotto non deve essere controverso né richiedere un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali.
  • La condanna alle spese nei confronti di una parte costituita e soccombente non può essere sindacata in revocazione come errore di fatto, quando la censura investe la qualificazione della parte come resistente e la conseguente applicazione del principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.