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Ordinanza

Ordinanza n. 1965/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro provvedimenti amministrativi connessi alla sicurezza pubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. per la riforma dell’ordinanza del TAR Toscana che aveva respinto la domanda cautelare formulata nel giudizio di primo grado. Dal testo emerge che l’appellante mirava a ottenere una tutela interinale rispetto ai provvedimenti impugnati, deducendo implicitamente la sussistenza dei presupposti cautelari, e in particolare di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della definizione del giudizio. L’appellante aveva inoltre prospettato interessi qualificati collegati al territorio di Massa, ritenuti idonei a sostenere l’esigenza di una misura cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, l’impugnazione non superasse le argomentazioni del primo giudice in ordine all’assenza del periculum in mora. Non risultava allegato né dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario alla definizione del giudizio. Il Collegio ha rilevato, in particolare, l’assenza di specifici e qualificati interessi dell’appellante radicati nel territorio di Massa tali da giustificare la tutela interinale. Ha inoltre attribuito rilievo prevalente all’interesse pubblico alla sicurezza sotteso ai provvedimenti impugnati. La prossima fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR, prevista per il 23 settembre 2026, è stata ritenuta idonea a escludere il rischio di un pregiudizio irreversibile nel limitato periodo residuo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’accoglimento dell’istanza richiede l’allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera prospettazione di un interesse alla sospensione dell’atto non è sufficiente.
  • La tutela cautelare interinale può essere negata quando il ricorrente non dimostri specifici e qualificati interessi concretamente collegati al territorio o alla situazione interessata dal provvedimento.
  • La prossimità dell’udienza di merito può escludere il periculum in mora quando il limitato arco temporale residuo non sia idoneo a determinare un pregiudizio irreversibile.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla sicurezza può prevalere sull’interesse privato alla sospensione dei provvedimenti impugnati, in assenza della prova di un danno grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelareAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoOnere della prova e principio dispositivo

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