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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4153/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la sentenza della Corte d'appello di Bari che, pur riducendo la pena rispetto al Tribunale per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., aveva comunque ritenuto predominante la responsabilità dell'imputato VERZIERA nella causazione del grave sinistro. La difesa di VERZIERA deduceva violazione di legge e difetto di motivazione per non aver riconosciuto nella massima estensione l'attenuante, lamentando contraddizioni nella valutazione del contributo della vittima (FASCIANO Emanuele) e l'esclusione di altri fattori (mancanza di segnaletica orizzontale, cattiva manutenzione dell'asfalto). Le parti civili impugnavano il riconoscimento di un concorso, anche minimo, della condotta della persona offesa nella causazione dell'evento, rilevando che tale statuizione avrebbe rilevanza nel giudizio civile di danno e denunciando insufficiente motivazione e contraddittorietà.

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso della difesa di VERZIERA è stato ritenuto generico e volto a un riesame di merito: la Corte di legittimità ha ritenuto la motivazione del giudice d'appello logica e congrua, confermando che la condotta di guida di VERZIERA (elevata velocità, mancato rispetto della distanza di sicurezza, modalità di sorpasso) è stata l'antecedente causale predominante del sinistro; l'apporto della persona offesa nella corsia di sorpasso è stato valutato minimo e ha giustificato l'applicazione dell'attenuante di cui all'art.589-bis comma 7 nella misura riduttiva concessa (un quarto). I ricorsi delle parti civili sono stati dichiarati inammissibili per mancato specifico interesse all'impugnazione, posto che la circostanza attenuante rileva sul piano penalistico e non vincola il giudice civile né costituisce giudicato in senso estensivo per la quantificazione del danno. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle Ammende; nulla è stato liquidato alle difese delle parti civili per le spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 589-bis, comma 7, cod. pen.

    La norma è stata interpretata come una speciale circostanza attenuante che consente una riduzione del trattamento sanzionatorio quando fattori materiali ulteriori rispetto alla condotta dell'investitore (umani o naturali) hanno concorso alla determinazione dell'evento; in questo caso tali fattori sono stati ritenuti marginali rispetto alla condotta dell'imputato, giustificando una riduzione limitata.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi e criteri di determinazione della pena. La Corte ha richiamato l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione dei criteri di cui all'art.133, anche con enunciazione sintetica, per motivare la misura della riduzione della pena entro i limiti del quarto riconosciuto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usata come base per condannare i ricorrenti al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile non atrocemente colpevole; la Corte ha fissato la somma di euro tremila ciascuno.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti: i motivi che chiedono una diversa valutazione del quadro probatorio o un riesame di merito sono inammissibili se la decisione impugnata è sorretta da una motivazione logica e coerente.
  • La circostanza attenuante di cui all'art.589-bis, comma 7, cod. pen. è finalizzata a modulare la pena in presenza di fattori materiali conciliativi (umani o naturali) che hanno concorso all'evento; la sua riconoscibilità e la misura della riduzione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e possono essere confermate se supportate da motivazione congrua.
  • Il riconoscimento di un contributo causale, anche minimo, della persona offesa nell'ambito del processo penale non vincola automaticamente il giudice civile: l'accertamento penalistico non ha efficacia di giudicato preclusiva nel giudizio civile per la liquidazione del danno.
  • Le parti civili devono dimostrare un interesse concreto e specifico a impugnare una statuizione penale quando la censura concerne profili che riguardano solo la graduazione del trattamento sanzionatorio; in mancanza di tale interesse il ricorso è inammissibile.
  • La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale, e la portata della riduzione per attenuanti, rientrano nell'ampio potere discrezionale del giudice e possono essere argomentate anche in modo sintetico purché coerente e riferita ai criteri dell'art.133 cod. pen.

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