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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25678/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. per presunto errore di fatto e violazione dell'art. 129 c.p.p.: si contestava che, a seguito del riesame operato dalla Prima Sezione, fosse decorso il termine di prescrizione anche in relazione al Tricoli e che quindi la causa estintiva dovesse essere dichiarata. Veniva richiamata la diversa statuizione riguardante il coimputato Giovanni Ferraro e si sosteneva che la separazione e successiva riunione delle posizioni avessero fatto confluire nel processo istruttorie non rinnovate, determinando un errore nel conteggio dei termini di prescrizione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la questione sollevata attiene a valutazioni di diritto e di giudizio sul computo della prescrizione e non a un errore di fatto percepibile (svista o equivoco) che possa giustificare il rimedio previsto dall'art. 625-bis. Si è osservato che la Prima Sezione aveva già esaminato e rigettato le stesse doglianze, avendo correttamente valutato la sospensione e i periodi rilevanti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio ammesso solo per errori di fatto chiaramente individuabili (svista o equivoco percettivo); non è utilizzabile per censurare valutazioni giuridiche o di merito.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al riesame degli originari motivi; la Corte ha ritenuto che la ricostruzione effettuata dalla Prima Sezione non configurasse un errore percettivo rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis.

  • Cass. Sez. U, n. 18651/2015 (Moroni)

    Principio che il ricorso straordinario per errore di fatto non è ammissibile quando la decisione abbia contenuto valutativo e non derivi da mera fuorviante rappresentazione percettiva.

  • Cass. Sez. 2, n. 53657/2016 (Macrì) e Cass. Sez. 6, n. 28424/2022 (Spadini)

    Confermano che il presunto errore di fatto è inammissibile se deriva da una valutazione giuridica rispetto a circostanze di fatto correttamente percepite.

  • Cass. Sez. U, n. 37505/2011 (Corsini) e Cass. Sez. 3, n. 10417/2020 (Tullio)

    Stabiliscono che la dichiarazione di prescrizione in cassazione è emendabile con l'art. 625-bis solo se derivante da un mero errore percettivo e non da un autonomo percorso decisionale contenente valutazioni giuridiche.

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625-bis è ammesso solo per errori di fatto evidenti (svista o equivoco percettivo); non può essere usato per correggere valutazioni di diritto o di merito.
  • Se la Corte ha già esaminato e motivato una questione (es. computo della prescrizione), non è possibile riesumarla con il 625-bis se l'errore denunciato è di natura valutativa.
  • Per prospettare con successo la prescrizione in sede di legittimità tramite 625-bis, il ricorrente deve dimostrare che la mancata dichiarazione è frutto di un errore percettivo e non di una diversa interpretazione giuridica.
  • Le vicende processuali (separazione e riunione delle posizioni, rinvii su istanza di parte) incidono sul computo dei termini: occorre documentare chi ha determinato il rinvio/sospensione per attribuire correttamente i relativi effetti.
  • Se la questione è di diritto o di apprezzamento complessivo dei fatti, il rimedio corretto non è il 625-bis ma altre vie impugnative ordinarie o eventuali mezzi previsti per i vizi di diritto.

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