Cassazione Penale, Sentenza n. 37115/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Lecce deducendo violazione di legge (artt. 133 e 62-bis c.p.) e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che il primo giudice aveva fatto un riferimento improprio alla recidiva — aggravante non contestata e inesistente, dato che l'imputato era incensurato — e che tale riferimento aveva inciso sulla determinazione della pena (che si era discostata dal minimo edittale). Inoltre contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'insufficiente motivazione su questo punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che, sebbene la sentenza di primo grado avesse fatto un riferimento errato alla recidiva, non si è prodotto alcun pregiudizio per l'imputato perché non è stato applicato alcun aumento di pena per tale aggravante; la pena è stata fissata in 4 anni di reclusione e 500 euro di multa per il reato di concorso in furto in abitazione (artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 c.p.), congrua secondo la Corte territoriale alla luce della gravità del fatto (furto con effrazione e ingente appropriazione di beni per 40.000 euro). Quanto alle attenuanti generiche, la Cassazione ha condiviso la valutazione che la sola incensuratezza non è sufficiente a giustificare il riconoscimento dell'attenuante e che la difesa non aveva fornito elementi specifici per sostenerla. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sulla concorrente responsabilità: applicata per configurare il concorso tra più autori nell'azione criminosa (più persone coinvolte nel furto).
art. 624-bis cod. pen.
Furto in abitazione: norma sostanziale che ha costituito il titolo di reato contestato e per cui è stata irrogata la pena.
art. 625 n. 2 cod. pen.
Circostanza aggravante prevista per il furto in abitazione: la sentenza ha considerato la gravità del fatto in relazione all'aggravante prevista dalla norma nel determinare la pena, senza però applicare aumenti per recidiva non contestata.
art. 133 cod. pen.
Disciplina delle circostanze attenuanti e maggiorative e della determinazione della pena: il ricorso deduceva violazione di tale norma per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice abbia correttamente motivato il diniego.
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina della recidiva: il ricorrente lamentava un riferimento improprio alla recidiva; la Cassazione ha osservato che la recidiva non era contestata e che l'imputato risultava incensurato, ma l'erroneo richiamo non ha determinato alcun aumento di pena, quindi nessun vulnus.
art. 132 cod. pen.
Principio della personalizzazione della pena e discrezionalità del giudice nella determinazione della pena entro i limiti stabiliti: richiamato per spiegare che il giudice ha margine di valutazione e che l'errata menzione non ha comportato automatica alterazione della misura inflitta.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Casi di ricorso per cassazione: vizio di motivazione e violazione di legge erano invocati dal ricorrente; la Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute infondate.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di tempestività e contenuto del ricorso: citato in relazione all'enunciazione del motivo di ricorso; utilizzato per il quadro procedurale.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in legge n. 176 del 2020 e art. 16 d.l. 228 del 2021
Norme menzionate in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero (richiesta di inammissibilità): rilevanza procedurale, non sostanziale sul merito della pronuncia.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso: applicata per condannare Hajdari al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Il citare un'aggravante non contestata in sentenza (es. recidiva) non invalida automaticamente la decisione se dal complesso motivazionale risulta che non è stato applicato alcun aumento di pena per tale aggravante e non vi è stato pregiudizio per l'imputato.
- La sola incensuratezza non garantisce automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il difensore deve prospettare elementi concreti e specifici che giustifichino il loro riconoscimento, e il giudice deve motivare adeguatamente il diniego.
- Il giudice di merito ha un ampio margine di discrezionalità nella determinazione della pena (art. 132-133 c.p.): le corti superiori controllano che la motivazione sia logica e congrua, non che avrebbero determinato la pena in modo diverso.
- Un errore formale nella motivazione (richiamo a circostanza inesistente) può essere superato se la motivazione complessiva mostra che la scelta di pena è fondata su altri elementi pertinenti e non risulta alcun aumento illegittimo.
- In sede di impugnazione per cassazione il ricorso deve articolare con precisione i vizi di legge o di motivazione: censure generiche o non supportate da elementi concreti hanno scarse probabilità di successo.
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