Sentenza n. 13411/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Spagna, iniziato con istanza presentata dal ricorrente in data 24 agosto 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo estero di specializzazione sul sostegno, presentata il 24 agosto 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, deducendo che, nonostante la presentazione della domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna e il decorso dei termini applicabili, il procedimento non era stato concluso. L’inerzia gli avrebbe impedito l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza adottare, anteriormente alla decisione, un provvedimento espresso né risultando avere richiesto integrazioni documentali.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini della sussistenza dell’obbligo di provvedere, la presentazione di un’istanza formale seguita dalla scadenza del termine previsto senza l’adozione di una pronuncia amministrativa. Nel caso concreto risultavano integrati entrambi i presupposti: la domanda era stata presentata il 24 agosto 2025 e il Ministero non aveva concluso il procedimento né richiesto integrazioni. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva che il termine massimo complessivo, in caso di richiesta di integrazioni, è di quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a provvedere mediante provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempienza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e senza compenso. Nel definire il procedimento, Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento senza un provvedimento espresso integra l’inerzia illegittima dell’Amministrazione, ove sussista l’obbligo di provvedere.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale integrazione documentale, il termine massimo complessivo individuato dal TAR è di quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio consente di ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’ordine di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza formale, unitamente alla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso, è sufficiente a integrare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e il silenzio-inadempimento impugnabile.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di tempestive richieste di integrazione, il termine complessivo massimo individuato dal giudice è di quattro mesi.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.
- Nel definire una domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea, l’Amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che ai principi applicabili enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
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