Sentenza n. 2056/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - sez. III, n. 1412/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio del 4 luglio 2025, adottato in esecuzione della sentenza, che attribuiva la sola qualifica di guardia giurata volontaria per l'attività di vigilanza zoofila senza riconoscere l'esatta qualifica di guardia zoofila ambientale
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione protezionistica)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1412/2025, che aveva accolto il ricorso contro il diniego prefettizio dell'approvazione alla nomina del richiedente quale Guardia zoofila ambientale. Hanno dedotto che il decreto adottato dalla Prefettura il 4 luglio 2025, pur disponendo il giuramento, aveva riconosciuto soltanto la qualifica di guardia giurata volontaria per l'esercizio dell'attività di vigilanza zoofila, omettendo la qualifica espressamente riconducibile al giudicato. Hanno inoltre chiesto l'approvazione e ratifica di divise, fregi, distintivi e simili, assumendo che tali elementi fossero già stati oggetto di parere favorevole e autorizzazione militare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti relativi alla qualifica di guardia zoofila ambientale. Il giudice dell'ottemperanza deve verificare l'esatto adempimento dell'obbligo di conformazione al giudicato e interpretare il contenuto del comando giudiziale sulla base della sequenza petitum, causa petendi, motivi e decisum, mantenendosi nel medesimo quadro fattuale e giuridico della sentenza da eseguire. Nel caso concreto, il decreto prefettizio del 4 luglio 2025 non aveva dato piena esecuzione alla sentenza, poiché aveva attribuito una qualifica diversa e non aveva richiamato quella di guardia zoofila ambientale, così violando l'effetto conformativo del giudicato. L'Amministrazione è stata quindi ordinata a dare puntuale esecuzione alla sentenza e agli eventuali atti conseguenti entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione. È stata invece dichiarata inammissibile la domanda relativa all'approvazione e ratifica di divise, fregi e distintivi, perché tale richiesta non era contenuta nell'istanza originaria né era stata proposta nei precedenti giudizi e, pertanto, non rientrava nel perimetro del giudicato. La richiesta subordinata di nomina del commissario ad acta è stata rinviata a un'eventuale successiva istanza in caso di ulteriore inadempimento. Le spese sono state compensate per la parziale reciproca soccombenza; è stata confermata l'ammissione definitiva al gratuito patrocinio con liquidazione di 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha utilizzato tale rimedio per verificare la conformità dell'attività amministrativa al giudicato e per ordinare all'Amministrazione l'adozione degli atti necessari all'esecuzione.
art. 113 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 6, comma 2, l. 189/2004
La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto, sulla base di tale disposizione, la legittimazione dell'associazione protezionistica.
artt. 133-138 TULPS
Richiamati nell'istanza originaria relativa alla nomina e al rilascio della qualifica di Guardia Zoofila Ambientale.
art. 249 r.d. 635/1940
Richiamato, insieme agli artt. 133-138 TULPS, nell'istanza originaria per la nomina e il rilascio della qualifica.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare puntualmente l'esatto adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato, così da assicurare al destinatario l'utilità o il bene della vita riconosciuto dalla sentenza di cognizione.
- L'interpretazione del giudicato deve essere compiuta nel medesimo quadro fattuale e giuridico del giudizio definito e sulla base della sequenza petitum, causa petendi, motivi e decisum.
- L'Amministrazione viola l'effetto conformativo del giudicato quando adotta un atto formalmente esecutivo, ma attribuisce al destinatario una qualifica diversa da quella riconosciuta dalla sentenza e omette di dare attuazione al preciso contenuto della statuizione giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere introdotte domande nuove, estranee all'oggetto dell'istanza originaria e dei precedenti giudizi, poiché il giudice può imporre soltanto gli adempimenti ricompresi nel perimetro del giudicato.
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