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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-106/22

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 3 May 2023. — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark BBQLOUMI – Earlier EU collective word mark HALLOUMI – Relative grounds for invalidity – Likelihood of confusion – Detriment to reputation – Article 8(1)(b), Article 8(5) and Article 53(1)(a) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b), Article 8(5) and Article 60(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-106/22

Giurisprudenza europea62022TJ0106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso della fondazione titolare del marchio collettivo HALLOUMI contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato la nullità del marchio BBQLOUMI. Pur correggendo alcuni errori sull’identità/somiglianza di taluni prodotti e servizi, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse rischio di confusione nel pubblico e che non fosse provata la reputazione del marchio anteriore. La pronuncia ribadisce che il marchio collettivo HALLOUMI gode solo di una protezione commisurata al suo effettivo carattere distintivo, qui considerato debole.

Marchio UE "BBQLOUMI" e marchio anteriore collettivo "HALLOUMI": esclusa la nullità per rischio di confusione e per pregiudizio alla reputazione del marchio anteriore.

La questione giuridica

Se, alla luce dell’analisi globale dei fattori pertinenti, il marchio BBQLOUMI fosse suscettibile di essere dichiarato nullo ai sensi dell’articolo 53(1)(a) del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 8(1)(b), per rischio di confusione con il marchio collettivo anteriore HALLOUMI, e con l’articolo 8(5), per pregiudizio o vantaggio indebito fondato sulla reputazione del marchio anteriore; nonché se l’EUIPO avesse errato nella valutazione del carattere distintivo e della reputazione del segno anteriore.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, per un marchio UE collettivo anteriore, il rischio di confusione va valutato secondo i criteri ordinari della giurisprudenza, tenendo conto della funzione essenziale del marchio collettivo, ma senza attribuirgli una protezione maggiore in assenza di distintività acquisita o reputazione provate. Nel caso di specie, benché l’EUIPO avesse commesso alcuni errori nella comparazione di taluni prodotti e servizi, tali errori non incidevano sull’esito complessivo: le somiglianze tra BBQLOUMI e HALLOUMI erano deboli, il marchio anteriore aveva un carattere distintivo intrinsecamente debole, non risultava provata una distintività rafforzata né la reputazione, sicché mancavano i presupposti sia dell’articolo 8(1)(b) sia dell’articolo 8(5) del regolamento n. 207/2009.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 53(1)(a) del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8(1)(b) del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8(5) del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 66(1) del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 66(2) del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 95(1) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 60(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7(1)(c) del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE "BBQLOUMI" e marchio collettivo anteriore "HALLOUMI": nullità negata per assenza di rischio di confusione e di reputazione provata

Il Tribunale, Sezione terza, si pronuncia su un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio UE. La causa riguarda il segno denominativo BBQLOUMI e il marchio collettivo anteriore HALLOUMI, con riferimento ai motivi relativi di nullità fondati sugli articoli 8(1)(b) e 8(5) del regolamento n. 207/2009.

Fatti e procedimento

La Fondazione per la protezione del formaggio tradizionale di Cipro denominato Halloumi aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio BBQLOUMI, registrato per prodotti e servizi delle classi 29, 30 e 43. Il marchio anteriore invocato era il marchio collettivo UE HALLOUMI, registrato per "cheese" in classe 29.

La Cancellation Division aveva respinto integralmente la domanda di nullità, ritenendo insussistente il rischio di confusione e non provata la reputazione del marchio anteriore. La commissione di ricorso aveva confermato tale esito.

Normativa applicabile

Poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risaliva al 22 maggio 2014, il Tribunale applica le disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009, precisando che i riferimenti al regolamento 2017/1001 devono intendersi come riferiti alle norme identiche del regolamento previgente.

Le disposizioni centrali sono l’articolo 53(1)(a) in combinato con l’articolo 8(1)(b) e l’articolo 8(5) del regolamento n. 207/2009, oltre alle norme sul marchio collettivo di cui all’articolo 66, in particolare i paragrafi 1 e 2.

Nozione di marchio collettivo e funzione essenziale

Il Tribunale ricorda che il marchio collettivo ha la funzione essenziale di indicare che i prodotti o servizi provengono da una pluralità di membri dell’associazione titolare, distinguendoli da quelli di altre imprese. Tuttavia, la circostanza che un segno sia registrato come marchio collettivo non lo sottrae al requisito della distintività.

Viene inoltre ribadito che un marchio collettivo che possa richiamare un’origine geografica, ai sensi dell’articolo 66(2), deve comunque mantenere una capacità distintiva sufficiente a consentire al consumatore di distinguere l’origine commerciale dei prodotti dei membri dell’associazione.

Comparazione dei prodotti e dei servizi

Il Tribunale conferma in larga parte la comparazione effettuata dall’EUIPO, ma corregge due punti:

  • i "meat extracts" e i "prepared dishes consisting wholly or substantially wholly of meat products" presentano un basso grado di somiglianza con il formaggio anteriore;
  • i servizi di ristorazione, fast food, caffetteria e catering presentano anch’essi un basso grado di somiglianza, e non un grado molto basso.

Restano invece confermate le valutazioni secondo cui i "dairy products" sono identici al formaggio anteriore, i "dairy substitutes" e i piatti preparati a base di latticini sono simili, e i "sandwiches" e le "sauces" presentano una somiglianza bassa. Il Tribunale osserva però che tali errori non sono decisivi nel caso concreto.

Comparazione dei segni

I segni BBQLOUMI e HALLOUMI risultano visivamente e foneticamente simili in misura bassa e concettualmente simili in misura molto bassa. La somiglianza deriva essenzialmente dalla sequenza "loumi", mentre l’inizio dei segni è diverso e molto percepibile dal pubblico: "bbq" per il marchio contestato e "hal" per il marchio anteriore.

Il Tribunale sottolinea che l’elemento iniziale del marchio BBQLOUMI, essendo percepito come abbreviazione di "barbecue", attirerà maggiormente l’attenzione del consumatore medio rispetto alla parte finale comune.

Carattere distintivo del marchio anteriore

Il cuore della decisione riguarda la debole distintività intrinseca di HALLOUMI. Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui il termine "halloumi" è percepito, per una parte rilevante del pubblico, come indicazione di un particolare tipo di formaggio cipriota, e non come indicatore di una specifica origine commerciale.

La Fondazione non è riuscita a dimostrare un carattere distintivo acquisito con l’uso sufficiente a rafforzare la protezione del marchio. Il Tribunale rileva che gran parte delle prove si riferiva al prodotto "halloumi" come specialità alimentare, e non al marchio come segno distintivo dell’associazione titolare.

Rischio di confusione ex articolo 8(1)(b)

Applicando il principio di interdipendenza tra fattori, il Tribunale rileva che la debole distintività del marchio anteriore riduce l’ampiezza della protezione. Anche se alcuni prodotti sono identici e altri simili, le somiglianze tra i segni non sono sufficienti a indurre il pubblico in errore sull’origine commerciale.

Secondo il Tribunale, il consumatore non collocherà BBQLOUMI sotto la sfera del marchio HALLOUMI, ma al più potrà associare il segno contestato al formaggio richiamato dall’elemento "loumi". Manca dunque il rischio che il pubblico creda che i prodotti o servizi provengano dai membri dell’associazione titolare del marchio collettivo anteriore.

Reputazione del marchio anteriore e articolo 8(5)

Il Tribunale conferma anche il rigetto del motivo fondato sull’articolo 8(5). Per ottenere tale tutela rafforzata occorre dimostrare cumulativamente identità o somiglianza dei segni, reputazione del marchio anteriore nell’Unione e rischio di vantaggio indebito o pregiudizio senza giusto motivo.

Nel caso di specie, la reputazione non è stata provata. Le prove prodotte confermano soprattutto che HALLOUMI è percepito come un tipo di formaggio cipriota, ma non dimostrano una reputazione come marchio collettivo. Inoltre, parte rilevante del materiale probatorio è successiva alla data rilevante del 22 maggio 2014.

Motivi di ricorso esaminati e respinti

Il Tribunale respinge tutti i motivi dedotti dalla ricorrente:

  • l’errore sulla definizione della funzione essenziale del marchio collettivo è ritenuto puramente formale e privo di effetti;
  • non vi è stata alcuna illegittima limitazione geografica del marchio anteriore;
  • non sussiste inversione dell’onere della prova né carenza di motivazione;
  • la valutazione del carattere distintivo e della reputazione non presenta errori decisivi;
  • la global assessment del rischio di confusione è corretta nonostante due errori puntuali nella comparazione dei prodotti e servizi.

Dispositivo

Il ricorso è integralmente respinto. La Fondazione ricorrente è condannata alle spese, incluse quelle dell’EUIPO e dell’interveniente M. J. Dairies EOOD.

Principio affermato

Un marchio collettivo UE composto da un termine percepito dal pubblico come denominazione descrittiva di un tipo di prodotto non gode, di per sé, di una protezione ampia ai fini dell’articolo 8(1)(b) o dell’articolo 8(5): occorre dimostrarne la distintività effettiva, eventualmente acquisita con l’uso, e, per la tutela rafforzata, anche la reputazione. In mancanza di tali prove, somiglianze limitate tra i segni, soprattutto concentrate in un elemento debole, non bastano a fondare la nullità del marchio posteriore.

Come è indicizzato

Materiemarchi uenullità del marchiomarchio collettivorischio di confusionereputazione del marchio

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