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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-168/22

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 3 May 2023. — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark GRILLOUMI – Earlier EU collective word mark HALLOUMI – Relative grounds for refusal – Likelihood of confusion – Detriment to reputation – Article 8(1)(b) and Article 8(5) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) and Article 8(5) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-168/22

Giurisprudenza europea62022TJ0168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso della fondazione titolare del marchio collettivo HALLOUMI contro la decisione EUIPO che aveva negato l’opposizione alla domanda GRILLOUMI. La Corte conferma che HALLOUMI ha distintività intrinsecamente debole e che non è stata provata né una distintività rafforzata né la reputazione del segno. Di conseguenza, non sussiste né rischio di confusione né tutela rafforzata ex articolo 8, paragrafo 5, del regolamento marchi.

Marchio UE GRILLOUMI: esclusione del rischio di confusione e del pregiudizio alla reputazione del marchio collettivo anteriore HALLOUMI

La questione giuridica

Se il marchio verbale richiesto GRILLOUMI per servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande sia suscettibile di essere registrato nonostante l’opposizione fondata sul marchio collettivo UE anteriore HALLOUMI, in particolare: i) se sussista un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tenuto conto della natura collettiva del segno anteriore, della sua distintività debole e della somiglianza tra segni e servizi; ii) se ricorrano i presupposti dell’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento, cioè la reputazione del marchio anteriore e il rischio di vantaggio indebito o pregiudizio.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che un marchio collettivo UE anteriore, anche se validamente registrato, non beneficia di una presunzione di distintività media o di reputazione: il titolare che si oppone deve provare la distintività effettiva e, per l’articolo 8, paragrafo 5, anche la reputazione. Nel caso di specie, il segno HALLOUMI ha distintività intrinsecamente debole perché descrive una varietà di formaggio cipriota; i segni HALLOUMI e GRILLOUMI presentano solo una bassa somiglianza visiva, fonetica e concettuale, insufficiente a compensare la debole somiglianza tra servizi e prodotti. Non essendo dimostrata la reputazione del marchio anteriore, è esclusa anche l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5. La domanda di annullamento è quindi respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 66, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1001

Marchio UE GRILLOUMI: rischio di confusione e reputazione del marchio collettivo HALLOUMI

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della quinta commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione tra il marchio verbale richiesto GRILLOUMI e il marchio collettivo UE anteriore HALLOUMI. Il Tribunale esamina l’applicazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009, nel contesto di un marchio collettivo relativo a un formaggio tradizionale cipriota.

Fatti e procedimento amministrativo

Fontana Food AB aveva depositato nel 2016 la domanda di registrazione del segno GRILLOUMI per servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande in classe 43. La fondazione ricorrente, titolare del marchio collettivo UE HALLOUMI per formaggio in classe 29, si era opposta invocando sia il rischio di confusione sia il pregiudizio alla reputazione del marchio anteriore.

L’opposizione era stata respinta dalla divisione di opposizione e poi dalla quarta commissione di ricorso. Con sentenza del 21 aprile 2021, nel procedimento T-555/19, il Tribunale aveva annullato quella decisione, rilevando un errore nella valutazione della dissimiglianza tra prodotti e servizi. Riassunto il fascicolo, la quinta commissione di ricorso ha nuovamente respinto l’opposizione, concludendo che non esisteva rischio di confusione e che non era stata dimostrata la reputazione del marchio HALLOUMI.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente censurava la decisione impugnata con due motivi principali:

  • violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, per erronea valutazione della distintività del marchio anteriore e per l’erronea esclusione del rischio di confusione;
  • violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento, per mancata o insufficiente considerazione delle prove offerte sulla reputazione del marchio anteriore e per difetto di motivazione.

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale precisa che il diritto sostanziale applicabile è quello del regolamento n. 207/2009, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 25 ottobre 2016, mentre il procedimento dinanzi al Tribunale è disciplinato dalle norme procedurali del regolamento 2017/1001. Richiama inoltre l’articolo 66 del regolamento n. 207/2009 sul marchio collettivo UE e l’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 sulla ripartizione dell’onere della prova dinanzi a EUIPO.

La Corte ribadisce che, per l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), occorrono cumulativamente la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi, con valutazione globale del rischio di confusione. Nel caso di un marchio collettivo, il pubblico rilevante deve essere inteso come quello che potrebbe credere che i prodotti o servizi provengano dai membri dell’associazione titolare del marchio o da imprese a essi collegate.

Distintività del marchio anteriore HALLOUMI

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il segno HALLOUMI ha distintività intrinseca debole, perché coincide con il nome generico di un tipo di formaggio prodotto a Cipro. Viene richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia che ha già chiarito che il marchio collettivo non è sottratto al requisito della distintività: può essere registrato anche un segno geografico, ma esso deve comunque consentire di distinguere i prodotti dei membri dell’associazione da quelli di altri operatori.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui la registrazione di un marchio collettivo imporrebbe una presunzione di distintività media o elevata. Al contrario, spetta al titolare dimostrare l’eventuale distintività accresciuta acquisita con l’uso, e nel caso concreto la documentazione prodotta mostrava soprattutto riferimenti al formaggio halloumi come prodotto tipico cipriota, non al marchio come indicatore di origine commerciale.

Comparazione dei segni HALLOUMI e GRILLOUMI

Sul piano visivo, fonetico e concettuale, il Tribunale approva la conclusione della commissione di ricorso secondo cui la somiglianza è bassa. Il segno richiesto GRILLOUMI viene percepito come combinazione del termine “grill” e della sequenza finale “oumi”; tuttavia l’attenzione del consumatore si concentra sul primo elemento, posto in apertura, che è più memorabile. La coincidenza parziale nella sequenza finale non basta a elevare la somiglianza a un livello medio.

La stessa conclusione vale sul piano fonetico: i due segni hanno tre sillabe, ma le prime sillabe sono molto diverse e ciò attenua fortemente l’impressione di somiglianza. Sul piano concettuale esiste un legame debole, perché per una parte del pubblico GRILLOUMI può evocare il concetto di “halloumi alla griglia”; ma tale richiamo resta allusivo e non sufficiente a creare una forte vicinanza concettuale.

Valutazione globale del rischio di confusione

Nella valutazione complessiva, il Tribunale osserva che la debole distintività del marchio anteriore limita la portata della protezione che esso può ottenere. Sebbene una distintività debole non escluda automaticamente il rischio di confusione, nel caso concreto la parte comune dei segni non è percepita come un elemento fortemente distintivo del segno richiesto, poiché il pubblico coglie soprattutto l’elemento iniziale “grill”.

Inoltre, i servizi della classe 43 e il formaggio della classe 29 presentano solo una bassa somiglianza, e il pubblico di riferimento è un consumatore medio dell’Unione con attenzione media. In questo contesto, il Tribunale ritiene che non sia dimostrato che il pubblico possa essere indotto a credere che i servizi offerti con il segno GRILLOUMI provengano dai membri dell’associazione titolare di HALLOUMI o da soggetti economicamente collegati. Perciò il rischio di confusione è escluso.

Articolo 8, paragrafo 5: assenza di reputazione del marchio anteriore

Quanto alla protezione rafforzata di cui all’articolo 8, paragrafo 5, il Tribunale ricorda che occorrono cumulativamente tre condizioni: identità o somiglianza dei segni, reputazione del marchio anteriore nell’Unione e rischio di vantaggio indebito o pregiudizio senza giusto motivo. È sufficiente il venir meno di una sola condizione per rendere inapplicabile la disposizione.

Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva ritenuto non provata la reputazione di HALLOUMI. Il Tribunale conferma che tale conclusione è adeguatamente motivata, poiché la documentazione prodotta concerneva soprattutto il formaggio halloumi come prodotto alimentare tradizionale e non come marchio percepito dal pubblico come indicatore di origine commerciale. Il solo fatto che un termine ricorra nei documenti non dimostra di per sé l’uso del marchio come marchio.

Il richiamo alla violazione del diritto a un processo equo viene respinto, poiché i procedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso EUIPO sono di natura amministrativa e non giurisdizionale. Non essendo provata la reputazione del marchio anteriore, l’articolo 8, paragrafo 5, non può operare.

Decisione

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione EUIPO. La fondazione ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute da EUIPO.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • un marchio collettivo UE deve comunque essere distintivo e non beneficia di una presunzione di distintività media o di reputazione;
  • la nozione di rischio di confusione rispetto a un marchio collettivo va letta in funzione della possibile percezione del pubblico circa l’origine dai membri dell’associazione titolare;
  • la bassa distintività del marchio anteriore riduce la sua capacità di opporsi a segni successivi che ne evocano solo una parte debole;
  • la tutela dell’articolo 8, paragrafo 5, richiede la prova della reputazione, che nel caso concreto non è stata fornita.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionemarchio collettivorischio di confusionereputazione del marchio

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