Tribunale, Sentenza T-60/22
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 3 May 2023. — Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Marne en Champagne v European Union Intellectual Property Office. — European Union trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Word mark TEHA – Earlier national figurative mark tema – Relative ground for refusal – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – Lack of genuine use of the mark – Article 42(2) and (3) of Regulation No 207/2009 (now Article 47(2) and (3) of Regulation 2017/1001) – Use in a form which differs in elements which alter the distinctive character of the trade mark – Article 15(1), second subparagraph, point (a), of Regulation No 207/2009 (now Article 18(1), second subparagraph, point (a), of Regulation 2017/1001). — Case T-60/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione della Commissione di ricorso di EUIPO che aveva escluso la prova dell’uso genuino del marchio anteriore figurativo "tema". Le variazioni tra il marchio registrato e i segni effettivamente usati non sono state considerate marginali, perché modificavano la stilizzazione e il carattere distintivo del segno. Senza prova dell’uso genuino, viene meno il fondamento dell’opposizione basata sul rischio di confusione.
Uso effettivo di un marchio anteriore nazionale figurativo: la Corte conferma che variazioni grafiche non marginali alterano il carattere distintivo e impediscono di provare l’uso genuino ai fini dell’opposizione
La questione giuridica
Se l’uso di segni diversi dal marchio anteriore nazionale registrato, in particolare di un elemento verbale e di segni figurativi modificati, possa integrare uso genuino ai sensi dell’articolo 15(1), secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 42(2) e (3), quando le differenze grafiche incidono o meno sul carattere distintivo del marchio registrato; e, conseguentemente, se l’opposizione basata sull’articolo 8(1)(b) potesse essere mantenuta.
Principio di diritto
Ai fini della prova dell’uso genuino di un marchio anteriore nazionale invocato in opposizione, il titolare può avvalersi dell’uso di una forma diversa solo se le differenze rispetto al segno registrato sono marginali e non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma registrata; quando, come nel caso di specie, la stilizzazione grafica, la combinazione cromatica e l’aggiunta di elementi figurativi incidono sul modo in cui il pubblico percepisce il segno, il marchio usato non è equivalente a quello registrato e l’uso genuino non è provato. Di conseguenza, l’opposizione deve essere respinta.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8(1)(b) del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 42(2) e (3) del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 15(1), secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 47(2) e (3) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 18(1), secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 190(1) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 196 e 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articoli 29(1) e 31 del regolamento (CE) n. 207/2009
Uso genuino del marchio anteriore figurativo e opposizione TEHA/tema
La pronuncia riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale avverso una decisione della Quarta Commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione contro la protezione nell’Unione di una registrazione internazionale designante l’Unione europea. La controversia ruota attorno alla prova dell’uso genuino di un marchio anteriore nazionale figurativo e alla possibilità di considerare equivalenti i segni effettivamente usati rispetto a quello registrato.
Fatti e procedimento amministrativo
La società interveniente, Ambrosetti Group Ltd, aveva ottenuto una registrazione internazionale del marchio denominativo TEHA, con effetto, tra l’altro, nell’Unione europea, per servizi in classe 41. La Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne, successore della chambre de commerce et d’industrie de Reims Épernay, presentava opposizione contro la protezione nell’Unione fondandola su un precedente marchio figurativo francese contenente l’elemento "tema".
L’opposizione era basata sull’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009, relativo al rischio di confusione. A seguito della richiesta dell’interveniente, EUIPO imponeva all’opponente di provare l’uso genuino del marchio anteriore. La Divisione di opposizione accoglieva parzialmente l’opposizione, ritenendo provato l’uso e ravvisando un rischio di confusione per alcuni servizi in classe 41. La Commissione di ricorso, invece, accoglieva il ricorso dell’interveniente e negava la prova dell’uso genuino, rilevando che i segni prodotti differivano dal marchio registrato in elementi idonei a modificarne il carattere distintivo.
Normativa applicabile
Il Tribunale precisa che, poiché la data di priorità della registrazione internazionale era il 28 giugno 2017, la controversia è disciplinata, quanto al diritto sostanziale, dal regolamento n. 207/2009; quanto alle regole procedurali, dal regolamento n. 2017/1001. In particolare, richiama:
- l’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009;
- l’articolo 42(2) e (3) del regolamento n. 207/2009;
- l’articolo 15(1), secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
Il Tribunale osserva inoltre che le corrispondenti disposizioni del regolamento 2017/1001, richiamate dalla Commissione di ricorso e dalle parti, hanno contenuto sostanzialmente identico o comunque non rilevante ai fini del caso.
Questioni sottoposte al Tribunale
L’unico motivo di ricorso deduceva la violazione dell’articolo 15(1), secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009. La ricorrente non contestava che la prova prodotta non riguardasse l’esatto marchio registrato, ma sosteneva che i suoi elementi dominanti fossero comunque usati in una forma che non alterava il carattere distintivo del marchio anteriore.
Le censure articolate dalla ricorrente erano, in sostanza, tre:
- il segno usato sarebbe stato sostanzialmente equivalente al marchio registrato;
- l’elemento verbale "tema" sarebbe stato dominante rispetto agli elementi figurativi;
- le differenze cromatiche e l’aggiunta di elementi curvi nei segni usati sarebbero state non essenziali o decorative.
Ragionamento del Tribunale: criterio dell’uso in forma modificata
Il Tribunale ricorda che l’articolo 15(1), secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 mira a evitare un rigido allineamento tra forma registrata e forma d’uso, consentendo variazioni compatibili con il carattere distintivo del marchio. Tale disposizione può applicarsi anche ai marchi nazionali anteriori invocati in opposizione, in combinato disposto con l’articolo 42(2) e (3).
La regola operativa è che la forma usata può discostarsi dalla forma registrata solo in aspetti trascurabili, così che i due segni siano complessivamente equivalenti. Se, invece, le variazioni incidono sugli elementi distintivi o dominanti, il requisito dell’uso genuino non è soddisfatto.
Valutazione del marchio registrato e dei segni usati
Il Tribunale approva l’analisi della Commissione di ricorso secondo cui il marchio anteriore registrato era composto da un rettangolo diviso in due parti, con le lettere "te" in un riquadro blu e le lettere "ma" in un riquadro nero, con specifiche differenti stilizzazioni e forte contrasto cromatico. Il carattere distintivo derivava quindi non solo dall’elemento verbale, ma anche dalla particolare stilizzazione grafica e dalla combinazione dei colori.
Da ciò il Tribunale ricava che:
- il marchio non era dominato dall’elemento verbale "tema" considerato come parola unitaria;
- la scomposizione visuale in "te" e "ma" era rilevante per la percezione del segno;
- la percezione del pubblico non consentiva di ridurre il marchio registrato alla sola parola "tema".
Il Tribunale respinge così l’argomento secondo cui, in un marchio complesso, gli elementi verbali sarebbero sempre prevalenti su quelli figurativi. Ricorda infatti che un elemento figurativo può assumere un ruolo equivalente o persino dominante, se le sue qualità intrinseche e la sua posizione complessiva nel segno lo giustificano.
Elementi figurativi e variazioni cromatiche
Quanto ai segni effettivamente usati, il Tribunale rileva che essi presentavano il termine "tema" scritto in modo uniforme, in un unico colore e con carattere standard, talvolta accompagnato da un elemento grafico curvo, mentre il marchio registrato si fondava su una diversa architettura visiva, con colori blu, nero e bianco e con una stilizzazione specifica delle lettere.
Le differenze non sono considerate trascurabili perché:
- la stilizzazione specifica delle lettere del marchio registrato non era riprodotta;
- la combinazione cromatica distintiva non era ripresa nella stessa configurazione;
- gli elementi curvi aggiunti nei segni usati erano visivamente rilevanti e non semplici ornamenti privi di capacità distintiva.
Il Tribunale sottolinea che la distintività del marchio registrato non derivava dai colori in sé, ma dalla loro combinazione con la stilizzazione complessiva. Le aggiunte figurative nei segni usati alteravano quindi il modo in cui il pubblico percepiva il segno, impedendo di qualificarli come mera variante ammissibile.
Esito del ricorso e conseguenze sulle spese
Poiché nessuna delle censure era fondata, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Ne consegue che la decisione della Commissione di ricorso resta ferma e che il richiedente soccombente viene condannato alle spese, comprese quelle richieste dall’interveniente per il procedimento dinanzi a EUIPO e alla Commissione di ricorso.
Principio affermato
La prova dell’uso genuino di un marchio anteriore può essere fornita anche mediante una forma d’uso diversa da quella registrata solo se le differenze sono marginali e non alterano il carattere distintivo del segno. Quando la modifica riguarda la stilizzazione, la combinazione cromatica o l’aggiunta di elementi figurativi idonei a cambiare la percezione globale del marchio, l’uso non può essere considerato equivalente alla forma registrata e non soddisfa l’articolo 15(1), secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 3 mag 2023Tribunale, Sentenza T-249/21
- Sentenza · 3 mag 2023Tribunale, Sentenza T-303/22
- Sentenza · 3 mag 2023Tribunale, Sentenza T-52/22
- Sentenza · 3 mag 2023Tribunale, Sentenza T-106/22
- Sentenza · 3 mag 2023Tribunale, Sentenza T-168/22
- Sentenza · 3 mag 2023Tribunale, Sentenza T-459/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →