Cassazione Penale, Sentenza n. 14670/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Vasto aveva revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità inflitta con sentenza del 05/04/2016 (divenuta irrevocabile il 16/04/2019) per il reato di cui all'art. 186 c.d.s., ritenendo che il condannato non avesse mai svolto il lavoro e non avesse fornito giustificazioni. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 186, comma 9-bis c.d.s., sostenendo che non gli era mai stata notificata alcuna convocazione o ordine di esecuzione dall'UEPE e che l'avvio dell'esecuzione è un onere dell'autorità e non del condannato
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto per un nuovo giudizio, rilevando che il giudice dell'esecuzione non poteva revocare la sanzione sostitutiva limitandosi a rilevare la presunta inerzia del condannato senza verificare se fosse stato dato impulso all'esecuzione da parte del pubblico ministero o dell'UEPE e senza accertare eventuali atti di convocazione o di notifica
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada)
La disposizione prevede la possibilità di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità; la Corte interpreta che l'esecuzione di tale misura è un onere dell'autorità (PM/UEPE) e non del condannato
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma processuale relativa ai motivi di ricorso per cassazione citata come parametro di impugnazione; la violazione dedotta riguarda la valutazione dei fatti e l'omesso esame degli atti relativi all'esecuzione
art. 655 cod. proc. pen.
Indica l'onere del pubblico ministero nella cura dell'esecuzione dei provvedimenti di condanna; la Corte richiama che è il pubblico ministero che deve dare impulso all'esecuzione
art. 5 del decreto del Ministero della Giustizia 26/03/2001
Stabilisce le competenze operative per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità; la Corte ne ricava che l'UEPE ha il compito di eseguire la pena sostitutiva e di convocare il condannato per concordare modalità e data di inizio
d.lgs. n. 274/2000 (richiamato)
Riferimento normativo storico riguardante il lavoro di pubblica utilità; richiamato per il contesto normativo dell'esecuzione della misura alternativa
Massime di principio
- L'avvio dell'esecuzione della pena sostitutiva con lavoro di pubblica utilità è un obbligo dell'autorità (pubblico ministero/UEPE) e non può essere attribuito in capo al condannato.
- Il giudice dell'esecuzione non può revocare la sanzione sostitutiva basandosi esclusivamente sulla mancata attivazione del condannato senza accertare se l'autorità abbia effettivamente dato impulso all'esecuzione (notifiche, convocazioni, ordini di esecuzione).
- Prima di disporre la revoca della misura alternativa è necessario verificare gli atti e i tentativi compiuti dall'UEPE e dal pubblico ministero per l'esecuzione; l'assenza di convocazione o di notifica giustifica l'annullamento del provvedimento di revoca.
- L'UEPE ha il compito operativo di convocare il condannato, concordare le modalità e la data di inizio del lavoro di pubblica utilità e, se necessario, può avvalersi delle forze di polizia per rintracciare l'interessato.
- In situazioni analoghe, chi intende impugnare la revoca di una misura sostitutiva dovrebbe verificare e contestare l'eventuale mancanza di atti di impulso all'esecuzione da parte del PM/UEPE e chiedere l'accertamento giudiziale di tali mancanze
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