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Ordinanza

Ordinanza n. 1110/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Graduatoria finale di merito del 23.12.2025, pubblicata dall'ADISURC con D.D. 1803/2025, in relazione al Bando di Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio Posti Alloggio Contributi per Mobilità Internazionale Anno Accademico 2025/2026, indetto dall'ADISURC in data 04.08.2025; dell' art. 5, comma 3, punto 1 del Bando rubricato Candidati in condizione di disabilità in cui è stato previsto che “Laddove sia richiesto nel modulo online, i candidati con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, devono espressamente dichiararlo e produrre la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità a comprova di tale status, entro e non oltre la data di scadenza del concorso. In caso di trasmissione in data successiva alla scadenza, non si terrà conto della documentazione , con la conseguenza che i dati di merito del candidato inadempiente sono valutati secondo quanto esposto all'art. 3.1 e 3.2 e l'incremento della borsa previsto per tale condizione all'art. 6.2 lett. b) non viene corrisposto, e dell'art. 14, lettera L) rubricato Riepilogo dei motivi di esclusione, ove prevede che “Sono esclusi dal concorso i candidati (…) che non hanno presentato la documentazione prevista all'art. 5 a corredo dell'autocertificazione”; di ogni altro atto ad essi preordinato, consequenziale e/o comunque collegato, ancorché non conosciuto dal ricorrente. NONCHÉ Per l'accertamento e la conseguente dichiarazione del diritto del Sig. -OMISSIS- ad essere considerato, ai fini del Bando ADISURC a.a. 2025/2026, studente in condizione di disabilità/invalidità ≥ 66%, sulla base del decreto di omologa del Tribunale che ha accertato l'invalidità civile al 75% con efficacia retroattiva, nonché del conseguimento dei CFU minimi richiesti per gli studenti disabili iscritti al quarto anno. E, CONSEGUENTEMENTE Per la condanna dell’ADISURC, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rinnovare la valutazione della posizione del ricorrente, applicando i requisiti di merito agevolati previsti per gli studenti disabili (riduzione del 40% dei CFU da conseguire) e riconoscendo, ove sussistenti gli ulteriori requisiti di reddito, il diritto del Sig. -OMISSIS- alla collocazione in Graduatoria - Sezione studenti “in sede”, con assegnazione della Borsa di Studio in suo favore; In subordine, ove ormai impossibile l'assegnazione in forma specifica, condannare l'ADISURC, in persona del legale rappresentante, pro tempore, a corrispondere, in favore del ricorrente, l'equivalente economico dei benefici non goduti per l'a.a. 2025/2026, oltre interessi e rivalutazione secondo le regole applicabili.

Giustizia amministrativa202601877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale ADISURC per borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale per l’anno accademico 2025/2026, nonché clausole del bando sulla dichiarazione e documentazione della condizione di disabilità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda regionale diritto studio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e le clausole del bando che imponevano ai candidati con handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992 o con invalidità pari o superiore al 66% di dichiarare la propria condizione e produrre la documentazione comprovante lo status entro la scadenza del concorso, prevedendo, in caso di trasmissione tardiva, il mancato riconoscimento dei requisiti di merito agevolati e dell’incremento della borsa, nonché l’esclusione in caso di mancata documentazione. Ha chiesto l’accertamento del diritto a essere valutato come studente disabile, sulla base di un decreto di omologa del Tribunale che aveva accertato retroattivamente un’invalidità civile del 75%, e la conseguente rinnovazione della valutazione, con applicazione della riduzione del 40% dei CFU richiesti agli studenti disabili, collocazione in graduatoria e assegnazione della borsa; in subordine, il pagamento dell’equivalente economico dei benefici non goduti. Il ricorrente ha invocato anche il soccorso istruttorio. Dagli atti è emerso che nella domanda aveva dichiarato la condizione di disabilità/invalidità, ma non aveva trasmesso né caricato la documentazione entro il termine del 18 settembre 2025 alle ore 12:00. Inoltre, non aveva comunicato all’ADISURC il procedimento di rinnovo o il successivo decreto di omologa neppure entro il termine per il soccorso istruttorio, esteso da 7 a 14 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie del 14 ottobre 2025. L’unica comunicazione era intervenuta il 27 gennaio 2026, circa quattro mesi dopo l’ottenimento della certificazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha ritenuto rilevante che il bando imponesse la produzione della documentazione comprovante lo status di disabilità entro la scadenza e che il candidato fosse stato specificamente avvisato, nella domanda online, della necessità di inviare o caricare tale documentazione. La circostanza che l’invalidità fosse stata successivamente accertata dall’autorità giudiziaria con efficacia retroattiva non è stata ritenuta sufficiente, poiché il provvedimento era postumo rispetto alla scadenza e non era stato tempestivamente rappresentato all’amministrazione. Il soccorso istruttorio è stato ritenuto inapplicabile, in quanto il bando lo limitava alla regolarizzazione di carenze formali e irregolarità documentali, escludendolo per mancanze assolute e sostanziali, e comunque il ricorrente non aveva presentato alcuna istanza neppure entro il termine esteso previsto dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5.3.1 del Bando ADISURC a.a. 2025/2026

    Laddove sia richiesto nel modulo online, i candidati con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, devono espressamente dichiararlo e produrre la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità a comprova di tale status, entro e non oltre la data di scadenza del concorso.

    La clausola imponeva la dichiarazione e la produzione tempestiva della documentazione comprovante la disabilità o l’invalidità; la documentazione tardiva non doveva essere considerata ai fini dei requisiti agevolati e dell’incremento della borsa.

  • art. 14, lett. L), del Bando ADISURC a.a. 2025/2026

    Sono esclusi dal concorso i candidati (…) che non hanno presentato la documentazione prevista all'art. 5 a corredo dell'autocertificazione.

    La mancata presentazione della documentazione prevista dal bando era contemplata tra i motivi di esclusione.

  • art. 8.3 del Bando ADISURC a.a. 2025/2026

    Il soccorso istruttorio, finalizzato esclusivamente alla regolarizzazione delle carenze di elementi formali della domanda e irregolarità documentali, e non anche a mancanze assolute e sostanziali della documentazione o delle dichiarazioni, è consentito entro il termine minimo di 7 giorni a partire dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, solo qualora non arrechi danno agli altri candidati.

    Il soccorso istruttorio era limitato alle carenze formali e alle irregolarità documentali, non poteva colmare una mancanza sostanziale e doveva essere esercitato nel termine previsto, nel rispetto della parità di trattamento.

  • art. 3, commi 1 e 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104

    La disposizione è richiamata dal bando quale riferimento per il riconoscimento della condizione di handicap rilevante ai fini della procedura di sostegno allo studio.

  • art. 55 c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito la base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un bando per l’assegnazione di benefici pubblici subordina il riconoscimento di uno status personale rilevante ai fini della graduatoria alla produzione della documentazione entro il termine di presentazione della domanda, la dichiarazione resa dal candidato non sostituisce la documentazione espressamente richiesta dalla lex specialis.
  • L’accertamento giudiziale successivo di una condizione personale, anche se dotato di efficacia retroattiva, non impone automaticamente all’amministrazione di rielaborare una graduatoria se il candidato non ha tempestivamente prodotto o rappresentato il relativo provvedimento secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando.
  • Il soccorso istruttorio previsto dalla lex specialis non può essere utilizzato per colmare una mancanza assoluta e sostanziale della documentazione richiesta, quando la disciplina della procedura lo limita alla regolarizzazione di carenze formali o irregolarità documentali.
  • Il mancato esercizio del soccorso istruttorio entro il termine previsto, anche quando tale termine sia stato successivamente esteso dall’amministrazione, impedisce al candidato di pretendere la considerazione tardiva della documentazione in applicazione del principio di parità di trattamento.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiBandi di finanziamento e graduatorieDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivo

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