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Sentenza

Sentenza n. 2875/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento del provvedimento di diniego di visto a seguito revoca nulla osta al lavoro emesso dal Consolato Generale D'Italia A Casablanca prot n 1144 del 6/2/2025 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 8\9\2025 : Annullamento del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, emesso in data 06.02.2025, Prot. 1144, notificato in data 12.02.2025 dal Consolato Generale d’Italia in Casablanca – Ufficio Visti.

Giustizia amministrativa202504998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato fondato sulla revoca del nulla osta al lavoro, nonché presupposto provvedimento di revoca del nulla osta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cittadino marocchino titolare di un nulla osta al lavoro subordinato, impugnava il diniego di visto emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca e il presupposto atto di revoca del nulla osta adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. Deduceva, in primo luogo, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Deduceva inoltre la violazione della disciplina relativa alla conferma del nulla osta da parte del datore di lavoro, prevista dall’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere e difetto di istruttoria. In particolare, sosteneva che il datore di lavoro avesse confermato tempestivamente l’interesse all’assunzione tramite il portale ALI e che la revoca fosse stata determinata da una chiusura automatica della pratica prima della scadenza del termine di sette giorni previsto per la conferma. Con motivi aggiunti impugnava anche la relazione istruttoria dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il motivo relativo all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Ha ritenuto che, per i procedimenti relativi ai visti d’ingresso, l’art. 10-bis l. 241/1990 non fosse applicabile ratione temporis, poiché l’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998, introdotto dal d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024, era divenuto applicabile dal 5 febbraio 2025 e il diniego era stato adottato il 6 febbraio 2025. Ha invece accolto le doglianze relative alla conferma e alla revoca del nulla osta. Dall’istruttoria è emerso che il nulla osta era stato rilasciato il 1° febbraio 2025, che il 4 febbraio il sistema aveva elaborato automaticamente la rinuncia del datore di lavoro e chiuso la pratica senza azioni del datore, prima della scadenza del termine di sette giorni, e che il 12 febbraio era comunque pervenuta tramite portale ALI la conferma dell’interesse all’assunzione. Il sub-procedimento di conferma e revoca è stato quindi ritenuto viziato per violazione di legge e difetto di istruttoria. Poiché il diniego del visto si fondava esclusivamente sulla revoca del nulla osta, esso è stato annullato per carenza del presupposto fattuale e giuridico, violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. L’amministrazione conserva il potere di riesercitare il potere valutando anche gli altri requisiti per il rilascio del visto. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati accolti; le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, con refusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non si applica ai procedimenti relativi ai visti d’ingresso quando trova applicazione l’esclusione prevista dall’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998.

  • art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998

    «[l]’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso».

    L’esclusione del preavviso di rigetto opera per i procedimenti relativi ai visti d’ingresso e, secondo il regime temporale applicabile, anche nel procedimento deciso il 6 febbraio 2025.

  • art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024

    La disposizione ha introdotto nell’art. 4 d.lgs. 286/1998 il comma 7-bis, escludendo l’applicazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 ai procedimenti relativi ai visti d’ingresso.

  • art. 1, comma 2, d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024

    La nuova disciplina si applica dalla data di decorrenza delle disposizioni per il 2025 previste dal decreto flussi; tale decorrenza è stata individuata nel 5 febbraio 2025.

  • art. 8 d.P.C.M. 27 settembre 2023

    «i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9:00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno».

    La disposizione consente di individuare nel 5 febbraio 2025 la data di decorrenza rilevante per l’applicazione temporale dell’esclusione del preavviso di rigetto.

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998

    «Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia».

    La revoca automatica del nulla osta presuppone il mancato adempimento dell’obbligo di conferma entro il termine di sette giorni; non è legittima la chiusura automatica della pratica prima della scadenza del termine né in presenza di una successiva conferma risultante dal portale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di conferma del nulla osta al lavoro subordinato, la revoca del nulla osta per mancata conferma può intervenire soltanto dopo la scadenza del termine di sette giorni previsto dall’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998; la chiusura automatica della pratica prima della scadenza del termine è illegittima.
  • L’amministrazione deve verificare adeguatamente i dati risultanti dal sistema informatico e dal portale ALI prima di considerare omessa la conferma dell’interesse del datore di lavoro; l’erronea attribuzione di una rinuncia automatica integra violazione di legge e difetto di istruttoria.
  • Quando il diniego di visto d’ingresso si fonda esclusivamente sulla revoca illegittima del nulla osta, il diniego è illegittimo per carenza del presupposto fattuale e giuridico, oltre che per difetto di istruttoria e motivazione.
  • L’art. 10-bis l. 241/1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti d’ingresso quando ricorrono i presupposti temporali e sostanziali dell’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998, introdotto dal d.l. 145/2024 e applicabile, per la disciplina del 2025, dal 5 febbraio 2025.
  • L’annullamento del diniego di visto fondato sulla revoca del nulla osta non comporta automaticamente il diritto al rilascio del visto, restando salva la possibilità per l’amministrazione di riesercitare il potere e verificare gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereTermini del procedimento

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