Sentenza n. 2066/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia n. 431/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia n. 431/2024, passata in giudicato, relativa all'accredito della carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sul borsellino elettronico della carta del docente € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi € 1.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 luglio 2025 e risultava passata in giudicato. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato di avere adempiuto. È stata inoltre richiesta la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., a titolo di penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso, dalla notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, ritenendo provata la spettanza degli importi riconosciuti dal giudicato e rilevando che l'Amministrazione non aveva dedotto né dimostrato l'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza gli importi complessivi di € 1.500,00, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi 60 giorni. Non è stata accolta la domanda di penalità di mora: l'astreinte è stata ritenuta manifestamente iniqua nel caso concreto, in ragione della nomina del commissario ad acta e delle circostanze del ritardo, principalmente riconducibili all'eccezionale mole di contenzioso sulla carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nell'ambito del giudizio di ottemperanza consente la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ma tale misura non è stata applicata perché ritenuta manifestamente iniqua nel caso concreto.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini della procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, l'azione è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- L'inottemperanza può essere dichiarata quando il creditore documenti il contenuto del giudicato e la spettanza della prestazione, mentre l'amministrazione non deduca né dimostri di avere adempiuto.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere esclusa quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, anche in considerazione della nomina del commissario ad acta e del rischio di una sanzione eccessivamente afflittiva o di una locupletazione del creditore.
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