Sentenza n. 348/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione del provvedimento prot. -OMISSIS- a firma del Vicario del Questore di Ancona, recante l’emissione di avviso orale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale del Questore, con invito a cambiare condotta di vita e avvertimento circa l’applicazione di misure di prevenzione più gravi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale adottato dalla Questura di Ancona, sostenendo che mancassero i presupposti previsti dagli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011. Ha dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, carenza e illogicità della motivazione, affermando che le condotte contestate riguardavano una vicenda circoscritta e non dimostravano né l’abituale dedizione a traffici delittuosi né la sussistenza di una pericolosità per la sicurezza o la tranquillità pubblica. Ha inoltre contestato il richiamo a precedenti fatti non adeguatamente specificati e non attuali, nonché la mancata adozione dell’ammonimento previsto dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009. Con un secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 e ulteriore carenza di istruttoria, sostenendo l’illegittimità dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’insufficiente motivazione dell’urgenza. L’amministrazione ha replicato che il ricorrente era stato deferito all’autorità giudiziaria per danneggiamento e atti persecutori, che era stato informato dell’indagine mediante elezione di domicilio e che aveva riportato una precedente condanna per fatti analoghi, consistiti nel danneggiamento di tombe collocate nel medesimo cimitero.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente avesse interpretato in modo parziale l’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, che comprende anche le persone che, per il loro comportamento, appaiono dedite alla commissione di reati lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica, senza richiedere che esse vivano dei proventi di attività delittuose. Le condotte contestate, consistenti in reiterati danneggiamenti e atti persecutori ai danni di tombe, erano idonee a incidere sulla tranquillità dei familiari dei defunti e degli utenti del cimitero; la precedente condanna per una vicenda analoga costituiva elemento di specifica reiterazione. Il Tribunale ha inoltre valorizzato il fatto che il ricorrente non avesse chiarito l’origine dei rapporti con la famiglia denunciante, sicché non poteva escludersi il rischio di reiterazione nei confronti di altri utenti del cimitero. L’avviso orale è stato ritenuto legittimo anche senza previo accertamento della responsabilità penale, essendo sufficiente un giudizio prognostico di pericolosità fondato su elementi di fatto. Il motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è stato respinto perché l’adozione dell’atto a soli sette giorni dal deferimento all’autorità giudiziaria dimostrava la sussistenza di esigenze di particolare celerità e urgenza. Il TAR ha altresì osservato che l’avviso orale, essendo revocabile su documentata istanza dell’interessato e volto a prevenire la reiterazione delle condotte, presenta una funzione anche potenzialmente favorevole al destinatario. Spese compensate in ragione, tra l’altro, della durata del processo.
Norme richiamate
artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011
possono essere avvisati oralmente i soggetti indicati nell’articolo 1 del fatto che esistono indizi a loro carico, indicando gli elementi e i motivi che li giustificano, invitando l’interessato a tenere una condotta conforme alla legge
L’avviso orale può essere adottato nei confronti dei soggetti che, sulla base di elementi di fatto, appaiano dediti anche alla commissione di reati lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica; non è necessario il previo accertamento della responsabilità penale, essendo sufficiente un giudizio prognostico di pericolosità.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio può essere omessa quando ricorrano concrete esigenze di celerità; nel caso esaminato, l’adozione dell’avviso orale a breve distanza dal deferimento all’autorità giudiziaria ha dimostrato l’urgenza dell’intervento.
art. 8 d.l. 11/2009, convertito in l. 38/2009
La presentazione della denuncia o querela per atti persecutori costituisce elemento ostativo all’adozione dell’ammonimento di polizia, secondo quanto dedotto e documentato dall’amministrazione.
art. 612-bis c.p.
Il deferimento per il reato di atti persecutori è stato considerato, nel quadro complessivo degli elementi disponibili, sintomatico di pericolosità sociale ai fini dell’avviso orale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- L’avviso orale del Questore può essere adottato nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto adeguatamente valutati, appaia dedito alla commissione di reati idonei a mettere in pericolo non soltanto la sicurezza, ma anche la tranquillità pubblica; la nozione di tranquillità pubblica comprende lo stato di serenità e sicurezza psicologica della collettività o di gruppi di persone esposti al rischio di reiterazione delle condotte.
- Ai fini dell’avviso orale non è necessario che la responsabilità penale del destinatario sia stata definitivamente accertata: è sufficiente un giudizio prognostico di pericolosità fondato su elementi concreti, tra cui il deferimento per un reato sintomatico di pericolosità e la presenza di precedenti specifici o di condotte reiterate.
- La valutazione di pericolosità rilevante per l’avviso orale non richiede necessariamente l’abituale dedizione a traffici delittuosi o la provenienza illecita dei mezzi di sostentamento, poiché l’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 contempla autonomamente anche la dedizione a reati lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica.
- La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell’adozione dell’avviso orale quando l’amministrazione dia conto di concrete esigenze di urgenza e celerità, desumibili anche dalla necessità di prevenire la reiterazione ravvicinata di condotte potenzialmente pericolose.
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