Sentenza n. 5711/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 16257 del 2 novembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 16257 del 2 novembre 2023, nonché, in via subordinata, nota comunale recante il rigetto della proposta di formazione e attuazione di un subcomparto urbanistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro una nota di Roma Capitale relativa alla proposta di formazione e attuazione del subcomparto A2, ritenendo tale nota endoprocedimentale. Hanno dedotto, anzitutto, error in procedendo per violazione dell’art. 73 c.p.a., del diritto di difesa e dei principi di effettività ed economia processuale, per il mancato rinvio o coordinamento con altro giudizio riguardante la determinazione dirigenziale del 1° marzo 2017 relativa alla formazione dei subcomparti A1 e A2. Nel merito hanno riproposto censure di incompetenza del dirigente comunale, sostenendo che la competenza spettasse al Consiglio o alla Giunta comunale; violazione della disciplina urbanistica sui subcomparti e difetto di istruttoria, contestando l’esistenza di un vincolo di pertinenzialità tra la particella sulla quale era stato realizzato un ampliamento edilizio e il fabbricato preesistente; difetto di motivazione per il mancato richiamo puntuale al contenuto di un’osservazione al PTPR; erronea applicazione del vincolo di inedificabilità riferito alla fascia di 50 metri dal canale colatorio; illegittimità della richiesta di consenso di tutti i potenziali soggetti attuatori; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omesso preavviso di diniego. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria ed è stata richiesta, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa alla competenza prevista dalla legislazione regionale laziale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo con cui era stata contestata la declaratoria di inammissibilità, poiché la nota impugnata, pur inserita nel procedimento, conteneva un’affermazione perentoria circa la non realizzabilità del comparto e aveva quindi natura lesiva, indipendentemente dagli ulteriori sviluppi procedimentali. Ha tuttavia esaminato gli ulteriori motivi e li ha respinti, confermando sostanzialmente la decisione di primo grado con diversa motivazione. Ha escluso la violazione dell’art. 73 c.p.a., osservando che il potere di rinvio è ristretto e che gli appellanti avrebbero potuto impugnare l’atto con motivi aggiunti. Ha ritenuto competente l’organo dirigenziale comunale, poiché il rinvio dell’art. 1-bis, comma 3, l.r. Lazio n. 36/1987 all’art. 6, comma 2, l.r. Lazio n. 22/1997 attribuisce le modifiche non costituenti variante all’organo comunale abilitato al rilascio del titolo edilizio, oggi individuato nella dirigenza. Ha ritenuto legittimo lo stralcio della particella interessata dall’ampliamento realizzato in forza del Piano Casa, riconoscendo il vincolo di pertinenzialità civilistica rispetto all’edificio preesistente. Ha respinto le censure sulla motivazione, rilevando che l’atto era plurimotivato e che una sola ragione legittima era sufficiente a sostenerlo; il riferimento all’osservazione al PTPR era comunque ammissibile per relationem. Ha ritenuto legittimo il rilievo relativo al vincolo di inedificabilità derivante dalla presenza del canale colatorio e, comunque, assorbente la motivazione concernente la particella pertinenziale. Ha considerato legittimo il coinvolgimento degli altri proprietari del subcomparto, non essendo gli appellanti gli unici titolari delle aree. Ha respinto la censura sull’art. 10-bis l. 241/1990, poiché, alla luce delle motivazioni legittime e pregnanti, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. La domanda risarcitoria è stata respinta sia per la legittimità dell’atto sia per la sua genericità. La questione di costituzionalità è stata ritenuta genericamente formulata e manifestamente infondata. L’appello è stato quindi respinto nel merito con diversa motivazione; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Il potere del giudice di rinviare la trattazione per connessione è fortemente circoscritto; la parte può impugnare l’atto connesso mediante motivi aggiunti.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente in appello la riproposizione delle censure e delle istanze non esaminate dal giudice di primo grado.
art. 1-bis, l.r. Lazio n. 36/1987
comma 2, lett. p), e comma 3
La suddivisione dei comparti edificatori in subcomparti, se conforme allo strumento urbanistico e nel rispetto degli standard, costituisce modifica non qualificabile come variante; per essa si applicano le procedure richiamate dalla legge regionale.
art. 6, comma 2, l.r. Lazio n. 22/1997
Le predette modifiche sono autorizzate dal competente organo comunale abilitato al rilascio della concessione edilizia.
Il rinvio operato dalla legislazione urbanistica regionale attribuisce la competenza all’organo dirigenziale comunale abilitato al rilascio del titolo edilizio.
art. 17, comma 3, l. n. 1150/1942
È richiamato quale fondamento della disciplina della formazione dei subcomparti e del coinvolgimento dei proprietari interessati.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione può essere resa anche mediante riferimento ad atti e documenti precedenti, purché il rinvio sia sufficiente a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
L’omissione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità quando, per la natura vincolante o comunque per la pregnanza delle ragioni legittimamente poste a fondamento dell’atto, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 7, comma 6, l.r. Lazio n. 24/1998
È stato applicato quale fondamento del vincolo di inedificabilità nella fascia di 50 metri dal canale colatorio.
art. 12 l.r. Lazio n. 28/1980
È stato invocato dagli appellanti per sostenere la classificazione delle aree di recupero dei nuclei spontanei come zone omogenee B, ma la censura è stata respinta.
art. 3, comma 3, l.r. Lazio n. 21/2009
È stato interpretato nel senso che il corpo edilizio separato realizzato mediante ampliamento conserva un vincolo di pertinenzialità civilistica con l’edificio preesistente.
art. 817 c.c.
La nozione civilistica di pertinenza è stata utilizzata per individuare il vincolo funzionale tra l’ampliamento e il fabbricato principale.
Massime di principio
- Un atto formalmente inserito in un procedimento può essere immediatamente impugnabile quando contenga una determinazione perentoria e lesiva che escluda in concreto la realizzabilità dell’intervento, anche se l’amministrazione lo qualifica o lo presenta come endoprocedimentale.
- Per le modifiche a piani attuativi decaduti consistenti nella suddivisione di comparti in subcomparti e non qualificabili come variante, la competenza può spettare all’organo dirigenziale comunale quando la legge regionale rinvia alle procedure proprie dell’organo abilitato al rilascio del titolo edilizio.
- La pertinenzialità rilevante ai fini urbanistici può essere fondata sul vincolo civilistico tra l’ampliamento e l’edificio preesistente; la quota edificatoria legittimata dal fabbricato originario non può essere separata da esso mediante atti o interventi che recidano tale vincolo.
- In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità anche di una sola delle ragioni autonomamente idonee a sorreggere il dispositivo è sufficiente a determinarne la conservazione, rendendo superfluo l’esame delle censure rivolte alle ulteriori motivazioni.
- L’omissione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento dell’atto quando le ragioni legittime poste a fondamento della decisione rendano evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- Il mancato rinvio della trattazione per la pendenza di un giudizio connesso non viola di per sé il diritto di difesa quando il sistema processuale consenta alla parte di impugnare tempestivamente l’atto connesso mediante motivi aggiunti.
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