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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31998/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di conferma della condanna per ricettazione di un contrassegno identificativo di un ciclomotore oggetto di furto. I motivi principali del ricorso erano: vizio di motivazione e travisamento del compendio probatorio (la Corte avrebbe dato rilievo esclusivo all'annotazione di PG del 26/11/2013 omettendo di valutare altre risultanze, in particolare la depositio-ne dell'appuntato Vincenzo Di Girolamo); omissione di sommarie informazioni e di verifica della comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato; illegittima valorizzazione del silenzio come prova e violazione dell'onere della prova a carico del pubblico ministero (art. 648 c.p.); errata valutazione circa la particolare tenuità del fatto e mancato riconoscimento della non punibilità ex art. 131-bis c.p., con contestuale censura sull'affermazione che il contrassegno ha rilevanza giuridica oltre il valore commerciale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi del ricorso reiterativi e generici rispetto alle questioni già sollevate in appello e non capaci di confrontarsi con le motivazioni del tribunale e della Corte d'appello. Ha altresì ritenuto manifestamente infondati i rilievi di merito: la targa era apposta sul ciclomotore coinvolto in un sinistro guidato dall'imputato, il quale non fornì alcuna giustificazione circa la provenienza o la disponibilità del contrassegno; la Corte d'appello ha correttamente richiamato la giurisprudenza che ammette la valutazione del silenzio come elemento indiziario per l'elemento soggettivo del reato di ricettazione; l'attenuante della particolare tenuità è stata comunque riconosciuta, ma la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è stata negata perché l'atto (la detenzione/uso del contrassegno) è suscettibile di arrecare un pregiudizio più grave, indipendentemente dal valore patrimoniale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende. Sentenza pronunciata il 7 luglio 2022.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La norma è stata applicata nella sua parte sostanziale: la disponibilità del bene provento di delitto, senza giustificazioni plausibili da parte dell'imputato, è ritenuta elemento probatorio della ricettazione; la Corte ha inoltre riconosciuto che il silenzio dell'imputato può concorrere alla prova dell'elemento soggettivo.

  • art. 648, comma 2, cod. pen. (attenuante della particolare tenuità)

    La Corte ha riconosciuto l'attenuante della particolare tenuità del fatto in favore dell'imputato ma ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente a escludere la responsabilità penale con applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis.

  • art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La Corte ha negato l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis ritenendo che, al di là del basso valore patrimoniale del contrassegno, l'atto fosse comunque suscettibile di cagionare un pregiudizio di natura più ampia, ostando così alla non punibilità.

Massime di principio

  • La semplice disponibilità di un bene provento di reato, se contestuale a fatti e circostanze che collegano l'imputato all'oggetto (es. targa apposta sul veicolo guidato dall'imputato in un sinistro), può costituire elemento decisivo di ricettazione se non accompagnata da una giustificazione credibile.
  • Il silenzio dell'imputato non è in assoluto vietato come prova: la giurisprudenza ammette che la mancata spiegazione della provenienza del bene, se valutata nel contesto probatorio, possa concorrere a desumere l'elemento soggettivo; tuttavia la difesa dovrebbe tempestivamente offrire spiegazioni concrete per contrastare tale valutazione.
  • In sede di impugnazione è essenziale formulare censure specifiche e confrontarsi point-by-point con le motivazioni del giudice di merito; censure generiche o mera reiterazione di questioni già trattate possono determinare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
  • Il riconoscimento dell'attenuante per particolare tenuità non garantisce automaticamente la non punibilità ex art. 131-bis: occorre valutare anche la natura e le conseguenze dell'atto oltre il mero valore patrimoniale.
  • Se vi sono problemi di comprensione linguistica o altri profili procedurali (per es. mancato interrogatorio), tali aspetti devono essere documentati e sollevati tempestivamente nel giudizio di merito con richieste probatorie concrete; altrimenti il loro rilievo sarà difficilmente valorizzabile in sede di legittimità.
  • La difesa dovrebbe curare la produzione di elementi alternativi (prove di proprietà, atti di cessione, dichiarazioni esplicative) quando la prova accusatoria si fonda su disponibilità materiale dell'oggetto trovato.

Testo integrale

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