Regolamento (UE) 2024/2943
Regolamento delegato (UE) 2024/2943 della Commissione, del 17 settembre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/117 per quanto riguarda le misure di conservazione nel settore della pesca nelle zone del Mar Baltico di Fehmarnbelt, Kadetrinne, Westliche Rönnebank, Adlergrund e Pommersche Bucht mit Oderbank
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime di conservazione già previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/117 per alcune aree del Mar Baltico, recependo una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri del gruppo BALTFISH. L’intervento mira a proteggere habitat marini sensibili, in particolare banchi di sabbia e scogliere, limitando o vietando l’uso di attrezzi mobili di fondo in zone determinate. Vengono inoltre rafforzati gli obblighi di controllo, tracciamento e transito dei pescherecci, con particolare attenzione alle unità di piccola dimensione e alla frequenza di trasmissione dei dati VMS. Restano impregiudicate eventuali ulteriori misure necessarie per il rispetto della normativa ambientale dell’Unione.
Modifica delle misure di conservazione della pesca nel Mar Baltico per alcune zone Natura 2000 tedesche, con restrizioni agli attrezzi mobili di fondo e rafforzamento degli obblighi di controllo e tracciamento.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai pescherecci e alle attività di pesca che operano nelle aree marine protette del Mar Baltico individuate come zone 1 e zone 2 nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/117, come modificato. Le misure riguardano in particolare cinque siti Natura 2000 nella zona economica esclusiva tedesca: Fehmarnbelt, Kadetrinne, Westliche Rönnebank, Adlergrund e Pommersche Bucht mit Oderbank, oltre alle zone di controllo circostanti di 4 miglia nautiche per le zone 2. Si applicano agli attrezzi mobili di fondo e ai pescherecci che li tengono a bordo, con obblighi differenziati in funzione della lunghezza fuori tutto (almeno 12 metri; inferiore a 12 metri; tra 12 e 15 metri). Sono richiamate e integrate le norme di controllo del regolamento (CE) n. 1224/2009; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Misure di conservazione nel settore della pesca nelle zone del Mar Baltico di Fehmarnbelt, Kadetrinne, Westliche Rönnebank, Adlergrund e Pommersche Bucht mit Oderbank
Il regolamento delegato (UE) 2024/2943 modifica il regolamento delegato (UE) 2017/117 per rafforzare la protezione di alcune aree marine protette del Mar Baltico situate nella zona economica esclusiva tedesca. L’intervento dà seguito a una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri del gruppo BALTFISH e tiene conto della valutazione positiva resa dal CSTEP, con l’obiettivo di ridurre l’impatto degli attrezzi da pesca mobili di fondo su banchi di sabbia e scogliere, in coerenza con gli obblighi della normativa ambientale dell’Unione.
Contesto normativo e fondamento dell’intervento
La Commissione richiama il quadro della politica comune della pesca e, in particolare, l’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che consente l’adozione di misure di conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa ambientale UE. Il considerando sottolinea che gli Stati membri devono adottare misure di conservazione coerenti con la direttiva Habitat, la direttiva Uccelli e la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino. Il regolamento precisa inoltre che la nuova disciplina non pregiudica l’adozione di ulteriori misure eventualmente necessarie per ottemperare a tali obblighi.
Ambito geografico e definizione delle aree interessate
Le misure si applicano alle zone 1 e 2 già ricomprese nel sistema del regolamento delegato (UE) 2017/117, come ora ridefinito. Le delimitazioni sono ricostruite nell’allegato tramite coordinate WGS84 e lossodromie per i siti Natura 2000 interessati. Le zone 1 comprendono, tra gli altri, Munkegrund, Hatterbarn, Ryggen, Broen, Ertholmene, Davids Banke, Bakkebrædt & Bakkegrund, Adler Grund og Rønne Banke, Centrale Storebælt og Vresen e Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als. Le zone 2 riguardano invece le porzioni occidentale e centrale di Fehmarnbelt, Kadetrinne, Westliche Rönnebank, Adlergrund e Pommersche Bucht mit Oderbank.
Divieti di pesca e protezione degli habitat
Il fulcro della disciplina è il divieto di pesca con attrezzi mobili di fondo. Nelle zone 1 il divieto non è assoluto ma circoscritto a una serie di attrezzi specificamente elencati, tra cui reti a strascico, reti da traino gemelle, sciabiche e draghe tirate da natanti. Nelle zone 2 il divieto è invece più ampio e riguarda qualsiasi attrezzo mobile di fondo. Il testo collega espressamente tali restrizioni alla necessità di proteggere habitat sensibili, in particolare i banchi di sabbia e le scogliere, riducendo la pressione derivante dalle attività umane e contribuendo al buon stato ecologico del Mar Baltico.
Zona di controllo e transito dei pescherecci
Le zone 2 sono circondate da una zona di controllo di 4 miglia nautiche, nella quale la pesca resta autorizzata. In parallelo, nelle zone 1 e 2 trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di controllo delle zone di restrizione della pesca. Il transito dei pescherecci che tengono a bordo attrezzi mobili di fondo è ammesso solo se tali attrezzi sono fissati e stivati secondo l’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Obblighi di registrazione, tracciamento e sorveglianza
Il nuovo articolo 4 bis introduce un sistema di controllo più incisivo. I pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri devono registrare nel giornale di bordo elettronico sia gli attrezzi tenuti a bordo sia quelli utilizzati. Per le unità di lunghezza inferiore a 12 metri che operano nelle zone 2 o nella zona di controllo, il regolamento impone la dotazione di VMS, AIS o di un altro sistema approvato dall’autorità competente dello Stato membro di bandiera, purché sia in grado di trasmettere la posizione almeno ogni 10 minuti, oltre a data, ora, rotta, velocità e contrassegni identificativi esterni.
Lo Stato membro di bandiera deve comunicare allo Stato membro costiero il sistema o dispositivo impiegato entro tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Inoltre, per i pescherecci che accedono alle zone 2 e alla zona di controllo con attrezzi mobili di fondo, la frequenza di trasmissione dei dati VMS deve essere almeno di una volta ogni 10 minuti.
Limiti alle esenzioni
Il regolamento esclude la possibilità di applicare le esenzioni previste dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 ai pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri che tengono a bordo attrezzi mobili di fondo ed entrano nelle zone 2 e nella zona di controllo. Si tratta di una previsione rilevante in termini di compliance, perché restringe il margine di deroga per una fascia di flotte che, pur non essendo di grandi dimensioni, è comunque soggetta a controllo rafforzato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore ittico e per le autorità di controllo, ciò comporta l’immediata necessità di adeguare pratiche operative, dotazioni di bordo, sistemi di tracciamento e modalità di navigazione nelle aree interessate.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità ambientale
La Commissione adotta l’atto ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento si inserisce nel quadro degli obblighi di tutela derivanti dall’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, dall’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dall’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, con l’obiettivo di ridurre l’impatto della pesca su habitat e componenti ecologiche sensibili del Mar Baltico.
Definizioni aggiornate
L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/117 è sostituito. Sono ridefiniti: gli "attrezzi mobili di fondo" mediante un elenco dettagliato di attrezzi da traino e draghe; le "zone 1" e le "zone 2", identificate tramite le coordinate geografiche indicate negli allegati I e II; la "zona di controllo", consistente in una fascia di 4 miglia nautiche attorno alle zone 2, istituita per avvertire le autorità competenti dell’avvicinamento dei pescherecci alle zone di restrizione.
Divieti di pesca nelle zone di restrizione
L’articolo 3, paragrafo 1, è sostituito. È vietata qualsiasi attività di pesca con attrezzi mobili di fondo: nelle zone 1, per gli attrezzi espressamente elencati (tra cui reti a strascico, sfogliare, reti da traino gemelle, reti a strascico per scampi e gamberi, sciabiche e draghe tirate da natanti); nelle zone 2, con qualsiasi attrezzo mobile di fondo. Le zone 2 sono circondate da una zona di controllo di 4 miglia nautiche nella quale la pesca è autorizzata.
Regole di transito e controlli
L’articolo 4 è sostituito. Nelle zone 1 e 2 si applicano le disposizioni dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1224/2009 relative al controllo delle zone di restrizione della pesca. I pescherecci che tengono a bordo attrezzi mobili di fondo possono transitare nelle zone di restrizione solo se gli attrezzi sono fissati e stivati alle condizioni previste dall’articolo 47 del medesimo regolamento.
Obblighi AIS/VMS e altri sistemi di controllo
È inserito l’articolo 4 bis, che introduce obblighi specifici di registrazione e monitoraggio. I pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri devono registrare nel giornale di bordo elettronico sia gli attrezzi tenuti a bordo sia quelli effettivamente utilizzati. I pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che operano nelle zone 2 o nella zona di controllo devono essere dotati di VMS, oppure AIS, oppure di un altro dispositivo o sistema approvato dall’autorità competente dello Stato membro di bandiera, capace di trasmettere posizione, data e ora, rotta, velocità e contrassegni identificativi con frequenza di almeno 10 minuti. Lo Stato membro di bandiera deve informare quello costiero entro tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento sul sistema o dispositivo utilizzato. Il VMS resta soggetto all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Esenzioni vietate per talune unità
Gli Stati membri di bandiera non possono concedere le esenzioni di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 ai pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri che tengono a bordo attrezzi mobili di fondo ed entrano nelle zone 2 e nella zona di controllo.
Frequenza minima delle trasmissioni VMS
Per i pescherecci che hanno a bordo attrezzi mobili di fondo e accedono alle zone 2 e alla zona di controllo, la frequenza delle trasmissioni dei dati VMS deve essere di almeno una volta ogni 10 minuti.
Aggiornamento delle zone nell’allegato
L’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/117 è sostituito. Vengono elencate in dettaglio le nuove o aggiornate delimitazioni geografiche delle zone 1 e delle zone 2 relative ai siti Natura 2000 interessati, mediante coordinate WGS84 e lossodromie.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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